Tribunale, Sentenza T-187/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 12 February 2025. — Biif Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark CAPRIZZA – Earlier EU figurative mark capizzi GASTROPIZZA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the services – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-187/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Biif Srl contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio CAPRIZZA per rischio di confusione con il precedente marchio capizzi GASTROPIZZA. Ha ritenuto corretta la valutazione della somiglianza dei servizi di ristorazione e della somiglianza dei segni, sia sul piano visivo sia fonetico, con una certa similarità concettuale per una parte del pubblico ispanofono. È stato anche escluso un difetto di motivazione della decisione impugnata.
Marchio UE - opposizione per rischio di confusione tra CAPRIZZA e capizzi GASTROPIZZA per servizi di ristorazione e somministrazione.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il segno figurativo richiesto CAPRIZZA e il marchio anteriore figurativo capizzi GASTROPIZZA, tenuto conto della somiglianza dei servizi, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e del carattere distintivo del marchio anteriore; e se la decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che sussiste rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, quando i servizi in classe 43 sono identici o simili e i segni presentano somiglianze visive e fonetiche rilevanti, non neutralizzate dalle differenze grafiche o dall’elemento secondario descrittivo; è sufficiente che il rischio di confusione esista per una parte non trascurabile del pubblico rilevante dell’Unione. Inoltre, non vi è vizio di motivazione quando le censure del ricorrente riguardano in realtà il merito della valutazione e la decisione espone in modo adeguato le ragioni della conclusione raggiunta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Rischio di confusione tra i marchi CAPRIZZA e capizzi GASTROPIZZA
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Biif Srl avverso una decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. La controversia riguarda servizi della classe 43 e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Biif Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo CAPRIZZA per vari servizi, tra cui servizi di ristorazione, catering, bar, caffetteria e servizi connessi di prenotazione e informazione. Eddies Pizza, SL aveva proposto opposizione sulla base di un marchio UE figurativo anteriore capizzi GASTROPIZZA, registrato per servizi nelle classi 39 e 43. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte; la Commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso del richiedente, ravvisando un rischio di confusione per il pubblico ispanofono rilevante nell’Unione.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per avere l’EUIPO erroneamente ritenuto sussistente il rischio di confusione;
- violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per insufficienza di motivazione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione:
- confronto complessivo di segni e servizi, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi;
- rilevanza della percezione del pubblico pertinente;
- sufficienza del rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione quando il marchio anteriore è protetto in tutto il territorio dell’Unione.
Valutazione della somiglianza dei servizi
Il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso, che aveva ritenuto i servizi della classe 43 coperti dal marchio richiesto identici o simili, in grado medio o basso, a quelli della classe 43 coperti dal marchio anteriore. Ha considerato irrilevante l’argomento secondo cui la mera appartenenza alla stessa classe di Nizza non basterebbe a dimostrare la somiglianza, poiché la Commissione aveva svolto un esame dettagliato per natura, destinazione, pubblico e canali di distribuzione. È stata altresì respinta la tesi secondo cui l’esclusione degli "alcolici" dall’elenco dei servizi anteriori renderebbe i servizi solo minimamente simili.
Valutazione della somiglianza dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale ha condiviso la conclusione di una somiglianza media: i segni condividono i gruppi di lettere "cap" e "izz", mentre le differenze finali e la lettera "r" nel segno richiesto non bastano a eliminare l’impressione di somiglianza, anche perché gli elementi figurativi risultano decorativi e di scarso peso distintivo.
Sul piano fonetico, la somiglianza è stata confermata come elevata: i segni hanno tre sillabe e un’intonazione molto vicina, mentre l’elemento secondario "gastropizza" del marchio anteriore può non essere pronunciato.
Sul piano concettuale, il Tribunale ha riconosciuto che per una parte del pubblico ispanofono entrambi i segni possono evocare la pizza: il marchio richiesto come "pizza di Capri" o "pizza caprese", il marchio anteriore come riferito a un ristorante gastronomico che offre pizze. Tale somiglianza è stata però ritenuta di impatto limitato, ma comunque sufficiente a escludere una dissomiglianza concettuale.
Distintività del marchio anteriore e valutazione globale
La Commissione di ricorso aveva attribuito al marchio anteriore un carattere distintivo normale, nonostante la debolezza dell’elemento "gastropizza". Il Tribunale ha ritenuto corretta anche la valutazione complessiva: servizi identici o simili, somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata e qualche somiglianza concettuale per una parte non trascurabile del pubblico ispanofono. In tale contesto, le differenze grafiche e lessicali non escludono il rischio di confusione.
Motivazione della decisione impugnata
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha osservato che le censure del ricorrente riguardavano in sostanza la correttezza nel merito della valutazione dell’EUIPO, non la motivazione in sé. La decisione impugnata conteneva comunque una motivazione sufficiente, illustrando in modo adeguato le ragioni del rischio di confusione.
Dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Poiché non vi è stata udienza e la domanda sulle spese dell’EUIPO era subordinata alla celebrazione di un’udienza, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.
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