Cassazione Civile, Ordinanza n. 24605/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava la trattenuta, operata sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la cassa a restituire le somme trattenute sui ratei pensionistici maturati dal 28 settembre 2005 al 2015, ritenendo applicabile la prescrizione decennale per i ratei anteriori a tale data e negando la legittimità del contributo di solidarietà per difetto di una specifica base legale, richiamando l'art. 23 Cost. In cassazione la cassa deduceva: 1) violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., sostenendo che il credito fosse liquido e quindi soggetto a prescrizione quinquennale; 2) violazione dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, sostenendo che per gli anni 2012 e 2013 il contributo fosse stato applicato ex lege, in mancanza di misure di riequilibrio adottate entro il termine previsto; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo alla legittimità del contributo ex lege per il 2012 e 2013; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. con riproposizione degli stessi argomenti; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ancora riferito all'applicazione del contributo nei due anni indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché contrario a un orientamento consolidato: la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare della pensione per effetto dell'applicazione o meno del contributo di solidarietà, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Ha poi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale, condannando la cassa anche per i ratei 2012-2013, aveva implicitamente rigettato il motivo d'appello sul punto. Ha infine dichiarato inammissibili i motivi secondo, quarto e quinto per difetto di autosufficienza, poiché la cassa non aveva specificamente indicato né trascritto i documenti, in particolare i cedolini pensione 2012 e 2013, dai quali desumere l'effettiva applicazione dell'aliquota dell'1% prevista dall'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011. Conseguentemente, oltre alle spese di lite, la ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2948 n. 4 c.c.
La prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi ed esigibili; se è controverso l'ammontare della prestazione pensionistica, non si applica.
art. 2946 c.c.
In presenza di contestazione sull'importo della pensione e sulla trattenuta per contributo di solidarietà, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
La norma prevede un contributo di solidarietà ex lege pari all'1% quando non siano adottate tempestivamente misure di equilibrio finanziario della cassa.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia se la decisione di appello, accogliendo la domanda di restituzione anche per gli anni contestati, implica il rigetto del motivo di gravame sul punto.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non offre argomenti idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.
art. 96 c.p.c.
Nel caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, può essere liquidata una somma equitativa a favore della controparte e una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla corte territoriale come esigenza di base legale per l'imposizione del contributo, ma nel giudizio di legittimità non costituisce il fulcro della decisione.
Massime di principio
- La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile; se è controversa la misura della prestazione e occorre la sua riliquidazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata abbia risolto la questione in modo incompatibile con il motivo di appello, anche implicitamente.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi fondati su documenti devono rispettare il principio di autosufficienza: è necessario indicare e trascrivere in modo specifico i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando si invoca l'applicazione di un contributo legale su ratei pensionistici, occorre dimostrare documentalmente il concreto meccanismo di trattenuta e la relativa aliquota applicata.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata può comportare l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.
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