Sentenza n. 2768/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dell’atto dell’11.12.2025 del con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti proposta dalla Immobiliare 65 SRLS; e per la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta, con conseguente ordine di esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso dell'11 dicembre 2025 all'istanza di accesso documentale difensivo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di documentazione ritenuta necessaria per ricostruire la provenienza e la titolarità di alcuni immobili. La documentazione era funzionale alla possibile proposizione, davanti al giudice civile, di un'azione di rivendica della proprietà, conseguente allo sgombero eseguito nell'ambito di una procedura esecutiva che, secondo la ricorrente, avrebbe interessato anche beni diversi da quelli oggetto del titolo esecutivo. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sostenendo che il collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare deve essere valutato in senso ampio e che l'amministrazione aveva motivato il diniego in modo generico, senza verificare concretamente la rilevanza della documentazione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il giudice ha preliminarmente esaminato la tempestività dell'impugnazione, rilevando che, anche se si fosse formato un precedente diniego tacito, il successivo diniego espresso, adottato all'esito di istruttoria e recante una motivazione propria, aveva natura confermativa a carattere rinnovativo e riaperto il termine di trenta giorni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo tempestivo il ricorso notificato entro trenta giorni dal diniego espresso. Ha chiarito che il giudizio ex art. 116 c.p.a. è diretto principalmente ad accertare la spettanza del diritto di accesso e si configura come giudizio sul rapporto, non come mera verifica dei vizi di legittimità dell'atto di diniego; pertanto, possono essere valutati anche argomenti non esplicitati nel provvedimento impugnato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la documentazione richiesta risultava necessaria, sulla base della perizia prodotta e non specificamente contestata, per acquisire elementi utili alla tutela del diritto di proprietà mediante un'azione di rivendica. Il giudice ha applicato i principi sull'accesso difensivo: non è necessaria la pendenza attuale di un processo; il nesso di strumentalità deve essere valutato in prospettiva prognostica e in senso ampio; l'accesso è autonomo rispetto ai poteri di esibizione e richiesta di informazioni del giudice civile; non spetta all'amministrazione o al giudice dell'accesso valutare anticipatamente l'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell'eventuale giudizio civile, salvo l'ipotesi di collegamento evidentemente e assolutamente mancante o di accesso pretestuoso e temerario. È stato ordinato all'Agenzia delle Entrate di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Il giudizio in materia di accesso è un giudizio di accertamento sul rapporto, volto a verificare la spettanza del diritto di accesso e, se del caso, a ordinare direttamente l'esibizione dei documenti.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
L'accesso difensivo è riconosciuto quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere un interesse giuridico; tale necessità prevale tendenzialmente sulla riservatezza, fatti salvi i temperamenti previsti dalla norma.
artt. 210, 211 e 213 c.p.c.
L'accesso documentale difensivo è autonomo rispetto ai poteri del giudice civile di ordinare l'esibizione di documenti o richiedere informazioni alla pubblica amministrazione.
art. 948 c.c.
È richiamato in relazione all'onere probatorio gravoso dell'azione di rivendica e alla necessità di ricostruire la provenienza del bene attraverso i precedenti danti causa.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta la spettanza del diritto di accesso e può ordinare l'esibizione dei documenti; non si limita a verificare i soli vizi di legittimità del diniego amministrativo e può valutare anche argomenti non esplicitati nel provvedimento impugnato.
- Il diniego espresso sopravvenuto, adottato all'esito di un'istruttoria e corredato da una motivazione propria, ha natura confermativa a carattere rinnovativo rispetto al precedente silenzio-diniego e riapre il termine per proporre il ricorso in materia di accesso.
- Per l'accesso difensivo non è necessaria la pendenza attuale di un processo: è sufficiente che, secondo una valutazione prognostica ex ante, la documentazione costituisca un tramite strumentale per acquisire elementi utili alla tutela di una situazione giuridica astrattamente azionabile.
- Il nesso di strumentalità tra documentazione e interesse difensivo deve essere valutato in senso ampio, come utilità potenziale del documento per orientare le scelte difensive dell'interessato, senza richiedere la prova della sua effettiva decisività nel giudizio da instaurare.
- Nell'accesso difensivo l'amministrazione e il giudice non devono anticipare la valutazione sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell'eventuale giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice investito di quel giudizio, salvo il caso di assoluta ed evidente mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso e temerario dell'accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →