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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33814/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proposto e terzi)

La controversia

Nel procedimento di prevenzione, il Tribunale aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e aveva disposto la confisca di beni ritenuti nella sua disponibilità, inclusi beni intestati a terzi. La Corte d'appello aveva confermato la misura personale e gran parte delle ablazioni, revocando invece la confisca di alcuni beni intestati a una terza interessata. Il proposto ha dedotto, tra l'altro, violazione del divieto di reformatio in peius e del principio devolutivo, carenza o apparenza della motivazione sulla pericolosità generica e qualificata, erronea valorizzazione di meri rapporti di vicinanza con un'associazione mafiosa, mancata dimostrazione di condotte funzionali agli scopi associativi, difetto di attualità della pericolosità, sproporzione della misura personale e illegittimità della confisca di un immobile. Un terzo interessato ha censurato la competenza territoriale del giudice della prevenzione. Un'altra terza interessata ha dedotto il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della decisione d'appello, che aveva motivato sull'accoglimento dell'impugnazione concernente una società diversa da quella indicata nel dispositivo. Altri terzi intestatari hanno lamentato motivazione apparente e mancata dimostrazione della fittizietà delle intestazioni societarie. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, poiché la proposta prospettava una pericolosità qualificata collegata a un sodalizio radicato nel distretto calabrese e, comunque, una continuità di condotte nel medesimo territorio. Ha invece accolto i primi due motivi del proposto, rilevando che la motivazione sulla pericolosità generica era fondata su deferimenti generici, custodia cautelare per reati non lucrogenetici, sequestri non adeguatamente specificati e assertive attribuzioni di reimpiego di proventi illeciti; inoltre, la motivazione sulla pericolosità qualificata si basava essenzialmente su una relazione sentimentale, rapporti di vicinanza e indicazioni generiche, senza individuare condotte concretamente funzionali agli scopi dell'associazione mafiosa. È stato altresì accolto il motivo della terza interessata relativo alla contraddizione tra motivazione e dispositivo circa le società oggetto della revoca della confisca.

La decisione

La Corte ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i primi due motivi del proposto sulla qualificazione come soggetto socialmente pericoloso, con assorbimento delle ulteriori censure relative all'attualità della pericolosità, alla durata e alle modalità della sorveglianza speciale e alla confisca dell'immobile. Ha inoltre ritenuto fondato il primo motivo della terza interessata relativo alla insanabile discrasia tra motivazione e dispositivo. Sebbene il motivo sulla competenza territoriale proposto da un altro terzo sia stato giudicato infondato, l'annullamento della decisione concernente il presupposto soggettivo della confisca ha imposto il rinvio anche nei confronti degli altri terzi interessati, poiché la pericolosità sociale del proposto costituisce presupposto della confisca, anche dei beni formalmente intestati a terzi. Non sono state applicate condanne alle spese o alla Cassa delle ammende nei confronti dei terzi ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Limita il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la radicale mancanza di motivazione su un elemento essenziale determina un vizio riconducibile a violazione di legge.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Richiede che il decreto applicativo della misura di prevenzione sia motivato.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011

    La pericolosità generica richiede fatti storicamente apprezzabili relativi a delitti commessi abitualmente, produttivi di profitti e costituenti una fonte di reddito unica o rilevante.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011

    La pericolosità qualificata collegata all'appartenenza mafiosa non può essere desunta dalla mera vicinanza o collateralità, ma richiede una condotta concretamente funzionale agli scopi associativi.

  • art. 5 d.lgs. n. 159/2011

    La competenza territoriale nel procedimento di prevenzione si determina in relazione al luogo in cui la condizione di pericolosità si manifesta con maggiore continuità; per l'appartenenza mafiosa rileva il luogo del centro organizzativo e decisionale del gruppo.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    La confisca può prescindere dall'attualità della pericolosità, ma presuppone comunque la riconducibilità del proposto a una categoria tipica di pericolosità e gli ulteriori requisiti dell'ablazione.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    Il giudice dell'impugnazione deve rispettare l'ambito devoluto dai motivi, senza che la motivazione più sfavorevole, se non incidente sul contenuto afflittivo del dispositivo, integri di per sé reformatio in peius.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius; tale divieto riguarda il contenuto precettivo e concretamente afflittivo della decisione, non una mera valutazione più sfavorevole contenuta nella motivazione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Non consente l'annullamento senza rinvio quando la contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo impedisce di individuare la reale volontà decisoria del giudice.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è elemento indefettibile del provvedimento giurisdizionale; la sua radicale mancanza o apparenza integra violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese presuppone la soccombenza; non è stata applicata ai terzi, la cui posizione è stata travolta dall'annullamento del provvedimento ablativo per difetto del presupposto della pericolosità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; la motivazione è censurabile solo quando sia inesistente o meramente apparente, ossia quando manchi radicalmente il percorso logico, sia composta da formule generiche o non affronti un elemento essenziale della fattispecie.
  • La pericolosità generica deve essere fondata su fatti storicamente apprezzabili e adeguatamente motivati; i delitti rilevanti devono risultare abituali in un significativo arco temporale, effettivamente produttivi di profitti e costituire, in una determinata epoca, l'unica o una rilevante fonte di reddito del proposto.
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare fatti non definiti da sentenza irrevocabile, dati valutati in procedimenti non definitivi o fatti oggetto di archiviazione, ma non può fondare il giudizio su meri sospetti, generiche informazioni di polizia o fatti definitivamente smentiti in sede penale; deve inoltre spiegare la rilevanza concreta degli elementi valorizzati.
  • La pericolosità qualificata derivante dall'appartenenza a un'associazione mafiosa non può essere desunta dalla sola relazione personale, vicinanza o collateralità con il gruppo; occorre individuare una condotta, anche isolata o non continuativa, concretamente funzionale agli scopi associativi.
  • La mera motivazione più sfavorevole resa dal giudice d'appello non viola il divieto di reformatio in peius se lascia invariato il contenuto precettivo, la durata, il grado di afflittività e le modalità esecutive della misura applicata.
  • La competenza territoriale nel procedimento di prevenzione si determina in base al luogo in cui la complessiva condizione di pericolosità si manifesta con maggiore continuità; quando la pericolosità è collegata all'appartenenza mafiosa, rileva il luogo del centro organizzativo e decisionale del sodalizio.
  • La pericolosità sociale del proposto costituisce presupposto della confisca di prevenzione, anche quando i beni siano formalmente intestati a terzi; l'annullamento della decisione per difetto di tale presupposto travolge necessariamente anche le posizioni dei terzi interessati.
  • Quando motivazione e dispositivo sono contenuti in un unico documento e risultano intrinsecamente e insanabilmente contraddittori circa il bene o la società oggetto della decisione, non è possibile attribuire prevalenza automatica al dispositivo se non è individuabile la reale volontà del giudice; il provvedimento deve essere annullato con rinvio.
  • Il terzo intestatario di beni sottoposti a confisca può contestare la propria effettiva titolarità o la fittizietà dell'intestazione nei limiti del diritto sostanziale fatto valere, ma non può dedurre, in luogo del proposto, l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura nei confronti di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzioneImpugnazioniCompetenza
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConfiscaNullità processuale

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