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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11415 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, contestando l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo l'Agenzia, le ritenute IRPEF e le addizionali regionale e comunale erano state effettuate dal CONI o dal relativo Fondo in qualità di sostituto d'imposta, e quindi dovevano essere qualificate come versamenti diretti disciplinati dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, soggetti a un termine decadenziale più breve. La controversia riguardava il rimborso della quota di ritenute eccedente l'imponibile corretto, pari all'87,5% del trattamento pensionistico anziché al 100%, per gli anni dal 1995 al 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e non l'art. 37. CONI e Fondo CONI non sono infatti Amministrazioni dello Stato in senso stretto; le ritenute da essi operate rientrano nel versamento diretto effettuato da un sostituto d'imposta diverso dallo Stato. La Corte ha escluso l'applicazione generalizzata del termine decennale e ha stabilito che occorre verificare, per ciascun periodo, se l'istanza di rimborso del 25 novembre 2004 sia stata presentata entro il termine decadenziale applicabile. Per le annualità 1995-1999, il termine originario di 18 mesi risultava presumibilmente già scaduto al 18 maggio 1999, mentre per l'anno 2000 doveva essere verificata la possibile applicazione del termine di 48 mesi, se ancora pendente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37

    Disciplina i rimborsi relativi alle ritenute dirette operate dalle Amministrazioni dello Stato.

    La norma non era applicabile perché il CONI e il Fondo CONI non sono Amministrazioni dello Stato in senso stretto. Prima delle modifiche normative prevedeva il termine ordinario decennale di prescrizione; dal 1 gennaio 2001 il termine è stato sostituito da un termine decadenziale di 48 mesi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina i rimborsi relativi alle somme riscosse mediante versamento diretto.

    È la disposizione applicabile alle ritenute operate da un sostituto d'imposta diverso dall'Amministrazione statale. Il termine originario di 18 mesi è stato elevato a 48 mesi dalla L. n. 133/1999, ma il termine più lungo opera solo se quello precedente era ancora pendente il 18 maggio 1999.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 29

    Riguarda le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono somme soggette a ritenuta diretta.

    La nozione di Amministrazione dello Stato è stata interpretata restrittivamente e non comprende il CONI né il Fondo istituito dal CONI.

  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5

    Ha elevato da 18 a 48 mesi il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

    L'estensione del termine si applica soltanto ai rapporti per i quali il termine di 18 mesi non era ancora scaduto al 18 maggio 1999; non può riaprire rapporti già definitivamente esauriti.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 5

    Ha modificato il termine relativo ai rimborsi delle ritenute dirette disciplinate dall'art. 37 del D.P.R. n. 602/1973.

    La modifica, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, ha sostituito il precedente termine prescrizionale con un termine decadenziale di 48 mesi, soggetto ai principi di tutela dell'affidamento e di efficacia temporale delle leggi.

  • Codice civile, art. 2946

    Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione.

    Il termine decennale non si applica automaticamente alle richieste di rimborso fiscale: opera, nella disciplina anteriore alle modifiche, per le ritenute dirette statali di cui all'art. 37, non per i versamenti diretti di cui all'art. 38.

Massime di principio

  • Per individuare il termine per chiedere un rimborso fiscale occorre qualificare il prelievo: la ritenuta diretta dello Stato è distinta dal versamento diretto effettuato da un sostituto d'imposta privato o da un ente diverso dallo Stato.
  • Le somme trattenute da un ente pubblico non statale, quando l'ente agisce come sostituto d'imposta, rientrano normalmente nel versamento diretto dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, non nella ritenuta diretta dell'art. 37.
  • Le modifiche che allungano un termine decadenziale si applicano solo se, alla data di entrata in vigore, il termine precedente non era ancora scaduto; non riaprono termini già definitivamente consumati.
  • La tempestività della domanda deve essere verificata separatamente per ciascun versamento o annualità, considerando la data del prelievo, il termine allora vigente e le eventuali norme transitorie.
  • La pendenza di una controversia sulla tempestività della domanda non impedisce che il rapporto sia considerato definitivamente esaurito se il termine applicabile era già scaduto.

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