Ordinanza n. 487/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento dell'avviso pubblico del 10.7.2023 per l'assunzione di un istruttore ex cat. Prof. C , da assegnare all'unità di staff alle dirette dipendenze della sindaca mediante contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, con durata fino alla scadenza del mandato della sindaca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato e parziale di un istruttore ex categoria C ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/2000
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico del 10 luglio 2023, relativo all'assunzione di un istruttore da assegnare all'unità di staff alle dirette dipendenze della sindaca, con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali e durata fino alla scadenza del mandato. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti o fatti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto al Comune chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente deve precisare motivatamente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e deve aggiornare la situazione relativa alla controversia, segnalando eventuali sopravvenienze e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare, se necessario, gli atti impugnati e la documentazione allegata. Il giudice ha avvertito che l'eventuale inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sull'istruttoria processuale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse e di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibile valutazione dell'inerzia processuale del ricorrente ai fini dell'improcedibilità.
art. 90 d.lgs. 267/2000
Costituisce la base normativa dell'avviso pubblico per l'assunzione di personale da assegnare agli uffici di supporto agli organi politici; l'ordinanza non ne esamina la legittimità nel merito.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita il ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione della controversia, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, insieme alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Nell'ambito dei poteri istruttori, il giudice amministrativo può ordinare al ricorrente di precisare l'attualità dell'interesse e di segnalare fatti o atti sopravvenuti, nonché all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
- L'ordinanza istruttoria può contenere un espresso avvertimento sulle conseguenze processuali dell'inosservanza dell'incombente relativo alla dichiarazione di permanenza dell'interesse, senza determinare ancora la definizione del giudizio.
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