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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31712/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello: Apuzzo contestava la qualificazione dei fatti come tentativo di estorsione (sostenendo che l'assenza del metodo/gruppo mafioso trasformerebbe le condotte in meri atti preparatori e che mancava ogni reale intimidazione); Novello deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 416 1-bis comma 3 c.p. e dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 DPR 309/90 (collaborazione/sofferenza attenuante in materia di stupefacenti), nonché mancato riconoscimento della continuazione rispetto a fatti già giudicati con sentenza irrevocabile.

La decisione

Stralcio della posizione di Raimondo Sergio per impedimento del difensore e formazione di fascicolo autonomo. Ricorso di Apuzzo dichiarato inammissibile; Apuzzo condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ma non si riconosce il rimborso delle spese di rappresentanza delle parti civili). Ricorso di Novello parzialmente accolto: annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 del DPR 309/90 e alla valutazione della continuazione esterna; per il resto il ricorso è rigettato. Rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro sulle sole questioni annullate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'esclusione di un metodo o gruppo riconducibile alla criminalità organizzata rende inapplicabile alcune attenuanti connesse a quella fattispecie; l'assenza dell'aggravante ai sensi dell'art. 416-bis incide sull'applicabilità di attenuanti correlate.

  • art. 416 1-bis comma 3 cod. pen.

    La Corte ha condiviso che tale attenuante non può operare quando risulti insussistente l'aggravante o la fattispecie di criminalità organizzata che ne costituisce il presupposto; va applicata solo se permane il quadro fattuale richiesto dalla norma.

  • art. 73 comma 7 DPR 309/90

    La diminuente per collaborazione ex art. 73 comma 7 presuppone l'offerta da parte del dichiarante di tutti gli elementi in suo possesso utili alla cognizione e al contrasto dell'illecito. Il giudice di merito deve motivare specificamente quali indicazioni sono state fornite e valutare la pienezza/effettività della collaborazione; la Corte ha annullato per carenza di adeguata analisi motivazionale sul punto.

  • art. 74 comma 7 DPR 309/90

    Richiamato nel motivo di Novello come elemento comparativo: la Corte evidenzia che il riconoscimento in primo grado di attenuanti diverse non vincola automaticamente la decisione di merito, che deve valutare la consistenza e utilità delle dichiarazioni.

  • art. 75 Dlgs. 159/2011

    Riferito in relazione alla questione di continuazione esterna: la Corte ha valutato la non omogeneità e la diversa cronologia tra reati ex art.75 citato e quelli del processo, ma ha ritenuto fondata la censura circa incongruità motivazionale rispetto a condotte poste in continuazione altrove, disponendo il rinvio parziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese a carico del ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile.

  • art. 629 cod. pen. comma 2

    Citato nella motivazione relativa alle richieste di rifusione delle spese da parte delle parti civili: le parti civili erano costituite per reati diversi da quelli per i quali Apuzzo ha proposto ricorso, pertanto non è stata disposta condanna a loro favore.

Massime di principio

  • L'esclusione dell'aggravante per metodo o appartenenza a criminalità organizzata non esclude automaticamente l'integrazione di reati come l'estorsione: il giudice valuta la capacità intimidatoria e la perdita di controllo sulla vicenda da parte dell'agente; la mera assenza di 'metodo mafioso' non trasforma automaticamente tutti gli atti in meri atti preparatori.
  • Per ottenere l'attenuante di collaborazione ai sensi dell'art. 73 comma 7 DPR 309/90 è necessario che il giudice specifichi quali elementi sono stati forniti e valuti la pienezza e l'effettività della collaborazione; non è sempre richiesto lo smantellamento dell'intero traffico illecito, ma è richiesta una motivazione puntuale sull'utilità e completezza delle dichiarazioni.
  • Le contestazioni sulla continuazione (cumulo giuridico) richiedono confronto preciso tra fatti, date e omogeneità delle fattispecie: contraddizioni o mancanza di analisi motivazionale possono portare all'annullamento parziale e al rinvio per una valutazione più approfondita.
  • In sede di cassazione non è possibile una rielaborazione meramente riduttiva dei fatti già adeguatamente motivati dal giudice di merito; motivazioni ampie e giurisprudenzialmente ancorate sono difficili da superare se non si dimostrano vizi specifici di diritto o di logica motivazionale.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e somme alla Cassa delle Ammende) ma il giudice può modulare la sanzione in base all'assenza di colpa grave nella determinazione dell'impugnazione.

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