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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-777/19

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2021. — Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) e a. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuti individuali a favore della gestione di parchi eolici in mare – Obbligo di acquisto dell’elettricità ad un prezzo superiore al prezzo di mercato – Procedimento preliminare di esame – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 – Qualità di interessato – Imprese di pesca – Insediamento dei parchi in zone di pesca – Rapporto di concorrenza – Assenza – Rischio di incidenza della concessione degli aiuti controversi sugli interessi delle imprese di pesca – Assenza – Mancanza di incidenza diretta ed individuale – Irricevibilità. — Causa T-777/19

Giurisprudenza europea62019TJ0777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di pescatori e di una cooperativa contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato, senza aprire il procedimento formale, aiuti francesi per sei parchi eolici in mare. Secondo il Tribunale, i ricorrenti non sono "interessati" ai sensi del regolamento 2015/1589, perché non operano in concorrenza con i beneficiari e non dimostrano che gli aiuti, di per sé, incidano concretamente sulla loro situazione. Le eventuali limitazioni alla pesca dipendono dalle decisioni di localizzazione e dalla disciplina dell’uso del demanio marittimo, non dal meccanismo di aiuto.

Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che dichiara compatibili aiuti di Stato per sei parchi eolici in mare francesi: il Tribunale respinge il ricorso perché i pescatori ricorrenti non sono "interessati" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e quindi non sono legittimati ad agire.

La questione giuridica

Se imprese di pesca e una cooperativa di acquisto/rivendita per pescatori possano essere considerate "interessati" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589, tali da legittimarle a impugnare una decisione di non sollevare obiezioni su aiuti di Stato destinati a parchi eolici in mare, in presenza di asserite limitazioni all’accesso alle zone di pesca, possibili impatti sull’ambiente marino e assenza di rapporto di concorrenza diretto con i beneficiari.

Principio di diritto

In un ricorso contro una decisione di non sollevare obiezioni in materia di aiuti di Stato, un soggetto è legittimato ad agire solo se dimostra di essere "interessato" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, cioè se prova che l’aiuto può arrecare concrete ripercussioni alla sua situazione. La sola vicinanza geografica dei progetti, l’eventuale incidenza delle autorizzazioni o della regolazione dell’uso del demanio marittimo, o l’asserito impatto ambientale dei parchi eolici non bastano, quando tali effetti derivano dalle scelte regolamentari dello Stato membro e non dalla concessione degli aiuti. L’assenza di concorrenza diretta e di prova di un nesso causale tra aiuto e pregiudizio comporta l’irricevibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE
  • Articolo 30 TFUE
  • Articolo 110 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 1o aprile 2008
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Aiuti di Stato a favore di sei parchi eolici in mare francesi: irricevibilità del ricorso dei pescatori

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della Commissione che, nella fase preliminare di esame, aveva deciso di non sollevare obiezioni rispetto a sei regimi di aiuti concessi dalla Francia per la realizzazione e gestione di parchi eolici offshore. Il tema centrale è la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tutti operatori del settore della pesca artigianale o una cooperativa collegata, che lamentavano interferenze con le zone di pesca.

Fatti e procedimento amministrativo

I ricorrenti comprendevano la CAPA Sarl e diversi pescatori o imprese di pesca attivi lungo le coste francesi della Manica e dell’Atlantico. Le società beneficiarie degli aiuti erano state create per gestire i sei parchi eolici in mare di Saint-Brieuc, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Nazaire, Dieppe/Le Tréport e isole di Yeu/Noirmoutier.

Le autorità francesi avevano notificato gli aiuti alla Commissione nel 2016 e nel 2017. Il meccanismo consisteva in un obbligo di acquisto dell’elettricità a tariffa superiore al prezzo di mercato, con compensazione integrale del sovrapprezzo da parte dello Stato. La Commissione aveva qualificato le misure come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma le aveva ritenute compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, alla luce della disciplina ambientale del 2008.

La decisione impugnata

La Commissione aveva ritenuto che gli aiuti contribuissero agli obiettivi ambientali e alla quota di energia rinnovabile, che fossero necessari per compensare l’insufficiente redditività dei progetti e che fossero proporzionati, poiché limitati al minimo e accompagnati da meccanismi contro la sovracompensazione. Aveva inoltre concluso che l’incidenza sugli scambi tra Stati membri fosse limitata e aveva quindi adottato una decisione di non sollevare obiezioni.

Questioni esaminate dal Tribunale

La Commissione sosteneva in via principale l’irricevibilità del ricorso, affermando che i ricorrenti non erano "interessati" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e, a fortiori, non avevano una posizione individualizzata in senso Plaumann. I ricorrenti replicavano che la loro attività di pesca era direttamente toccata dall’installazione dei parchi eolici nelle zone di pesca e che il pregiudizio era sufficiente a conferir loro la qualità di interessati.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che:

  • la decisione di non sollevare obiezioni è, in sostanza, un rifiuto implicito di avviare il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
  • ogni "interessato" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 è direttamente e individualmente riguardato da una simile decisione;
  • per essere qualificato interessato, il soggetto deve dimostrare che l’aiuto rischia di produrre ripercussioni concrete sulla sua situazione.

Il Tribunale distingue inoltre tra la qualità di interessato, sufficiente per impugnare una decisione di non sollevare obiezioni, e la necessità di soddisfare il criterio Plaumann quando si contesta la fondatezza dell’atto in quanto tale.

Mancanza di rapporto di concorrenza

Il Tribunale esclude che i pescatori ricorrenti fossero concorrenti, anche indiretti, delle società che gestiscono i parchi eolici. Le due attività operano su mercati del tutto distinti: da un lato la pesca artigianale, dall’altro la produzione e vendita di elettricità.

Respinge anche l’analogia con la sentenza Kronoply/Kronotex, osservando che in quel caso la concorrenza riguardava l’uso della medesima materia prima, mentre qui l’area marittima comune non è la "materia prima" dell’attività economica delle due categorie di operatori. Le risorse sfruttate sono differenti: le risorse alieutiche per i pescatori e il vento per gli operatori eolici.

Assenza di concrete ripercussioni imputabili agli aiuti

Il Tribunale afferma che i possibili effetti negativi sulle attività di pesca dipendono soprattutto:

  • dalla decisione delle autorità francesi di collocare i parchi eolici in determinate zone;
  • dalla disciplina dell’uso del demanio pubblico marittimo;
  • dalle misure tecniche e regolamentari di coesistenza tra usi diversi dello spazio marittimo.

La concessione degli aiuti, invece, non incide di per sé sulla localizzazione dei progetti, né sulle limitazioni alla navigazione o alla pesca, né sull’accesso alle risorse alieutiche. Anche l’eventuale impatto sull’ambiente marino non è collegato, in modo sufficiente, al meccanismo di aiuto, ma alle scelte di insediamento e regolazione. Perciò non è provato il nesso causale richiesto tra aiuto e pregiudizio concreto.

Irrilevanza degli argomenti fondati sull’interesse generale della pesca

Il Tribunale considera inconferente il richiamo dei ricorrenti all’articolo 39 TFUE e alla specialità della politica comune della pesca. Gli aiuti controversi perseguono obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili e tutela ambientale, diversi dagli obiettivi della politica agricola/peschereccia richiamati dai ricorrenti. Inoltre, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non subordina la compatibilità dell’aiuto alla presenza di un obiettivo di interesse comune in senso ampio.

Il fatto che alcuni ricorrenti abbiano impugnato davanti ai giudici nazionali autorizzazioni relative ai progetti non basta a fondare la legittimazione nel giudizio UE, poiché interesse ad agire e legittimazione sono condizioni distinte e cumulative.

Posizione della cooperativa CAPA

Quanto alla CAPA, il Tribunale osserva che la sua attività di acquisto e rivendita di carburanti, lubrificanti e grassi dipende dalle scelte economiche della clientela e non dal versamento degli aiuti. Inoltre la clientela non coincide con i soli ricorrenti-pescatori ed è più ampia e geograficamente distribuita. Anche per essa manca dunque la prova di ripercussioni concrete derivanti dalla decisione impugnata.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che nessuno dei ricorrenti è "interessato" ai sensi del regolamento 2015/1589 e che il ricorso è quindi irricevibile. I ricorrenti sono condannati alle spese; la Repubblica francese sopporta le proprie spese; gli altri intervenienti sopportano le proprie spese, comprese quelle del procedimento sommario per i ricorrenti che avevano chiesto misure provvisorie.

Principio affermato

Una decisione di non sollevare obiezioni in materia di aiuti di Stato può essere impugnata solo da chi dimostri, in modo specifico e concreto, che l’aiuto rischia di incidere sulla sua situazione. Il semplice fatto che un aiuto favorisca un’attività economica localizzata in aree usate anche da altri operatori non basta, se i pregiudizi lamentati derivano in realtà da scelte regolamentari e di localizzazione dello Stato membro e non dall’aiuto stesso.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statolegittimazione ad agireenergia eolica offshorepescadiritto processuale dell’unione europea

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