Cassazione Civile, Ordinanza n. 02778/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con ripresa a tassazione per l’anno 2004 di tre profili: perdita su crediti verso società fallita, correzione di un errore materiale relativo a fattura, e mancata istituzione della scheda carburante. La società contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado, poi riformato integralmente in appello. In Cassazione propone tre motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 101, comma 5, del TUIR, sostenendo che la perdita su crediti avrebbe dovuto essere deducibile nel 2004 perché attestata da nota contabile precedente alla dichiarazione di fallimento della debitrice; con il secondo lamenta omesso esame di un fatto decisivo relativo alla correzione nel 2004 di una fattura originaria del 2003; con il terzo lamenta omesso esame della questione relativa alle schede carburante di mezzi non adibiti alla circolazione stradale, come carrelli elevatori, trattori, escavatori e gruppi elettrogeni.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo non deducibile la perdita su crediti perché la nota di credito antecedeva la sentenza dichiarativa di fallimento e quindi cadeva fuori dalla "finestra temporale" rilevante ai fini della deduzione. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare questioni già dedotte e decise in primo grado e riproposte in appello. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e per omesso esame di fatto decisivo.
art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
la perdita su crediti verso debitore assoggettato a procedura concorsuale è deducibile nel periodo di imputazione a bilancio che ricade nella finestra temporale aperta dalla sentenza dichiarativa di fallimento e chiusa dalla corretta cancellazione del credito dal bilancio; non è deducibile se la nota di credito precede tale apertura.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato come espressione del principio di competenza fiscale, rilevante nel regime anteriore alla riforma del 2015.
d.lgs. n. 147 del 2015, art. 13, comma 1, lett. d)
le disposizioni introdotte sul comma 5-bis e sul comma 3 dell’art. 13 sono utilizzate in chiave interpretativa dell’art. 101, comma 5, TUIR anche per i periodi anteriori al 2015.
Massime di principio
- La deduzione delle perdite su crediti verso debitore sottoposto a procedura concorsuale deve collocarsi nel periodo d’imposta in cui, secondo la disciplina fiscale e i principi contabili, si colloca la relativa imputazione a bilancio; non è ammessa la deduzione in un momento anteriore all’apertura della procedura.
- Nel regime anteriore alla riforma del 2015, l’art. 101, comma 5, TUIR va letto in modo coerente con l’intervento interpretativo del 2015: la perdita è deducibile entro una finestra temporale compresa tra la dichiarazione di fallimento e la cancellazione del credito dal bilancio.
- In sede di legittimità, l’omesso esame di questioni ritualmente dedotte, decise in primo grado e riproposte in appello integra vizio denunciabile quando la sentenza impugnata non dia conto di tali punti decisivi.
- Il giudice d’appello non può tralasciare questioni specifiche già devolute con i motivi di gravame o riproposte nelle difese, dovendo pronunciarsi sui profili rilevanti ai fini della decisione.
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