Cassazione Penale, Sentenza n. 16644/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p., con declaratoria di prescrizione di un capo). I motivi di ricorso erano: (1) violazione dell'art. 522 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione per presunta 'parcellizzazione' dell'imputazione e radicale mutamento dell'accusa rispetto al capo di imputazione; (2) errata applicazione/valutazione degli artt. 62-bis e 99 c.p. in relazione al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 61, n. 7 c.p. relativamente al riconoscimento dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità, contestando la motivazione che avrebbe dato eccessivo rilievo alla capacità economica delle vittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (i) non sussiste violazione dell'art. 522 c.p.p. perché la maggiore specificazione delle condotte in sentenza era desumibile dagli atti e non ha pregiudicato il diritto di difesa; (ii) il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche erano motivati in modo adeguato e non sindacabili in sede di legittimità; (iii) l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. è stata correttamente applicata, anche avendo i giudici considerato le difficili condizioni economiche delle persone offese in linea con la giurisprudenza quando l'importo del danno presenta parametri dubbi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili per genericità della loro memoria.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Delitto contestato (truffa); la Corte territoriale ha confermato la sussistenza degli elementi del reato in base alla ricostruzione probatoria
art. 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la Cassazione ricorda che la violazione si configuri solo se vi è eterogeneità tale da mutare gli elementi essenziali dell'imputazione e arrecare pregiudizio alla difesa; la maggiore specificazione in sentenza non costituisce violazione se desumibile dagli atti e affrontata dalle parti
artt. 62-bis e 99 cod. pen.
Disciplina delle circostanze e del calcolo della pena: la Corte di merito ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità dei fatti, della capacità criminosa e dei precedenti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e non viziata
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante per danno patrimoniale rilevante: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che ha incluso, come criterio sussidiario, la capacità economica delle vittime quando l'ammontare del danno presenta parametri dubbi
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è violato quando la sentenza definisce più dettagliatamente fatti già deducibili dagli atti e quando l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi su quegli elementi; la valutazione non si esaurisce nel confronto letterale tra capo di imputazione e motivazione.
- Le censure generiche e prive di specifiche indicazioni probatorie o logiche (es. affermazioni di mera insufficienza motivazionale senza elementi concreti) risultano inammissibili o inefficaci in Cassazione.
- Il riconoscimento della recidiva può fondarsi sulla progressione criminosa e sulla pluralità di delitti, purché la motivazione della Corte sia adeguata e coerente con le risultanze processuali; tale valutazione è riservata in larga misura al giudice di merito.
- L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità può essere valutata anche con riferimento alla capacità economica delle vittime come criterio sussidiario quando l'entità del danno non consente un apprezzamento univoco; ciò è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice della Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, disporre un versamento alla Cassa delle Ammende; memorie con contenuto meramente generico non giustificano liquidazioni a favore delle parti civili.
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