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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09603/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Una persona fisica ha proposto opposizione contro cartelle di pagamento emesse per recuperare un importo di euro 100.000,00, oltre accessori, già percepito a titolo di provvisionale in base a delibere di un Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, a seguito del rigetto dell’istanza di accesso al Fondo di rotazione e della revoca della provvisionale. Il Tribunale ha respinto l’opposizione. In cassazione la parte soccombente ha impugnato la sentenza di primo grado con due motivi, limitatamente ad alcune censure che essa stessa riteneva qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo però la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Le censure riguardavano: la pretesa insussistenza del potere della società concessionaria di emettere ruolo e usare cartelle per il recupero delle somme; la mancanza di un valido titolo o ingiunzione di pagamento quale presupposto dell’iscrizione a ruolo; l’inapplicabilità degli oneri di riscossione e degli interessi moratori. La società concessionaria ha resistito con controricorso; gli altri enti intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro la sentenza di primo grado, fossero in realtà tutte riconducibili a opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché contestavano il diritto degli enti creditori o dell’agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, anche solo in parte, e non la mera regolarità formale degli atti esecutivi. Di conseguenza, avverso la decisione del tribunale che aveva respinto tali motivi era esperibile esclusivamente l’appello, non il ricorso straordinario per cassazione. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Le censure che contestano il diritto di procedere ad esecuzione forzata, anche solo in parte, vanno qualificate come opposizione all’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Le censure relative alla sola regolarità formale degli atti esecutivi non ricorrevano nel caso concreto; la Corte ha escluso che le doglianze fossero riconducibili a questa opposizione.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile contro la sentenza di primo grado che decide su motivi qualificabili come opposizione all’esecuzione, essendo esperibile l’appello.

  • art. 17, comma 3-ter, D.Lgs. n. 46 del 1999

    La parte ricorrente invocava tale norma per sostenere l’assenza di un valido titolo esecutivo presupposto all’iscrizione a ruolo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come disciplina della riscossione esattoriale mediante ruolo e cartella, rispetto alla quale si discuteva l’applicabilità al credito in contestazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Le contestazioni che investono l’an o il quantum della pretesa esecutiva, comprese quelle sulla mancanza del titolo o sull’inapplicabilità di poste accessorie come oneri di riscossione e interessi, integrano opposizione all’esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi.
  • Quando il giudice di primo grado decide su un’opposizione all’esecuzione, la sentenza non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. se il rimedio ordinario è l’appello.
  • Ai fini della qualificazione dell’impugnazione, rileva il contenuto sostanziale delle doglianze e non la loro etichetta formale.
  • La richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per il patrocinio a spese dello Stato deve essere rivolta al giudice competente nel grado di merito o di rinvio, non alla Corte di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta l’applicazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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