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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37103/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti: da un lato l'ex amministratore di una cooperativa chiedeva il pagamento dei compensi maturati per l'attività svolta negli anni indicati; dall'altro la cooperativa chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da asserite condotte di mala gestio dell'amministratore, consistenti in appropriazioni di denaro sociale e negligenze nella gestione/vendita di un'imbarcazione. Il Tribunale aveva compensato i rispettivi crediti e condannato l'ex amministratore al pagamento di una somma; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva rideterminato il saldo a favore della cooperativa. In cassazione, la cooperativa ha dedotto che il proprio credito risarcitorio, essendo debito di valore, avrebbe dovuto essere rivalutato prima della compensazione con il credito dell'ex amministratore, qualificato come debito di valuta, e ha censurato anche la regolazione delle spese. L'ex amministratore, a sua volta, con ricorso incidentale ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi nella quantificazione del danno, contestando varie poste poste a suo carico, la configurabilità stessa della sua responsabilità per il preteso mancato ricavo del noleggio/vendita dell'imbarcazione e la metodica seguita dal CTU, oltre alla disciplina delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della cooperativa, ritenendo che, in presenza di debiti reciproci di diversa natura, il credito risarcitorio della cooperativa dovesse essere previamente rivalutato alla data della decisione prima di procedere alla compensazione con il credito di valuta vantato dall'ex amministratore. Ha inoltre accolto il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, perché la Corte d'appello aveva aderito alle conclusioni del CTU in modo apodittico senza confrontarsi con specifiche e decisive censure sulla quantificazione del danno e sulle poste considerate. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi, compresi quelli sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    ai fini della compensazione tra crediti reciproci di diversa natura, il credito risarcitorio di valore deve essere determinato tenendo conto della svalutazione monetaria fino al momento della decisione finale, prima di operare la compensazione

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina generale della compensazione tra crediti reciproci

  • art. 1242 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina generale della compensazione tra crediti reciproci

  • art. 409 c.p.c.

    il rapporto dell'amministratore con la società non è, di regola, un rapporto parasubordinato rientrante nella previsione richiamata

  • art. 2519 c.c.

    alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per i depositi di memoria nella fase camerale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto dai ricorrenti incidentali come omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 2392 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la configurazione della responsabilità dell'amministratore

Massime di principio

  • Quando esistono crediti reciproci di diversa natura, uno di valore e l'altro di valuta, il credito di valore deve essere rivalutato sino alla decisione finale prima della compensazione, poiché la rivalutazione è parte della liquidazione del danno.
  • La natura del rapporto tra amministratore e società è, di regola, societaria e non parasubordinata; un diverso inquadramento richiede la prova concreta di un autonomo rapporto distinto, autonomo e parallelo, accertamento riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la motivazione sulla quantificazione del danno è censurabile quando il giudice di merito si limiti a recepire le conclusioni del consulente tecnico senza confrontarsi con specifiche contestazioni decisive ritualmente dedotte.
  • La responsabilità dell'amministratore per mala gestio presuppone l'accertamento dell'inadempimento ai doveri gestori, del nesso causale e del danno; la quantificazione deve tenere conto di tutte le circostanze decisive ritualmente prospettate dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAmministratoriRicorso per cassazione
RamiContrattiSocietarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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