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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36482/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a una domanda di rimborso, presentata il 31 dicembre 2010, dell'eccedenza di imposta sui redditi versata per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. L'eccedenza derivava dall'applicazione della normativa agevolativa prevista per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e dagli eventi vulcanici dell'ottobre 2002, che riduceva del 50% le imposte dovute. La CTP aveva respinto il ricorso per tardività; la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo applicabile il termine biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, ma facendo decorrere il termine dal 31 dicembre 2008, in ragione della proroga dello stato di emergenza disposta dal d.p.c.m. 25 luglio 2008. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e della normativa agevolativa, sostenendo che il dies a quo del termine decadenziale non poteva essere fissato al 31 dicembre 2008, bensì all'1 marzo 2008 o, comunque, all'entrata in vigore della legge n. 296/2006; con il secondo, rimasto assorbito, contestava il merito della spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    per le richieste di rimborso di imposte divenute non dovute per effetto di normativa successiva al pagamento si applica il termine decadenziale biennale, decorrente dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione.

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    non si applica quando il diritto al rimborso sorge successivamente al pagamento, perché è norma riferita ai versamenti non dovuti fin dall'origine.

  • art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    ha previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici/vulcanici della provincia di Catania la definizione agevolata della posizione fiscale e, correlativamente, il presupposto del rimborso dell'eccedenza già versata.

  • art. 36-bis, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    ha prorogato il termine per la definizione agevolata, ma tale proroga non incide sul diverso termine di decadenza per l'istanza di rimborso.

  • d.p.c.m. 25 luglio 2008

    ha prorogato lo stato di emergenza, ma non modifica il dies a quo del termine biennale per il rimborso.

  • art. 1, comma 1364, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato per la decorrenza dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006 all'1 gennaio 2007.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nella disciplina della definizione agevolata per il ravvedimento operoso.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso nasce per effetto di una normativa successiva al pagamento dell'imposta, il termine applicabile è quello residuale biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, e non il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973.
  • Il dies a quo del termine biennale per l'istanza di rimborso coincide con il momento in cui sorge il diritto alla restituzione, cioè con l'entrata in vigore della norma che introduce il beneficio o comunque con il verificarsi del presupposto restitutorio, non con eventuali proroghe successive del termine per aderire alla definizione agevolata.
  • Va distinto il termine per chiedere il rimborso delle somme già versate dal termine concesso a chi deve ancora regolarizzare la propria posizione fiscale: si tratta di situazioni diverse, che possono avere dies a quo differenti.
  • Le proroghe del termine per la definizione agevolata o dello stato di emergenza non incidono automaticamente sul diverso termine decadenziale per proporre l'istanza di rimborso, se la legge collega quest'ultimo a una data di decorrenza autonoma.
  • In presenza di accertata tardività dell'istanza di rimborso, la Corte può decidere nel merito e rigettare il ricorso introduttivo senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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