Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1915/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 258/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per la formazione docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 maggio 2024 e notificata al Ministero il 7 dicembre 2024, passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità indicate nel giudizio lavoristico. Dedotta la mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni era decorso. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, autorizzato a delegare un funzionario e senza diritto a compenso; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

    Il giudizio di ottemperanza è accolto e il giudice dispone le misure necessarie a dare concreta esecuzione al titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 7 dicembre 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    L’azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un’amministrazione può essere esperita una volta decorso il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    Per dare esecuzione al giudicato di condanna pecuniaria, l’amministrazione può ricorrere all’ordinativo di pagamento in conto sospeso; il giudice assegna un termine per gli adempimenti necessari, limitando il pagamento a quanto risulti ancora dovuto.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine determinato, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso, limitatamente alle somme ancora dovute.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’intervento sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.