Ordinanza n. 1647/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del nulla osta alla restituzione o al conseguimento della patente di guida
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Crotone ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta alla restituzione o al conseguimento della patente di guida, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il TAR ha rilevato, d’ufficio, la nullità della notificazione del ricorso, effettuata tramite PEC presso la sede reale dell’amministrazione invece che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro. Non sono stati esaminati i motivi di merito contro il diniego prefettizio.
La decisione
Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, ritenendo applicabile l’art. 44, comma 4, c.p.a. nella lettura conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale richiamata nell’ordinanza. Secondo il Collegio, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della limitazione riferita alla causa non imputabile al notificante, la rinnovazione della notificazione nulla deve essere accordata dal giudice amministrativo, salvo il caso di inesistenza della notificazione. È stato assegnato al ricorrente il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione e il termine perentorio indicato in motivazione per depositare la prova della rinnovazione, decorrente dal perfezionamento della notificazione anche per il destinatario. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Il merito dell’impugnazione non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione nulla del ricorso deve essere rinnovata su ordine del giudice; a seguito della pronuncia costituzionale richiamata, la rinnovazione non è subordinata alla dimostrazione che la nullità sia dipesa da una causa non imputabile al notificante, salvo il caso di inesistenza della notificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è nulla, ma non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione senza subordinare tale rimedio alla prova che la nullità sia dipesa da una causa non imputabile al notificante.
- La notificazione del ricorso a un’amministrazione presso la sede reale, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, è nulla e non inesistente, sicché può essere rinnovata nel termine perentorio assegnato dal giudice.
- Il termine per il deposito della prova della rinnovazione della notificazione decorre dal momento in cui la notificazione si perfeziona anche nei confronti del destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 set 2026Ordinanza n. 1737/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 set 2026Ordinanza n. 1739/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 set 2026Ordinanza n. 1740/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 set 2026Ordinanza n. 1741/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 set 2026Ordinanza n. 1742/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 set 2026Ordinanza n. 1744/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →