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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17026/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna, resa con rito abbreviato, per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per errata individuazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ex art. 648-bis; (2) violazione di legge per mancata o insufficiente motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto. Con motivi aggiunti si denunciava altresì errata applicazione delle norme di procedimento (artt. 192, 533, 530 c.p.p.) a sostegno delle censure principali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e manifestamente infondati: il primo motivo contestava in realtà il giudizio di responsabilità dei giudici di merito (ricostruzione fattuale) e non una concreta violazione di legge; il secondo è infondato perché, in tema di riciclaggio, non è necessario che il reato presupposto sia stato già accertato con sentenza definitiva, purché la sua materialità non sia giudizialmente esclusa e sia stata incidentalmente ritenuta dal giudice del riciclaggio. I motivi aggiunti non hanno potuto sanare l'inammissibilità dei motivi principali. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel presente grado pari a euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Rimangono dunque confermate le statuizioni di merito (pena: 2 anni di reclusione, multa di euro 6.000 e risarcimento alla parte civile liquidato in capitale in euro 46.000).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice del riciclaggio; i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (ricezione e occultamento dell'origine delittuosa delle somme). La Corte di Cassazione ha valutato le censure come contestazione del giudizio di merito sulla ricostruzione fattuale e non come errore di diritto nella sussunzione nel tipo penale.

  • artt. 192, 533, 530 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente nei motivi aggiunti come presunte violazioni procedurali; la Corte ha comunque ritenuto inammissibili i motivi principali e ha dichiarato che l'eventuale sanatoria apportata tardivamente non può rimuovere il vizio radicale dell'impugnazione originaria, pertanto non si è proceduto a un'istruttoria sulle singole doglianze procedurali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua le censure di legittimità per violazione di legge; la Corte ha richiamato il principio che la censura ai sensi di questa norma deve riguardare l'erronea sussunzione del fatto nel tipo astratto, non una diversa valutazione delle emergenze probatorie riservata al giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso (condanna alle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende); applicata per l'imposizione dei relativi oneri al ricorrente.

Massime di principio

  • La "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello concordi) rafforza la protezione della valutazione di merito: la Cassazione esamina primariamente questioni di diritto e non può rivedere la valutazione delle prove fatta in modo congruo e coerente dai giudici di merito.
  • Per le censure in cassazione occorre distinguere chiaramente tra errore di diritto (errata sussunzione nel tipo) e semplice dissenso sulla valutazione probatoria: solo il primo è sindacabile in sede di legittimità.
  • In tema di riciclaggio, non è indispensabile una condanna definitiva per il reato presupposto: è sufficiente che la materialità del fatto presupposto non sia stata definitivamente esclusa e che il giudice del riciclaggio lo abbia incidentalmente ritenuto.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e completi sin dall'atto introduttivo: motivi aggiunti tardivi non possono sanare un vizio sostanziale o radicale dell'impugnazione principale.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare pesanti oneri economici (spese processuali, contributo alla Cassa delle ammende, rifusione delle spese della parte civile), quindi è essenziale una preliminare valutazione della fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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