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Sentenza

Sentenza n. 10312/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 (PAT-14/12/2022-13812) del 14/12/2022 avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre2018, n. 145” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali PAT/RFS128-10/11/2022-0769504, trasmessa via pec il 10/11/2022, avente ad oggetto la “comunicazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali del 23/11/2022, trasmessa via pec il 25/11/2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano e pubblicata sul sito della Provincia Autonoma; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari n. 499 del 16 settembre 2019, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma n. 124 e 2023-D337-00009 del 13/01/2023, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e prendendo atto del nuovo termine del 30/04/2023 per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende, conferma la Delibera di Ripiano.

Giustizia amministrativa202304226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento provinciale di determinazione della quota di payback dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento della Provincia autonoma di Trento che definiva l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e amministrativi presupposti, tra cui il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, gli accordi della Conferenza Stato-Regioni e gli atti istruttori. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta del 48 per cento prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 e richiamando altresì la successiva disciplina che consente l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento. La richiesta è stata formulata con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché la normativa richiamata subordina tale declaratoria alla produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali o provinciali, delle attestazioni di tempestivo versamento e dei relativi provvedimenti di accertamento, che nel caso concreto mancavano. Tuttavia, la richiesta della ricorrente è stata valutata come indice di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Dopo avere dato alle parti l'avviso della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disciplina consente alle imprese che abbandonano i ricorsi o non li hanno proposti di estinguere l'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta; la cessazione della materia del contendere richiede tuttavia l'accertamento del tempestivo versamento da parte dell'amministrazione e la relativa produzione in giudizio.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disposizione riduce al 25 per cento la quota dovuta dalle imprese che effettuino il versamento nel termine previsto e stabilisce l'estinzione dell'obbligazione, con previsione della cessazione della materia del contendere dopo l'accertamento amministrativo del versamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve darne avviso alle parti; il TAR ha applicato tale garanzia prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina del payback sui dispositivi medici richiede la produzione in giudizio delle attestazioni e dei provvedimenti amministrativi che accertano il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa; in mancanza, tale declaratoria non può essere pronunciata.
  • La dichiarazione dell'impresa di avere abbandonato la controversia e di avere effettuato il pagamento della quota ridotta può comunque evidenziare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve previamente darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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