Sentenza del 08/06/2018 n. 14943 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. Secondo l'Ufficio, il contratto di leasing finanziario stipulato dalla società contribuente dissimulava una compravendita immobiliare diretta, realizzata con intento fraudolento mediante l'interposizione di una società di leasing appartenente a un gruppo informale. L'Agenzia sosteneva quindi l'indebita detrazione dell'IVA e l'indeducibilità dei costi relativi ai canoni di leasing, lamentando sia un'insufficiente motivazione della sentenza sia la violazione delle norme in materia di detrazione IVA, deducibilità dei costi, abuso del diritto e riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che i giudici di merito avevano esaminato gli elementi posti a fondamento dell'accertamento e avevano correttamente concluso che non era stata dimostrata l'inesistenza, oggettiva o soggettiva, delle fatture relative ai canoni di leasing. La Corte ha inoltre precisato che l'Amministrazione non aveva dimostrato che la società finanziaria fosse parte dell'accordo fraudolento né che il contratto di leasing fosse fittizio. Non erano quindi applicabili i principi sulle frodi carosello e non poteva essere introdotta in cassazione una diversa causa dell'accertamento rispetto a quella indicata nell'avviso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.200 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo
Il giudizio di cassazione non consente di riesaminare liberamente il merito o sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il vizio motivazionale è rilevante solo in presenza dell'omesso esame di un fatto decisivo o di un contrasto logico insanabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1
detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa
La detrazione IVA può essere negata quando l'operazione documentata è inesistente o quando mancano i presupposti sostanziali, ma nel caso concreto non è stata provata l'inesistenza delle operazioni relative ai canoni di leasing.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
rettifica della dichiarazione IVA
La rettifica richiede elementi idonei a dimostrare l'irregolarità della dichiarazione o delle operazioni sottostanti; non è sufficiente una generica ricostruzione presuntiva non adeguatamente provata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
imputazione temporale e requisiti di certezza e determinabilità dei componenti del reddito
La deducibilità dei costi presuppone che essi siano effettivi, inerenti, certi e determinabili. La Corte ha tuttavia ritenuto non dimostrata l'inesistenza dei costi relativi al leasing.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 1
determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP
La ripresa IRAP dei costi contestati dipendeva dalla prova della loro effettiva indeducibilità, prova che nel caso concreto non è stata fornita.
Art. 2425 c.c.
contenuto del conto economico
La disposizione è stata richiamata nell'ambito della contestazione sulla corretta rappresentazione contabile dei costi, senza che la Corte ne ricavasse una violazione concreta decisiva.
Art. 2697 c.c.
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
L'Amministrazione che intende disconoscere la detrazione IVA o la deducibilità di costi deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità delle operazioni contestate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
poteri di rettifica delle dichiarazioni dei redditi
L'accertamento deve essere fondato e motivato sulla specifica causa della ripresa fiscale indicata nell'avviso; in giudizio non può essere sostituita o ampliata la causa petendi dell'atto impositivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
L'eventuale carattere elusivo di un'operazione deve essere contestato secondo la specifica disciplina applicabile e non può essere introdotto successivamente quando l'avviso di accertamento si fondava su una diversa contestazione, quale l'inesistenza delle fatture.
Principi della Corte di giustizia UE sulle frodi carosello
cause C-354/03, C-355/03, C-484/03, C-439/04 e C-440/04
Il diniego della detrazione IVA per frode richiede la prova della partecipazione del soggetto alla frode o della sua consapevolezza, secondo le circostanze concrete. Tali principi non erano applicabili perché non era stata provata un'operazione inesistente né la partecipazione della società di leasing all'accordo fraudolento.
Massime di principio
- La qualificazione di un'operazione come simulata o elusiva non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione IVA o la deducibilità dei costi: l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'inesistenza dell'operazione, la natura fraudolenta o la partecipazione consapevole del contribuente.
- Se l'operazione economica è realmente eseguita e le fatture documentano prestazioni effettive, il semplice utilizzo di una struttura contrattuale fiscalmente conveniente, come il leasing anziché la compravendita, non consente automaticamente il recupero delle imposte.
- L'avviso di accertamento delimita la causa della pretesa tributaria: l'Amministrazione non può fondare in giudizio la ripresa su una contestazione diversa da quella esposta nell'atto impositivo.
- Gli elementi indiziari, come collegamenti societari, trasferimenti all'estero o omissioni fiscali di altre società, devono essere valutati nel loro insieme e devono collegare concretamente il contribuente all'inesistenza o alla frode; non bastano collegamenti meramente formali o indiretti.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura deve indicare uno specifico fatto decisivo non esaminato o una motivazione insanabilmente contraddittoria.
- Per negare la detrazione IVA in presenza di una frode, occorre provare non solo l'irregolarità della filiera o dell'operazione, ma anche la consapevolezza o la partecipazione del soggetto che ha esercitato la detrazione, salvo i casi di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti adeguatamente dimostrati.
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