Cassazione Civile, Ordinanza n. 23101/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IVA presentata da una società stabilita in altro Stato membro dell'Unione europea per l'imposta assolta presso fornitori italiani nell'anno d'imposta 2016, ai sensi dell'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'importo di euro 1.175.988,43. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società ha impugnato il diniego e ha ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe esaminato adeguatamente i presupposti del rimborso e avrebbe trascurato l'asserita mancanza della documentazione richiesta dall'Ufficio, in particolare quella attestante l'inserimento del credito nel resoconto finale di una procedura concorsuale estera; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non contestato il diritto al rimborso, avrebbe invertito l'onere della prova e avrebbe attribuito valore probatorio indebito alla dichiarazione del curatore, mentre la norma sul rimborso consentirebbe all'Ufficio di richiedere integrazioni documentali e imporrebbe comunque la prova dei presupposti sostanziali del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente né da omessa pronuncia: il giudice di merito aveva comunque esaminato la domanda di rimborso e indicato le ragioni della decisione, sicché la censura mirava in realtà a contestare il merito della valutazione compiuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'Agenzia, sotto la veste della violazione di legge, sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; ha inoltre ribadito che il vizio ex art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso alle prove offerte. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, rilevando che il diniego del rimborso era stato fondato su un requisito meramente formale non previsto dalla legge e che il diritto al rimborso risultava provato sulla base della documentazione prodotta. Ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese e, nel contesto della definizione accelerata, al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro; l'Ufficio può chiedere integrazioni documentali, ma il rimborso non può essere negato per un requisito formale privo di base normativa quando i presupposti sostanziali risultano provati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza, ma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di omessa pronuncia o motivazione apparente quando la questione sia stata comunque esaminata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge; non può però essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini precedenti.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di provvedere sulla domanda o eccezione; non sussiste quando la questione sia stata trattata anche implicitamente.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuta liberamente le prove raccolte.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della forza probatoria dei mezzi di prova è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente lo invoca per sostenere che l'onere di provare i presupposti del rimborso incomba sul contribuente; la Corte esclude comunque che la censura consenta una diversa valutazione del merito.
art. 2700 c.c.
Richiamato per escludere che la dichiarazione del curatore potesse avere valore di fede privilegiata nel senso prospettato dall'Ufficio.
art. 2727 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di presunzioni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.
art. 2729 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di presunzioni semplici; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio/compensativo nel giudizio definito in conformità alla proposta di rigetto manifestamente infondato.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione è stata resa in coerenza con la proposta di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia è ammissibile solo se la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi o ometta del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione; se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, la doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: restano censurabili soltanto la totale mancanza di motivazione, la motivazione meramente apparente, perplessa o incomprensibile, ovvero il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non sussiste, invece, quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato prove ritualmente acquisite.
- In sede di legittimità non è consentito contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito né chiedere una diversa ponderazione del materiale probatorio, poiché tale attività appartiene al giudizio di merito.
- In materia di rimborsi IVA ai soggetti stabiliti in altro Stato membro, l'Ufficio può richiedere integrazioni documentali, ma non può subordinare il riconoscimento del credito a un adempimento formale ulteriore privo di specifica base normativa quando il diritto sostanziale al rimborso risulti provato.
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