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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/445

Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)

Normativa europea32016R0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma, per gli enti creditizi significativi vigilati dalla BCE, l’esercizio di varie opzioni e discrezionalità previste dalla normativa prudenziale dell’Unione. Stabilisce criteri comuni su fondi propri, requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, liquidità e disposizioni transitorie del CRR, includendo anche regole di dettaglio e periodi transitori. L’obiettivo è assicurare applicazione coerente nel MVU, tenendo conto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e legittime aspettative. Il testo contiene inoltre due allegati con le condizioni documentali e sostanziali per alcune esenzioni dal limite delle grandi esposizioni.

Regolamento BCE che disciplina l’esercizio di alcune opzioni e discrezionalità previste dal diritto UE in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi significativi.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Parte IV e dell’articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Regola il modo in cui la BCE esercita, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, alcune opzioni e discrezionalità previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 e da altre disposizioni richiamate. Non riguarda gli enti meno significativi né altera le eventuali opzioni già esercitate dagli Stati membri, salvo quanto espressamente previsto; in più punti si applica solo se lo Stato membro interessato non abbia già esercitato la corrispondente opzione nazionale.

Regolamento (UE) 2016/445 della BCE sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione

Il regolamento interviene nel quadro della vigilanza prudenziale bancaria dell’Unione per garantire un esercizio coerente, da parte della BCE, delle opzioni e discrezionalità attribuite dal CRR e da altri atti collegati. La logica sottostante, richiamata nei considerando, è quella di assicurare un’applicazione uniforme nel Meccanismo di vigilanza unico, tenendo conto della diversità degli enti creditizi, della proporzionalità e delle legittime aspettative degli operatori vigilati.

Ambito di applicazione

Il regolamento è rivolto esclusivamente agli enti creditizi significativi vigilati direttamente dalla BCE nell’ambito del MVU. Esso non disciplina in astratto tutto il diritto prudenziale dell’Unione, ma solo alcune opzioni e discrezionalità specifiche che il diritto UE lascia alle autorità competenti e che, per gli enti significativi, vengono esercitate a livello BCE. In diversi casi il testo opera solo in assenza di una diversa opzione già esercitata dallo Stato membro interessato.

Fondi propri e requisiti patrimoniali

Per le partecipazioni qualificate in imprese extra-finanziarie, l’articolo 3 impone un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % sulla parte eccedente determinate soglie percentuali del capitale ammissibile. In materia di default, l’articolo 4 impone il criterio dell’arretrato oltre 90 giorni per le esposizioni indicate dal CRR, superando eventuali approcci nazionali precedenti. L’articolo 5 richiama il metodo del valore di mercato per specifiche operazioni sugli insiemi di attività coperte, mentre l’articolo 6 disciplina la compensazione tra titoli convertibili e sottostante, consentendola solo in presenza di preesistenti metodi o requisiti nazionali anteriori al 4 novembre 2014 e fino all’adozione di un metodo BCE.

Sospensione per gravi perturbazioni e grandi esposizioni

L’articolo 7 prevede un regime eccezionale in caso di gravi perturbazioni di funzionamento del mercato, accertate e confermate dalla BCE con dichiarazione pubblica: in tale scenario gli enti sono esonerati dal rispetto di specifici requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 378 e 379 CRR e il mancato regolamento di un’operazione di negoziazione non è trattato come default di credito. Sul fronte delle grandi esposizioni, l’articolo 8 fissa in 150 milioni di EUR la soglia minima del limite di esposizione, mentre l’articolo 9 disciplina in modo dettagliato le esenzioni ex articolo 400, paragrafo 2, CRR, distinguendo tra esenzioni parziali e integrali e rinviando agli allegati I e II per le esposizioni infragruppo e verso organismi regionali o centrali.

Liquidità

In ambito liquidità, l’articolo 10 impone la trasmissione alla BCE delle informazioni richieste dalla normativa nazionale per verificare il rispetto delle regole nazionali di liquidità, se non già inviate alle autorità nazionali. L’articolo 11 stabilisce un tasso di deflusso del 5 % per gli elementi fuori bilancio relativi al trade finance, fino a quando la BCE non determini tassi specifici. L’articolo 12 consente, per enti con vincoli religiosi, l’inclusione di titoli di debito societario tra le attività liquide di livello 2B, mentre l’articolo 13 prevede un coefficiente del 3 % per i depositi retail stabili coperti da garanzia, subordinandolo all’approvazione della Commissione e applicandolo dal 1o gennaio 2019.

Disposizioni transitorie del CRR

Il Capo V disciplina varie misure transitorie con scadenze precise tra il 2016 e il 2021. Gli articoli 14 e 15 modulano l’inclusione o l’esclusione nel CET1 di perdite e profitti non realizzati misurati al fair value; l’articolo 16 consente temporaneamente di non dedurre partecipazioni in imprese assicurative fino al 31 dicembre 2018; l’articolo 17 introduce un meccanismo di add-back collegato allo IAS 19 con fattori decrescenti fino al 2018. Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 regolano ulteriori percentuali transitorie per deduzioni, riconoscimenti consolidati, partecipazioni di minoranza, strumenti AT1/T2 e filtri aggiuntivi, mentre l’articolo 23 stabilisce il phasing-out del grandfathering fino al 2021. L’articolo 24 limita fino al 31 dicembre 2017 l’esenzione IRB per le esposizioni in strumenti di capitale alle categorie già esentate al 31 dicembre 2013.

Allegati: condizioni per le esenzioni dal limite delle grandi esposizioni

L’allegato I dettaglia i criteri per valutare l’esenzione per esposizioni infragruppo, richiedendo l’assenza di ostacoli giuridici o di fatto al rimborso, la coerenza con la struttura di finanziamento del gruppo, procedure di approvazione e monitoraggio assimilabili a quelle dei prestiti a terzi, un robusto sistema di controllo del rischio e l’identificazione del rischio di concentrazione nell’ICAAP e nel piano di risanamento. Sono anche elencati i documenti che la BCE può richiedere, tra cui lettere dell’organo di amministrazione, pareri legali e attestazioni sul risk management.

L’allegato II ripropone criteri analoghi per le esposizioni verso organismi regionali o centrali di reti bancarie, aggiungendo un requisito specifico: l’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere espressamente la responsabilità dell’organismo per la compensazione della liquidità della rete, il suo finanziamento, il sostegno di liquidità agli affiliati e l’assorbimento dell’eccesso di liquidità. Anche qui la BCE può chiedere documentazione probatoria puntuale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2016. Tuttavia l’articolo 4 si applica dal 31 dicembre 2016 e l’articolo 13 dal 1o gennaio 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come previsto dal diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito soggettivo

L’articolo 1 individua il perimetro del regolamento: esso specifica alcune opzioni e discrezionalità conferite alle autorità competenti dal diritto dell’Unione in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi, esercitate dalla BCE. Si applica solo agli enti creditizi significativi vigilati nell’ambito del MVU.

Definizioni applicabili

L’articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, nell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, nell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e nell’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2015/61.

Fondi propri: partecipazioni qualificate fuori dal settore finanziario

L’articolo 3 applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % all’importo eccedente, da un lato, il 15 % del capitale ammissibile per le partecipazioni qualificate di cui all’articolo 89, paragrafo 1, CRR e, dall’altro, il 60 % del capitale ammissibile per le partecipazioni qualificate di cui all’articolo 89, paragrafo 2, CRR, fatte salve le regole dell’articolo 90 CRR.

Default del debitore

L’articolo 4 impone, per le categorie di esposizioni indicate all’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), CRR, l’utilizzo del criterio di default basato sull’essere "in arretrato da oltre 90 giorni", indipendentemente dal trattamento nazionale precedente. La disposizione si applica dal 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 25.

Metodi di valutazione per insiemi di attività coperte

L’articolo 5 stabilisce che, per le operazioni di cui all’articolo 282, paragrafo 6, CRR, gli enti creditizi utilizzano il metodo del valore di mercato di cui all’articolo 274 CRR.

Compensazione tra titoli convertibili e titolo sottostante

L’articolo 6 consente l’uso della compensazione di cui all’articolo 327, paragrafo 2, CRR solo se, prima del 4 novembre 2014, l’autorità nazionale competente aveva già adottato un metodo basato sulla probabilità di conversione del titolo convertibile oppure aveva previsto un requisito patrimoniale per assorbire perdite potenziali in sede di conversione. I metodi nazionali continuano ad applicarsi fino a quando la BCE non adotti il proprio metodo.

Sospensione per gravi perturbazioni del mercato

L’articolo 7 prevede che, in caso di gravi perturbazioni di funzionamento confermate dalla BCE con dichiarazione pubblica, gli enti creditizi non siano tenuti a rispettare i requisiti patrimoniali degli articoli 378 e 379 CRR e che il mancato regolamento di un’operazione di negoziazione da parte della controparte non sia considerato default ai fini del rischio di credito, fino alla dichiarazione BCE di ripristino del corretto funzionamento.

Limite delle grandi esposizioni

L’articolo 8 fissa in 150 milioni di EUR il livello minimo del limite della grande esposizione di cui all’articolo 395, paragrafo 1, CRR, indipendentemente dal precedente trattamento nazionale.

Esenzioni dal limite delle grandi esposizioni

L’articolo 9 disciplina le esenzioni dall’articolo 395, paragrafo 1, CRR per alcune categorie di esposizioni dell’articolo 400, paragrafo 2. Prevede esenzione all’80 % per le lettere a) e b), esenzione integrale per la lettera c) alle condizioni dell’allegato I e per la lettera d) alle condizioni dell’allegato II, ed esenzione integrale per le lettere e) a k) ovvero nei limiti massimi consentiti per la lettera i). L’esenzione opera solo se lo Stato membro non ha già esercitato l’opzione di cui all’articolo 493, paragrafo 3, CRR. Gli enti creditizi devono autovalutare il rispetto delle condizioni, con possibilità della BCE di verificare e richiedere documentazione.

Segnalazioni di liquidità

L’articolo 10 impone agli enti creditizi di segnalare alla BCE, ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 3, CRR, le informazioni richieste dalla normativa nazionale per controllare l’osservanza delle regole nazionali di liquidità, se tali informazioni non siano già state fornite alle autorità nazionali competenti.

Deflussi per trade finance

L’articolo 11 stabilisce che, in assenza di specifici tassi di deflusso fissati dalla BCE ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi applicano un tasso di deflusso del 5 % ai deflussi derivanti da elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio. I corrispondenti deflussi vanno segnalati secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Attività di livello 2B per enti con vincoli religiosi

L’articolo 12 consente agli enti creditizi che, per motivi religiosi e per disposizione del proprio atto costitutivo, non possono detenere attività fruttifere di interessi, di includere titoli di debito societario tra le attività liquide di livello 2B, nel rispetto delle condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61. La BCE può riesaminare periodicamente il requisito e concedere deroghe se ricorrono le condizioni previste.

Deflussi da depositi retail stabili coperti da garanzia

L’articolo 13 prevede, per i depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi, un coefficiente del 3 % ai fini dei deflussi di liquidità, ma solo previa approvazione della Commissione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61. La disposizione si applica dal 1o gennaio 2019.

Disposizioni transitorie: perdite non realizzate

L’articolo 14 consente, nel periodo 1o gennaio 2016-31 dicembre 2017, di includere nel CET1 solo la percentuale applicabile delle perdite non realizzate misurate al fair value, comprese quelle su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita. Le percentuali sono 60 % per il 2016 e 80 % per il 2017, salvo norme nazionali precedenti più favorevoli.

Disposizioni transitorie: profitti non realizzati

L’articolo 15 prevede, per il medesimo periodo 1o gennaio 2016-31 dicembre 2017, l’esclusione dal CET1 solo della percentuale applicabile dei profitti non realizzati misurati al fair value, comprese le esposizioni verso amministrazioni centrali classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita. Le percentuali sono 40 % per il 2016 e 20 % per il 2017, salvo percentuali nazionali più elevate.

Esenzione temporanea dalla deduzione di partecipazioni assicurative

L’articolo 16 consente, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, di non dedurre dal CET1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, secondo il trattamento previsto da disposizioni nazionali, se ricorrono le condizioni dell’articolo 471, paragrafo 1, CRR. Dal 1o gennaio 2019 la deduzione diventa obbligatoria, salve le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, CRR.

Aggiustamenti transitori legati allo IAS 19

L’articolo 17 consente, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, di aggiungere al CET1 l’importo di cui all’articolo 473, paragrafo 1, CRR moltiplicato per i fattori 0,6 per il 2016, 0,4 per il 2017 e 0,2 per il 2018. Restano salve le precedenti decisioni delle autorità nazionali competenti o norme nazionali che non consentano tale aggiunta.

Deduzioni transitorie da CET1, AT1 e T2

L’articolo 18 stabilisce le percentuali applicabili per la deduzione ai sensi dell’articolo 478, paragrafo 3, CRR: 60 % nel 2016, 80 % nel 2017 e 100 % dal 1o gennaio 2018. La disposizione non si applica alle attività fiscali differite dipendenti dalla redditività futura e salva norme nazionali più rigorose.

Investimenti significativi e attività fiscali differite: transizione differenziata

L’articolo 19 disciplina le percentuali applicabili ai fini dell’articolo 478, paragrafo 3, CRR, sia per le deduzioni di cui all’articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), sia per quelle di cui all’articolo 478, paragrafo 2. In via ordinaria le percentuali sono 60 % nel 2016, 80 % nel 2017 e 100 % dal 1o gennaio 2018; tuttavia, se la normativa nazionale prevede una fase di eliminazione graduale di 10 anni, si applicano 40 % nel 2016, 60 % nel 2017, 80 % nel 2018 e 100 % dal 1o gennaio 2019. Le deroghe non si applicano agli enti soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione, salvo continuità in caso di acquisizione o fusione; la BCE può rivedere tali regole nel 2020 e consentire la disapplicazione dei paragrafi 2 o 3 in caso di aumento imprevisto e significativo dell’impatto delle deduzioni.

Riconoscimento consolidato di strumenti ed elementi non ammissibili come partecipazioni di minoranza

L’articolo 20 consente, nel periodo 1o gennaio 2016-31 dicembre 2017, il riconoscimento nel CET1 consolidato di una quota degli elementi di cui all’articolo 479, paragrafo 1, CRR che sarebbero stati ammissibili come riserve consolidate secondo la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2006/48/CE. Le percentuali sono 40 % nel 2016 e 20 % nel 2017, salve percentuali nazionali inferiori già vigenti.

Riconoscimento di partecipazioni di minoranza e strumenti subordinati nel capitale consolidato

L’articolo 21 stabilisce fattori applicabili, per il periodo 1o gennaio 2016-31 dicembre 2017, al riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti qualificati di AT1 e T2: 0,6 per il 2016 e 0,8 per il 2017. Restano salve percentuali nazionali superiori.

Filtri e deduzioni aggiuntivi

L’articolo 22 prevede, per il periodo 1o gennaio 2016-31 dicembre 2017, percentuali applicabili di 40 % nel 2016 e 20 % nel 2017 per i filtri o le deduzioni richiesti dalle misure nazionali di recepimento ai sensi dell’articolo 481 CRR. L’ammontare residuo è trattato secondo la normativa nazionale. Sono salve norme nazionali più rigorose.

Grandfathering di elementi di capitale

L’articolo 23 fissa i limiti percentuali alla clausola di grandfathering di elementi di CET1, AT1 e T2: 60 % nel 2016, 50 % nel 2017, 40 % nel 2018, 30 % nel 2019, 20 % nel 2020 e 10 % nel 2021. Restano salve norme nazionali con percentuali inferiori.

Esenzione IRB per esposizioni in strumenti di capitale

L’articolo 24 limita, fino al 31 dicembre 2017, le categorie di esposizioni in strumenti di capitale esentate dal metodo IRB a quelle che già beneficiavano di un’esenzione al 31 dicembre 2013 in base al Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 25 stabilisce l’entrata in vigore al 1o ottobre 2016. L’articolo 4 si applica dal 31 dicembre 2016 e l’articolo 13 dal 1o gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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