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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-359/19

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 settembre 2021. — Daimler AG contro Commissione europea. — Ambiente – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 – Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 – Emissioni di anidride carbonica – Metodo di prova – Autovetture. — Causa T-359/19

Giurisprudenza europea62019TJ0359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso della Daimler contro la decisione della Commissione che aveva escluso, ai fini del calcolo delle emissioni medie del 2017, i risparmi di CO2 attribuiti ad alternatori Bosch qualificati come innovazioni ecocompatibili. La Corte ha ritenuto illegittima la verifica ad hoc svolta dalla Commissione, perché basata su un metodo di prova diverso da quello rilevante e privo di precondizionamento, nonché errata l’interpretazione retroattiva dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 725/2011. La decisione di esecuzione 2019/583 è stata quindi annullata nella parte concernente Daimler e la Commissione è stata condannata alle spese.

Annullamento parziale della decisione di esecuzione 2019/583: la Commissione non poteva escludere i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili sulla base di una verifica ad hoc effettuata con un metodo di prova diverso e senza precondizionamento, né applicare retroattivamente l’esclusione ai fini del 2017.

La questione giuridica

Se, nell’ambito della revisione ad hoc prevista dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, la Commissione potesse: 1) escludere i risparmi di CO2 certificati da un’autorità nazionale sulla base di un metodo di prova che non prevedeva un precondizionamento specifico, benché il metodo usato per l’approvazione dell’innovazione ecocompatibile lo prevedesse; 2) interpretare l’articolo 12, paragrafo 2, nel senso che la mancata considerazione dei risparmi poteva incidere sul calcolo relativo all’anno civile precedente anziché soltanto sul successivo anno civile.

Principio di diritto

Nella verifica ad hoc delle certificazioni di risparmio di CO2, la Commissione deve confrontare il risparmio certificato con quello risultante dalla decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile utilizzando un metodo di prova coerente con quello impiegato in sede di approvazione; non può sostituirlo con un metodo diverso che elimini il precondizionamento specifico, quando tale precondizionamento emerge dal fascicolo e dalla pratica tecnica rilevante. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 725/2011 va interpretato nel senso che l’esclusione del risparmio certificato opera per il successivo anno civile rispetto alla verifica ad hoc, non per l’anno civile precedente; perciò la decisione impugnata è stata annullata nella parte relativa ai risparmi di CO2 della Daimler AG.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 443/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/158
  • Decisione di esecuzione (UE) 2019/583
  • Decisione di esecuzione 2013/341/UE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Regolamento (UE) n. 1014/2010

Annullamento parziale della decisione di esecuzione 2019/583 sui risparmi di CO2 delle innovazioni ecocompatibili

La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Daimler AG contro la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, relativa al calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori di autovetture per l’anno civile 2017. La controversia riguarda, in particolare, l’esclusione dei risparmi di CO2 attribuiti agli alternatori Bosch HED approvati come innovazioni ecocompatibili.

Contesto normativo

Il Tribunale ricostruisce il sistema del regolamento (CE) n. 443/2009, che impone ai costruttori di autovetture nuove di non superare l’obiettivo di emissioni specifiche di CO2 assegnato ai sensi dell’allegato I. I dati sulle emissioni e sugli obiettivi sono raccolti dagli Stati membri sulla base dell’omologazione dei veicoli e dei certificati di conformità previsti dalla direttiva 2007/46/CE; la Commissione effettua poi un calcolo provvisorio e lo conferma o modifica entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 disciplina invece l’approvazione delle tecnologie innovative come innovazioni ecocompatibili e la certificazione dei relativi risparmi di CO2. In particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), richiede un metodo di prova;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, esige che il metodo produca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili;
  • l’articolo 10 disciplina la decisione di approvazione;
  • l’articolo 11 regola la certificazione nazionale dei risparmi;
  • l’articolo 12 prevede una revisione ad hoc da parte della Commissione.

Fatti rilevanti

Robert Bosch GmbH aveva chiesto l’approvazione di due tipi di alternatori ad alta efficienza come innovazioni ecocompatibili. Per gli alternatori HED in questione, la domanda si fondava sull’approccio semplificato delle linee guida tecniche della Commissione e includeva protocolli di misurazione che descrivevano varie forme di precondizionamento, come la preparazione dei cuscinetti, la riduzione del grasso o l’aggiunta di piastre.

La relazione di verifica del TÜV SÜD, organismo riconosciuto e indipendente, confermava che il metodo di prova era idoneo alla certificazione dei risparmi di CO2. Sulla base di tali elementi, la Commissione approvò gli alternatori con la decisione di esecuzione 2015/158. Daimler montò poi tali alternatori su alcuni suoi veicoli e ottenne dal KBA la certificazione dei relativi risparmi di CO2.

Nel 2017 la Commissione effettuò una revisione ad hoc ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 725/2011 e concluse che i risparmi certificati dal KBA erano superiori a quelli dimostrabili con il metodo di prova che essa riteneva applicabile, basato sulla decisione 2015/158 in combinato disposto con la decisione 2013/341. Con lettera del 22 ottobre 2018 comunicò l’intenzione di non prendere in considerazione quei risparmi. Daimler contestò tale posizione e impugnò senza successo la lettera; successivamente la Commissione adottò la decisione impugnata 2019/583, che escludeva i risparmi di CO2 per il calcolo relativo al 2017.

Motivi di ricorso

Daimler deduceva cinque motivi:

  • violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 725/2011 e della decisione 2015/158 per applicazione di un fattore Willans errato;
  • violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 725/2011 per mancata considerazione di un precondizionamento specifico nella verifica ad hoc;
  • violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, per mancata considerazione dei risparmi per l’anno civile 2017;
  • violazione del diritto di essere ascoltato;
  • violazione dell’obbligo di motivazione.

All’udienza la ricorrente ha rinunciato al primo motivo.

Il secondo motivo: il metodo di prova e il precondizionamento

Il Tribunale accoglie il secondo motivo. Osserva anzitutto che la decisione di approvazione degli alternatori e il fascicolo tecnico mostravano che, in sede di approvazione, erano stati usati protocolli di prova con precondizionamento specifico, in linea con le prescrizioni VDA richiamate nella relazione di verifica. Tale aspetto era anche coerente con la prassi industriale e con il fatto che altri modelli oggetto della stessa decisione risultavano sottoposti a precondizionamento.

Il Tribunale rileva che la Commissione, in sede di verifica ad hoc, ha invece usato un metodo di prova senza alcun precondizionamento e non espressamente previsto da alcun testo normativo. Così facendo, non ha realmente confrontato il risparmio certificato con il risparmio risultante dalla decisione di approvazione, come richiede la logica dell’articolo 12 del regolamento n. 725/2011. L’istituzione ha inoltre trattato in modo identico situazioni tecniche diverse, in contrasto con il principio di parità di trattamento, e ha fatto ricorso a un criterio non sufficientemente chiaro e prevedibile, in violazione della certezza del diritto.

Il fatto che la richiesta iniziale fosse stata presentata secondo l’approccio semplificato delle linee guida tecniche non autorizzava la Commissione a introdurre obiezioni solo nella fase della verifica ad hoc; se vi erano dubbi sul metodo di prova, essi andavano sollevati nella fase di approvazione. Ne segue che la Commissione ha commesso un errore di diritto escludendo il metodo di prova con precondizionamento.

Il terzo motivo: il momento in cui opera la non considerazione dei risparmi

Pur non essendo necessario ai fini dell’annullamento, il Tribunale esamina anche il terzo motivo e lo accoglie. Interpreta l’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 725/2011 secondo il suo tenore letterale, ritenendo che l’espressione «successivo anno civile» non possa essere letta come riferita all’anno civile precedente.

La Commissione aveva sostenuto che la mancata considerazione dei risparmi potesse incidere sul calcolo relativo al 2017, perché il calcolo annuale delle emissioni avviene ex post sull’anno precedente. Il Tribunale respinge tale lettura, poiché sarebbe contra legem rispetto al testo chiaro della disposizione e porrebbe problemi di certezza del diritto. Accoglie quindi l’interpretazione per cui l’esclusione dei risparmi vale per l’anno civile successivo alla verifica ad hoc, non retroattivamente per l’anno già oggetto di calcolo.

Decisione e conseguenze

Poiché il secondo e il terzo motivo sono fondati, il Tribunale annulla l’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, tabelle 1 e 2, colonne D e I, della decisione di esecuzione 2019/583, nella parte in cui riguarda Daimler AG e i risparmi di CO2 derivanti da talune innovazioni ecocompatibili. Non è stato necessario esaminare il quarto e il quinto motivo. La Commissione è stata condannata alle spese.

Principi ricavabili

La pronuncia afferma che:

  • nella revisione ad hoc delle innovazioni ecocompatibili la Commissione non può sostituire il metodo di prova pertinente con uno diverso che eluda il precondizionamento rilevante per l’approvazione;
  • il controllo ad hoc deve rispettare il confronto con il risparmio certificato e non può neutralizzare a posteriori gli effetti di una decisione di approvazione;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 725/2011 opera solo per il futuro, ossia per il successivo anno civile rispetto alla verifica, e non per il periodo già chiuso.

Come è indicizzato

Materieambienteemissioni di co2omologazione dei veicoliindustria automobilisticainnovazioni ecocompatibili

Testo integrale

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