Tribunale, Sentenza T-406/18
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 12 febbraio 2025. — de Volksbank NV contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018 – Articoli 4, 14 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Principio di buona amministrazione. — Causa T-406/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di de Volksbank contro la decisione del SRB che ricalcolava il contributo ex ante 2018 al SRF. Ha ritenuto illegittimo il metodo usato per determinare il passivo netto, perché basato su dati non omogenei dopo una fusione societaria rilevante. Il difetto ha comportato la violazione del principio di buona amministrazione e delle norme UE applicabili al calcolo del contributo. Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta del SRB di mantenere nel tempo gli effetti della decisione annullata.
Annullamento parziale della decisione SRB sul contributo ex ante 2018 al Fondo di risoluzione unico per difetto di corretta considerazione dei dati relativi al passivo netto di un ente dopo una fusione societaria e per violazione del principio di buona amministrazione.
La questione giuridica
Se, nel calcolo del contributo ex ante 2018 al SRF, il SRB potesse determinare il passivo netto dell’ente utilizzando, da un lato, il totale delle passività risultante al 31 dicembre 2016 e, dall’altro, l’importo medio trimestrale dei depositi protetti del 2016, anche quando una fusione intervenuta nel corso dell’anno di riferimento aveva modificato in modo significativo la struttura dell’ente; e se tale metodo fosse conforme all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63, letto alla luce dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e del principio di buona amministrazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione nella parte relativa a de Volksbank perché il SRB, nell’esercizio del margine discrezionale riconosciutogli dalle norme sui contributi ex ante, doveva tenere conto con cura di tutti gli elementi pertinenti e non poteva calcolare il passivo netto combinando dati temporalmente non omogenei in una situazione in cui una fusione aveva modificato in modo significativo la struttura dell’ente. Quando tale metodo non riflette in modo sufficientemente preciso le dimensioni e il rischio dell’ente, esso viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, interpretato alla luce dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 806/2014 e del principio di buona amministrazione.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 264, secondo comma, TFUE
- articolo 290 TFUE
- articolo 103, paragrafi 2, 7 e 8, direttiva 2014/59/UE
- articolo 70, paragrafi 2 e 6, regolamento (UE) n. 806/2014
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- articoli 4, 5, 14 e 16, regolamento delegato (UE) 2015/63
- articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articoli 134 e 138 del regolamento di procedura del Tribunale
Annullamento parziale della decisione SRB sui contributi ex ante 2018
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da de Volksbank NV contro una decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che aveva revocato e sostituito la precedente decisione sui contributi ex ante 2018 al Fondo di risoluzione unico (SRF), ricalcolando il contributo dovuto dalla ricorrente. La controversia verte sul metodo di determinazione del passivo netto dell’ente ai fini del contributo annuale di base.
Fatti e procedimento
de Volksbank, già SNS Bank NV, è un ente creditizio stabilito nei Paesi Bassi. Nel 2016 il gruppo SNS Bank, ASN Bank NV e RegioBank NV è stato ristrutturato: al 31 dicembre 2016 le due società figlie sono state incorporate nella SNS Bank e dal 1° gennaio 2017 la banca è stata rinominata de Volksbank. A seguito della decisione del 12 aprile 2018 sui contributi ex ante per il periodo 2018, l’autorità nazionale di risoluzione olandese ha richiesto il pagamento del contributo fissato dal SRB.
Successivamente, l’8 agosto 2022 il SRB ha adottato la decisione impugnata, che revocava la decisione iniziale per gli enti elencati nel suo allegato I e rideterminava i contributi ex ante 2018. Il SRB ha spiegato che l’intervento mirava a rimediare al difetto di motivazione rilevato dalla giurisprudenza successiva della Corte di giustizia e del Tribunale in materie analoghe.
Ricevibilità e adattamento del ricorso
Il SRB ha sostenuto che le conclusioni contro la decisione iniziale erano divenute prive di oggetto, poiché tale decisione era stata revocata ex tunc e sostituita dalla nuova decisione. Il Tribunale ha preso atto della revoca e della sostituzione e ha ritenuto che la ricorrente avesse rinunciato alle conclusioni contro la decisione iniziale.
Quanto all’adeguamento del ricorso ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, il Tribunale ha considerato ricevibile la memoria del 26 settembre 2022. Ha rilevato che, pur non essendo intitolata formalmente come "memoria di adattamento", essa conteneva in sostanza la volontà di estendere il ricorso alla decisione impugnata, richiamava l’articolo 86 e spiegava che i motivi originari restavano pertinenti perché la nuova decisione non risolveva il problema centrale dedotto in giudizio.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha articolato cinque motivi:
- violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, per l’uso di dati non comparabili nel calcolo del passivo netto;
- violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 290 TFUE, per eccesso di competenza della Commissione;
- violazione del principio di proporzionalità;
- violazione del principio di certezza del diritto;
- violazione del principio di parità di trattamento.
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il primo motivo, ritenendolo sufficiente per definire la controversia.
Normativa rilevante e metodo di calcolo
Il Tribunale ha ricordato che il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato sulla base della delega conferita dalla direttiva 2014/59/UE e che il suo regime è stato reso applicabile anche al calcolo dei contributi ex ante nel quadro del regolamento n. 806/2014. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato, il SRB deve calcolare il contributo ex ante sulla base delle informazioni fornite dall’ente conformemente all’articolo 14 del medesimo regolamento.
L’articolo 14, paragrafo 1, impone agli enti di trasmettere l’ultimo bilancio annuale approvato disponibile entro il 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione. Il Tribunale ha precisato che, per ragioni di tempistica contabile, tali dati si riferiscono normalmente all’anno di riferimento N-2. Il SRB, secondo la decisione impugnata, aveva calcolato il passivo netto di de Volksbank usando:
- il totale delle passività al 31 dicembre 2016;
- l’importo medio trimestrale dei depositi protetti nel 2016.
Ragionamento della Corte/Tribunale
Il Tribunale ha osservato che né l’articolo 4, paragrafo 1, né l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, né le altre norme pertinenti fissano in modo puntuale il momento rilevante per determinare il totale delle passività ai fini del passivo netto. Da ciò ha desunto un margine discrezionale del SRB quanto alla scelta del momento rilevante.
Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto della finalità della disciplina, dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 806/2014 e del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta. Il contributo annuale di base deve infatti riflettere le dimensioni dell’ente e il rischio associato, così da assicurare un riparto proporzionato tra gli enti e incentivare comportamenti meno rischiosi.
Il Tribunale ha sottolineato che il metodo usato può essere normalmente idoneo, ma diventa inadeguato quando, nel corso dell’anno di riferimento, vi sia una modifica strutturale significativa dell’ente, come una fusione o incorporazione, che alteri in modo rilevante sia il totale delle passività sia i depositi protetti. In tali circostanze, il SRB deve valutare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti e, se riceve dati concreti, numerici e verificabili che mostrano l’effetto sostanziale della ristrutturazione, deve tenerne conto per garantire che il calcolo resti sufficientemente rappresentativo delle dimensioni dell’ente.
Nel caso concreto, la fusione del 2016 aveva fatto sì che il totale delle passività al 31 dicembre 2016 comprendesse integralmente anche le passività delle società figlie incorporate, mentre l’importo medio dei depositi protetti rifletteva solo in parte quella nuova realtà, perché per i primi tre trimestri del 2016 considerava ancora la struttura precedente. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il metodo combinato usato dal SRB non riflettesse con sufficiente precisione le dimensioni e il rischio di de Volksbank. Il SRB non aveva considerato tutti gli elementi pertinenti e aveva così esercitato il proprio potere discrezionale in modo incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, interpretato alla luce delle norme di base e del principio di buona amministrazione.
Il Tribunale ha respinto gli argomenti difensivi del SRB, rilevando in particolare che:
- anche se l’uso dell’importo medio dei depositi protetti fosse imposto, ciò non giustificava l’impiego di dati riferiti a momenti diversi;
- l’esigenza di coerenza metodologica non poteva prevalere sul dovere di tenere conto della situazione specifica dell’ente;
- l’argomento relativo alla prevenzione di comportamenti opportunistici non spiegava perché non si potesse, in presenza di dati disponibili, utilizzare in modo analogo anche la media di altre passività.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale ha accolto il primo motivo e, per tale ragione, ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui riguardava de Volksbank. Non ha esaminato gli altri motivi, ritenendoli superflui.
Ha inoltre respinto la domanda del SRB di mantenere nel tempo gli effetti della decisione annullata. Secondo il Tribunale, non era stato dimostrato che l’annullamento immediato avrebbe compromesso la stabilità della zona euro o la stabilità finanziaria dell’Unione, soprattutto perché l’importo da rimborsare era limitato e non risultavano altri ricorsi analoghi in situazioni comparabili.
Regime delle spese
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il SRB, rimasto soccombente, è stato condannato alle spese della ricorrente e alle proprie spese. La Commissione, interveniente, ha sopportato le proprie spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1.
Principio affermato
Quando il calcolo del contributo ex ante richiede una valutazione del passivo netto dell’ente, il SRB deve esercitare il proprio margine discrezionale in modo da riflettere con sufficiente precisione le dimensioni e il rischio effettivo dell’ente. Se una fusione o altra modifica strutturale rilevante intervenuta nell’anno di riferimento rende non omogenei i dati utilizzati per il totale delle passività e per i depositi protetti, il SRB deve considerare tutti gli elementi pertinenti e non può limitarsi ad applicare un criterio astratto che alteri sensibilmente il risultato; in caso contrario viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, letto alla luce dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e del principio di buona amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 feb 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-829/24
- Sentenza · 12 feb 2025Tribunale, Sentenza T-17/24
- Sentenza · 12 feb 2025Tribunale, Sentenza T-187/24
- Sentenza · 12 feb 2025Tribunale, Sentenza T-245/24
- Sentenza · 11 feb 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-607/24
- Sentenza · 11 feb 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-608/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →