Ordinanza n. 2402/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell''-OMISSIS-, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito e dell''elenco dei vincitori della selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, indetto con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; della graduatoria di merito allegata al provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell''-OMISSIS- per la parte lesiva degli interessi della ricorrente; dell''elenco dei vincitori allegata al provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell''-OMISSIS- per la parte lesiva degli interessi della ricorrente; del -OMISSIS- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell''-OMISSIS-, il quale stabilisce che «i candidati che, tra l''approvazione della graduatoria di cui al -OMISSIS- e il presente atto, hanno rinunciato in forma espressa o per fatti concludenti all''assunzione o non hanno superato il periodo di prova o per i quali il rapporto di lavoro è stato risolto, anche in via consensuale, non maturano diritto all''assunzione né potranno conseguirlo»; del verbale della Commissione d''esame n. -OMISSIS-, con il quale sono stati rideterminati i punteggi da attribuire ai titoli, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; del verbale della Commissione d''esame n.-OMISSIS-, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, sottoscritta dalla Commissione d''esame il -OMISSIS-; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14\1\2026 : Motivi aggiunti proposti avverso e per l'annullamento dell’atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- pubblicato il-OMISSIS-, nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate non ha manifestato il proprio intendimento di abbandonare anche il presente giudizio (n. R.G. 2923/2024), in riferimento alla mancata valutazione dei titoli conseguiti dalla ricorrente ed oggetto delle numerose pronunce del Tribunale richiamate nello stesso atto prot. -OMISSIS-; – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, elenco dei vincitori, atti di valutazione dei titoli e successivo atto dell'Agenzia delle Entrate relativo alla mancata assunzione dei candidati rinunciatari o non confermati, nonché atto con cui l'amministrazione non ha dichiarato di abbandonare il giudizio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento degli atti conclusivi della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, contestando, per quanto lesivi della propria posizione, la graduatoria finale, l'elenco dei vincitori, una clausola relativa alla perdita del diritto all'assunzione dei candidati che abbiano rinunciato, non superato il periodo di prova o cessato il rapporto di lavoro, i verbali della commissione concernenti la rideterminazione dei punteggi e la valutazione dei titoli, nonché la propria scheda di valutazione. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui l'amministrazione non avrebbe manifestato l'intendimento di abbandonare anche il presente giudizio in relazione alla mancata valutazione dei titoli conseguiti dalla ricorrente. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito. Il Consiglio di Stato aveva già accertato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., con pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti in versione integrale e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. La ricorrente dovrà provvedere agli adempimenti entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame, inoltrando all'amministrazione la richiesta e la copia informatica degli atti. L'Agenzia dovrà pubblicare gli atti sul sito istituzionale, mantenerli online fino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento denominato “Atti di notifica” dalla home page e rilasciare un attestato con la data di pubblicazione. La prova degli adempimenti, comprensiva dell'attestato, dovrà essere depositata dalla ricorrente entro dieci giorni dalla pubblicazione o dal rilascio dell'attestato, a pena di decadenza. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 28 ottobre 2026 e disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nel caso previsto, la notificazione per pubblici proclami quale modalità di integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Disciplina le modalità della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti e dell'elenco dei controinteressati sul sito dell'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulle posizioni di tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il giudice può prescrivere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può porre a carico della parte ricorrente un termine perentorio per richiedere la pubblicazione degli atti all'amministrazione e per depositare la prova degli adempimenti, prevedendo l'improcedibilità del ricorso o la decadenza in caso di inosservanza.
- Nella notificazione per pubblici proclami tramite il sito dell'amministrazione, quest'ultima può essere onerata di mantenere online gli atti fino alla definizione del giudizio, assicurare un collegamento facilmente accessibile dalla home page e rilasciare un attestato della pubblicazione con la relativa data.
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