Ordinanza n. 1334/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025; 2) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi della prova scritta inerente Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 04.11.2025; 3) Dell’esito della prova scritta recante il punteggio ingiustamente attribuito alla ricorrente, nelle parti di interesse; 4) Della prova scritta sottoposta all’odierna ricorrente, nella parte di interesse; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, ove considerato eventualmente lesivo per gli interessi di parte ricorrente; b) le indicazioni sulla prova scritta; c) Diario delle prove scritte e il relativo calendario, nelle parti di interesse, se opportuno; d) i verbali e ogni altro dell’istruttoria sottesa alla formulazione del quiz in narrativa, sebben non conosciuti; e) della busta contenente i quesiti somministrati il 30/10/2025 nel turno delle 14.30 ove necessario; f) gli atti di rettifica punteggio per quiz errati nella parte in cui non considerano il quesito della ricorrente; per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta per quanto esposto in narrativa, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, a riesaminare la posizione di parte ricorrente in relazione alla prova scritta, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale. Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20.1.2026 : Per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare, 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse, ivi compresa la parte dedicata alla presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, e in ogni caso limitatamente alla Regione Calabria; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Calabria per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e tra questi: a) i verbali dell’istruttoria sottesa alla formulazione della graduatoria qui impugnata; b) i contratti di lavoro e le relative prese di servizio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente, e ove opportuno; unitamente a quanto già impugnato in sede principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti rettificati della prova scritta, punteggio attribuito alla candidata, graduatoria e elenco dei vincitori della selezione per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla Regione Calabria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti anonimi, anche rettificati, della prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione di 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, contestando il punteggio attribuito alla propria prova e la correttezza dell'interpretazione dei quesiti somministrati. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame del punteggio e la riedizione degli effetti consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, nonché la graduatoria degli idonei e gli atti conseguenti relativi alla Regione Calabria, comprese le prese di servizio e i contratti di lavoro, chiedendo la sospensione cautelare. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e gli idonei utilmente collocati in graduatoria, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria valutazione, le censure non sono state ritenute convincenti, in quanto i quesiti sottoposti dall'amministrazione risultano correttamente interpretati. Senza definire in via definitiva la regolarità del contraddittorio, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e nel portale della Direzione regionale interessata, prescrivendo il contenuto dell'avviso, la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza, il mantenimento online della documentazione e il rilascio di un'attestazione alla ricorrente. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. È stato inoltre posto a carico della ricorrente il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza per il prosieguo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso il fumus boni iuris.
art. 49, comma 1, c.p.a.
È stato disposto il rinnovo o l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento degli indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento degli oneri di notificazione e deposito entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del gravame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato deve essere respinta quando, all'esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, le censure non appaiano assistite da fumus boni iuris; in particolare, non sussiste il fumus quando le contestazioni sulla valutazione di una prova concorsuale risultino non convincenti alla luce della corretta interpretazione dei quesiti da parte dell'amministrazione.
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei interessati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando gli elementi necessari a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati e le modalità per seguirne lo svolgimento.
- Quando il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami, il rispetto dei termini perentori assegnati per l'esecuzione della notificazione e per il deposito della relativa prova costituisce onere della parte ricorrente, il cui mancato adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso.
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