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Sentenza

Sentenza del 31/10/2017 n. 4405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviso iscrizione ipotecaria - Ricorso contro agente riscossione - Motivi attinenti atto presupposto - Litis denuntiatio - Ente creditore - Onere - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso riguardava la contestazione della pretesa tributaria e dei presunti vizi delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria. Sebbene il ricorso fosse stato proposto nei confronti del solo agente della riscossione, la controversia investiva anche l’ente creditore. L’agente, in qualità di "adiectus solutionis causa", è vincolato alla decisione giudiziale, ma, per evitare di rispondere delle conseguenze di una decisione sfavorevole, deve chiamare in causa l’ente impositore. Non sussiste tuttavia un litisconsorzio necessario e l’errata individuazione del legittimato passivo non comporta l’inammissibilità della domanda.

La decisione

È stato affermato che la contestazione dell’atto presupposto può essere proposta direttamente contro l’ente impositore-creditore oppure contro l’agente della riscossione, il quale deve allora chiamare in causa l’ente interessato ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 112/1999. La chiamata in causa costituisce un onere della parte e non può essere disposta d’ufficio dal giudice. L’ente creditore deve quindi essere coinvolto nel giudizio quando sono contestati vizi propri della pretesa tributaria, ma la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 39 del d.lgs. 112/1999

    deve chiamare in causa l’ente creditore interessato

    Quando il ricorso contro l’agente della riscossione riguarda vizi dell’atto impositivo o della pretesa tributaria imputabili all’ente creditore, l’agente ha l’onere di chiamare in causa tale ente. La chiamata non è esercitabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere effettuata dalla parte interessata.

Massime di principio

  • La contestazione di vizi dell’atto impositivo presupposto deve coinvolgere l’ente creditore, mentre le contestazioni relative agli atti propri della riscossione possono riguardare direttamente l’agente della riscossione.
  • Se il contribuente cita soltanto l’agente della riscossione per contestare la pretesa tributaria, il ricorso non è automaticamente inammissibile: l’agente deve valutare la chiamata in causa dell’ente impositore.
  • L’agente della riscossione agisce come soggetto incaricato della riscossione e resta vincolato alla decisione sul rapporto tributario, pur non essendo necessariamente il titolare della pretesa.
  • La chiamata in causa dell’ente creditore non opera automaticamente per iniziativa del giudice: grava sulla parte, in particolare sull’agente della riscossione che intenda evitare conseguenze derivanti dall’esito della controversia.
  • Per individuare correttamente i soggetti del giudizio occorre distinguere tra vizi propri dell’atto di riscossione e vizi della pretesa tributaria o dell’atto impositivo presupposto.

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