Tribunale, Sentenza T-466/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 settembre 2021. — LF contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Diniego dell’indennità di dislocazione – Residenza abituale – Funzioni esercitate in un’organizzazione internazionale stabilita nello Stato in cui è situata la sede di servizio. — Causa T-466/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un agente contrattuale belga che contestava il diniego dell’indennità di dislocazione dopo la sua assunzione presso la REA a Bruxelles. La pronuncia chiarisce come, per i cittadini dello Stato della sede di servizio, la residenza abituale debba rimanere fuori da tale Stato senza interruzioni per tutto il periodo di riferimento. I servizi prestati presso la Commissione nello stesso Stato non sono esclusi in via automatica dall’esame: essi possono rilevare nella valutazione concreta della residenza abituale. Nel caso di specie, famiglia, vita privata, ricerca di lavoro e permanenza in Belgio hanno portato a confermare il diniego.
Diniego dell’indennità di dislocazione a un agente contrattuale belga che aveva prestato servizio presso la Commissione e poi presso la REA a Bruxelles, per mancata prova della residenza abituale fuori dal Belgio durante il periodo di riferimento.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, un cittadino dello Stato della sede di servizio che ha lavorato per un’organizzazione internazionale stabilita in quello stesso Stato possa considerare tale periodo irrilevante o "neutralizzato" nella valutazione della residenza abituale; e, in concreto, se gli elementi personali e professionali dedotti dal ricorrente dimostrassero che la sua residenza abituale era rimasta in Francia per tutto il periodo di riferimento, così da mantenere il diritto all’indennità di dislocazione.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, un cittadino dello Stato della sede di servizio ottiene l’indennità di dislocazione solo se dimostra di aver avuto la residenza abituale fuori da tale Stato per l’intero periodo di riferimento; i periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale nello Stato della sede di servizio non sono automaticamente "neutralizzati", ma possono e devono essere considerati nell’analisi fattuale della residenza abituale. Nel caso concreto, gli elementi relativi alla vita familiare e professionale del ricorrente in Belgio, nel loro insieme, hanno consentito di concludere che egli aveva trasferito lì la propria residenza abituale almeno in una parte del periodo di riferimento, con conseguente legittimità del diniego dell’indennità.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 20, paragrafo 2, 21, 92, 6 e 117 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego dell’indennità di dislocazione a un agente contrattuale belga
La causa concerne un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da LF contro la decisione del PMO della Commissione che gli aveva negato l’indennità di dislocazione al momento dell’entrata in servizio presso la REA a Bruxelles. Il Tribunale, Quarta Sezione, è stato chiamato a chiarire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto agli agenti contrattuali cittadini dello Stato della sede di servizio.
Fatti e procedimento principale
LF, cittadino belga nato in Belgio, si era trasferito in Francia da bambino e vi aveva studiato e lavorato fino al 2013, salvo una parentesi di lavoro per il Ministero francese degli affari esteri in Perù. Dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2019 aveva lavorato presso la Commissione a Bruxelles come agente contrattuale, percependo l’indennità di dislocazione. Dopo un breve periodo di disoccupazione in Belgio, il 1° settembre 2019 era entrato in servizio presso la REA, anch’essa a Bruxelles. Con decisione dell’11 settembre 2019 il PMO gli ha negato la continuazione del beneficio dell’indennità; il reclamo amministrativo è stato respinto.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 69 dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali tramite il RAA;
- l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, che distingue tra la posizione dei non cittadini dello Stato della sede di servizio e quella dei cittadini di tale Stato;
- gli articoli 20, paragrafo 2, 21, 92, 6 e 117 del RAA, che estendono tali regole agli agenti contrattuali;
- gli articoli 2, paragrafo 2, 91 e 91 bis dello Statuto, per la ripartizione della competenza e l’individuazione dell’istituzione convenuta;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per le spese.
Questione giuridica centrale
Il Tribunale doveva stabilire:
- quale fosse il periodo di riferimento da considerare per il controllo della residenza abituale;
- se il lavoro svolto presso la Commissione, quale organizzazione internazionale stabilita nello Stato della sede di servizio, dovesse essere "neutralizzato" analogamente ai servizi resi fuori da tale Stato;
- se gli elementi invocati dal ricorrente fossero sufficienti a provare che la sua residenza abituale era rimasta in Francia per tutto il periodo rilevante.
Delimitazione del periodo di riferimento
Poiché l’entrata in servizio presso la REA è avvenuta il 1° settembre 2019, il periodo decennale di riferimento scadeva il 31 agosto 2019 e, in linea di principio, iniziava il 1° settembre 2009. Tuttavia, poiché tra il 1° settembre 2009 e il 30 marzo 2013 il ricorrente aveva lavorato in Francia per lo Stato francese, quel periodo doveva essere neutralizzato e il periodo di riferimento retroagiva al 1° febbraio 2006. Diversamente, il periodo 1° maggio 2013 - 30 aprile 2019, durante il quale il ricorrente aveva lavorato alla Commissione a Bruxelles, non poteva essere neutralizzato perché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII non prevede una simile esclusione per attività svolte nello Stato della sede di servizio presso un’organizzazione internazionale.
Ragionamento del Tribunale sulla residenza abituale
Il Tribunale ricorda che la residenza abituale è il luogo in cui la persona ha fissato, con volontà di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, sulla base di elementi oggettivi della vita privata e professionale. Nel caso concreto, è stato accertato che dal 2013 al 2019 il ricorrente aveva vissuto ininterrottamente in Belgio, vi si era sposato, la moglie vi lavorava con contratto a tempo indeterminato, vi erano nati i figli e i figli vi frequentavano scuola e asilo.
Il Tribunale esamina gli argomenti del ricorrente volti a dimostrare che il centro dei suoi interessi era rimasto in Francia: famiglia d’origine in Francia, studi e prima carriera in Francia, possesso di un immobile e di un conto bancario in Francia, conservazione di un numero francese e precarietà del contratto con la Commissione. Tali elementi sono ritenuti insufficienti, perché descrivono legami con la Francia ma non provano che la residenza abituale sia rimasta lì durante il periodo di riferimento.
Il Tribunale sottolinea inoltre che il fatto di avere mantenuto la residenza in Belgio dopo la scadenza del contratto con la Commissione e di essersi iscritto come disoccupato in Belgio rafforza, anziché indebolire, la conclusione secondo cui il ricorrente aveva stabilito lì la residenza abituale. La percezione dell’indennità di dislocazione in occasione del precedente contratto è irrilevante, perché il diritto alla prestazione va valutato a ogni nuova entrata in servizio.
Rapporto con la sentenza Quadri di Cardano
Il Tribunale precisa che la sentenza Quadri di Cardano/Commissione non impone di escludere dal calcolo i servizi prestati presso un’organizzazione internazionale nello Stato della sede di servizio. Tale giurisprudenza va letta nel senso che un’attività del genere può essere considerata nella valutazione fattuale della residenza abituale, ma non crea automaticamente un legame con lo Stato ospitante. La cittadinanza dello Stato della sede di servizio resta un indice particolarmente forte della presenza di legami stabili con tale Stato.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che LF non ha dimostrato di aver avuto la residenza abituale fuori dal Belgio durante tutto il periodo di riferimento richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto. Il motivo unico è respinto e, con esso, l’intero ricorso. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- per i cittadini dello Stato della sede di servizio, l’indennità di dislocazione richiede la prova di una residenza abituale fuori da tale Stato per tutto il periodo di riferimento;
- i servizi prestati presso un’organizzazione internazionale nello Stato della sede di servizio non sono automaticamente neutralizzati;
- la residenza abituale si accerta con un esame globale e oggettivo dei legami personali e professionali;
- la permanenza in famiglia, la ricerca di lavoro e la vita quotidiana nello Stato della sede di servizio possono essere decisivi per negare l’indennità.
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