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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 20 ottobre 2025, n. Registro Ufficiale 0058688 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Romeo Francesco nato il 09/04/1985 a VIBO VALENTIA (ITALIA), denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge”- Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/05/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per Pagina 10 di 11 l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 24498 del 06/06/2024, come citata in premessa, è rigettata”; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202513812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna come titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo presupposto e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'attestato formativo denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, nella fase cautelare, la contestazione della mancata o inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, nonché della possibilità di colmare eventuali differenze formative tra gli ordinamenti mediante misure compensative. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dal rischio di risoluzione del contratto individuale di lavoro in corso per l'insegnamento di sostegno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6295/2025, sospendendo gli effetti del diniego impugnato anche ai fini del riesame dell'istanza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale dell'interessato e che le differenze formative tra gli ordinamenti potessero essere superate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il diniego era suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato quale base della precedente misura cautelare monocratica, poi confermata dal Collegio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non definisce specificamente la relativa censura.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo formativo estero presenta un fumus di illegittimità quando l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e la sua esperienza professionale nel settore di riferimento.
  • Le eventuali differenze formative tra l'ordinamento estero e quello italiano non impongono necessariamente il rigetto della domanda di riconoscimento, potendo essere superate mediante adeguate misure compensative.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento di un titolo necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa sia suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di lavoro in corso.
  • La sospensione cautelare del diniego può essere disposta anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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