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Ordinanza

Ordinanza n. 394/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia Romagna - Settore Servizi - Uffici Servizi Fiscali, notificato il 1°.08.2023, e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compreso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Bologna “Provvedimento di inibizione del rilascio del visto di conformità, prot. 42150 del 25 maggio 2022, R.U. avente ad oggetto: la inibizione del Rag. Naldi Stefano al rilascio del certificato di conformità”.

Giustizia amministrativa202300881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto presidenziale di perenzione del ricorso, adottato per mancato deposito dell'istanza di fissazione d'udienza, relativo all'impugnazione del provvedimento di inibizione del rilascio del visto di conformità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il professionista aveva impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che gli inibiva il rilascio del visto di conformità. Non avendo mai depositato l'istanza di fissazione d'udienza prevista dall'art. 71, comma 1, c.p.a., il ricorso era stato dichiarato perento con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 81 c.p.a. L'opponente ha dedotto vizi della procedura di perenzione, omessa comunicazione dell'avviso di perenzione, persistenza dell'interesse al ricorso, errore scusabile connesso alla complessità delle questioni sostanziali, difetto di motivazione del decreto, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In camera di consiglio l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per omessa notificazione dell'atto di opposizione, come richiesto dall'art. 85, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché non notificata alla parte intimata, in violazione dell'art. 85, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha inoltre ritenuto l'opposizione comunque infondata nel merito: il decreto aveva correttamente dichiarato la perenzione ai sensi dell'art. 81 c.p.a., e non ai sensi dell'art. 82 c.p.a., poiché il ricorrente non aveva depositato l'istanza di fissazione d'udienza ex art. 71, comma 1, c.p.a. L'effetto estintivo si produce automaticamente ex lege alla scadenza dell'anno e l'istanza di fissazione costituisce un incombente processuale non surrogabile con altri atti. È stata esclusa la rimessione in termini, poiché l'errore scusabile avrebbe dovuto riguardare la disciplina processuale e non la complessità delle questioni sostanziali dedotte nel ricorso. L'opposizione è stata quindi respinta, con condanna dell'opponente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    istanza di fissazione d’udienza

    Il deposito dell’istanza è un incombente processuale necessario per evitare la perenzione del ricorso e non può essere surrogato da altri atti.

  • art. 81 c.p.a.

    La mancata presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza determina automaticamente l’effetto estintivo del giudizio alla scadenza dell’anno.

  • art. 82 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per distinguere la fattispecie di perenzione applicata da quella prevista per altra procedura di perenzione.

  • art. 85, comma 3, c.p.a.

    L’opposizione al decreto di perenzione deve essere notificata alla parte intimata; l’omessa notificazione ne determina l’inammissibilità.

  • art. 85, comma 5, c.p.a.

    Prevede la condanna alle spese nel giudizio di opposizione alla perenzione.

  • art. 85, comma 6, c.p.a.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di perenzione è inammissibile se l’atto non viene notificato alla parte intimata secondo quanto previsto dall’art. 85, comma 3, c.p.a.
  • La mancata presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. produce automaticamente, alla scadenza del termine annuale, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 81 c.p.a.
  • L’istanza di fissazione d’udienza è un incombente processuale necessario e non può essere sostituita o surrogata dal deposito del ricorso o da altri atti processuali.
  • La complessità delle questioni sostanziali oggetto del ricorso non integra errore scusabile idoneo alla rimessione in termini rispetto all’inadempimento di un onere processuale; l’eventuale errore scusabile deve riguardare la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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