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Ordinanza

Ordinanza n. 12863/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 1621/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA VINCENZI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 37499/2018, PUBBLICATA IN DATA 17/02/2020, NOTIFICATA IN DATA 10/06/2020, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202603542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 1621/2020, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1621/2020 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 17 febbraio 2020, notificata il 10 giugno 2020 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito e ha depositato una relazione sui fatti di causa soltanto il 7 luglio 2026, coincidente con la data della camera di consiglio. Il TAR ha ritenuto necessario consentire alla ricorrente di conoscere le difese ministeriali e di prendere posizione al riguardo.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla richiesta di astreinte. Ha rinviato la trattazione a una successiva camera di consiglio, fissata per il 27 gennaio 2027, per consentire alla parte ricorrente di esaminare e contestare la relazione depositata dal Ministero il giorno stesso dell'udienza. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non contiene una decisione sul merito dell'esecuzione del giudicato, sull'eventuale inadempimento dell'Amministrazione o sulla somma dovuta per i ritardi.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma di denaro con funzione coercitiva per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato; il TAR non decide ancora su tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deposita la relazione sui fatti e le proprie difese soltanto il giorno della camera di consiglio, il giudice può rinviare la trattazione per consentire alla parte ricorrente di avere effettiva conoscenza del contenuto e di prendere posizione, assicurando il contraddittorio processuale.
  • La richiesta di fissazione di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell'ottemperanza, ma non è definita quando la causa viene rinviata per consentire il contraddittorio sulle difese amministrative tardivamente depositate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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