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Sentenza

Sentenza del 08/02/2018 n. 560 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità e la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo inoltre che l'Amministrazione avrebbe dovuto inviare preventivamente l'invito a comparire previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997. In particolare, veniva messa in discussione la notifica diretta tramite raccomandata e il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica diretta a mezzo posta, effettuata dall'ente senza l'intermediazione di un agente notificatore, purché eseguita tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento. La notifica si è perfezionata per l'Amministrazione alla data di spedizione, il 30 dicembre 2011, e per il contribuente alla data di ricezione, il 3 gennaio 2012; pertanto, l'avviso è stato considerato tempestivo. La Commissione ha inoltre stabilito che la mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'accertamento con adesione non determina l'illegittimità dell'accertamento, trattandosi di una facoltà dell'Ufficio e non di un obbligo. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge n. 890/1982

    Disciplina le notificazioni a mezzo posta. La notificazione si perfeziona per il notificante alla data di spedizione e per il destinatario alla data di ricezione del plico, purché siano rispettate le formalità previste.

  • D.M. 1 ottobre 2008

    Prevede le modalità operative per la spedizione postale degli atti tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

  • D.Lgs. n. 218/1997, artt. 5, 6 e 12

    Disciplina l'accertamento con adesione. La convocazione del contribuente da parte dell'Ufficio, anche a seguito di richiesta, non è necessariamente obbligatoria, ma costituisce una facoltà valutabile discrezionalmente dall'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 5

    La mancata convocazione del contribuente non rende invalido l'avviso di accertamento e non ne impedisce la definitività se l'atto non viene impugnato nei termini.

Massime di principio

  • La notifica diretta degli atti tributari tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza l'intervento di un messo notificatore, quando tale modalità è prevista dalla legge.
  • Per valutare la tempestività della notifica occorre distinguere la data rilevante per il notificante, normalmente quella di spedizione, da quella rilevante per il destinatario, normalmente quella di ricezione.
  • L'accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso e la mancata convocazione del contribuente, di regola, non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare, ma non elimina né rende inefficace l'avviso; in assenza di definizione o impugnazione tempestiva, l'atto può diventare definitivo.
  • Chi riceve un avviso di accertamento deve verificare immediatamente la data di ricezione e calcolare il termine per l'impugnazione, senza fare affidamento sulla sola attivazione di procedure deflative.

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