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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20605/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, nella fase esecutiva a seguito di condanna in primo grado per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Procuratore aveva dedotto violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando omissione di valutazione del pericolo di reiterazione del reato e del pericolo di fuga, anche alla luce dei precedenti e delle motivazioni della sentenza di condanna, e contestando l'uso da parte del giudice delle considerazioni sulla durata del processo e sulla possibilità di miglioramento della posizione processuale nei gradi successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non superante il vaglio di ammissibilità e lo ha quindi rigettato. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale della Libertà che ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari, in considerazione della lunga permanenza in tale regime (quasi cinque anni), dell'assenza di violazioni delle prescrizioni o di nuove condotte criminali, dell'assenza di segnali concreti di fuga o di inquinamento probatorio dopo la condanna di primo grado e della necessità di indicare elementi sopravvenuti e specifici per giustificare l'aggravamento. La Corte ha inoltre sottolineato che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati previsti dall'art. 275 c.p.p. non opera in modo assoluto per il delitto di concorso esterno, richiedendo comunque un'analisi individualizzata e motivata.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale in materia di riesame delle misure cautelari; la Corte non contesta l'uso di tale parametro procedurale da parte del Tribunale della Libertà.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente per censurare la decisione del giudice della cautela; dalla motivazione della Cassazione non emerge violazione specifica di tale norma, essendo mancanti elementi concreti per l'aggravamento.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al regime di presunzione di pericolosità per taluni reati. La Corte rileva che, per il reato di concorso esterno, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere è meramente relativa e non automatica; occorre motivazione specifica e elementi sopravvenuti per giustificare l'aggravamento.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 4, comma 1

    Richiamata la modifica normativa che, interpretata dalla Corte costituzionale, ha impedito l'automatica equiparazione del concorso esterno alla partecipazione associativa mafiosa; ne consegue che non sussiste una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il concorso esterno.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 2015

    Citata quale pronuncia che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 275 e sull'impossibilità di equiparare automaticamente il concorso esterno alla partecipazione associativa, giustificando la necessità di un'analisi individualizzata delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna in primo grado non determina automaticamente l'aggravamento della misura cautelare: occorrono elementi nuovi e specifici che dimostrino il concreto pericolo di fuga o di reiterazione del reato.
  • Per il reato di concorso esterno non opera una presunzione assoluta che imponga automaticamente la custodia cautelare in carcere: la presunzione, se rilevante, è di natura relativa e va integrata da una motivazione individuale e circostanziata.
  • Il giudice della cautela deve motivare con analisi specifica e individualizzata delle condizioni soggettive, della tipologia di condotta da impedire e dei fattori concreti che rendono il pericolo reale e attuale; valutazioni generiche o astratte non sono sufficienti.
  • La lunga permanenza senza violazioni di una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) e l'assenza di segni concreti di inosservanza o di nuovi comportamenti criminogeni pesano a favore del mantenimento della misura in atto.
  • Richieste di aggravamento fondate su valutazioni prognostiche devono indicare elementi sopravvenuti allo stato degli atti che giustifichino la modifica: la mera reiterazione delle circostanze probatorie pregresse o riferimenti al carattere grave del reato non bastano.
  • Il richiamo a possibili evoluzioni favorevoli del processo nei gradi successivi non costituisce per se' una indebita valutazione di merito se usato dal giudice della cautela per sottolineare l'indeterminatezza dell'esecuzione della pena definitiva e l'assenza di concreti rischi di sottrazione.
  • Il pubblico ministero che chiede aggravamento deve fornire in motivi di gravame elementi concreti e nuovi; l'assenza di tale allegazione rende il ricorso inammissibile o destinato al rigetto.

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