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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-608/24

Order of the Court of 11 February 2025. — W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-608/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione del ricorso proposto da W.B. Studio contro la sentenza del Tribunale in una controversia sulla revoca di un marchio UE. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in parte, dirette solo a contestare l’apprezzamento delle prove e, per il resto, formulate in modo troppo generico per dimostrare una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’appello non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’impugnazione perché il ricorso non dimostra che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’appello contro la sentenza del Tribunale in materia di uso effettivo di un marchio dell’Unione europea potesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, ossia se il ricorso per l’ammissione dimostrasse in modo sufficientemente chiaro che i motivi sollevavano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE; in particolare, se le censure sulla valutazione delle prove, sul luogo d’uso del marchio, sulla rilevanza delle quantità vendute e sulla pretesa violazione della giurisprudenza fossero idonee a superare tale filtro.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a proseguire se il ricorrente non dimostra, con indicazione precisa delle disposizioni o della giurisprudenza asseritamente violate e delle ragioni concrete della loro rilevanza, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure che mirano in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal Tribunale non soddisfano tale requisito; neppure bastano asserzioni generiche di contrasto giurisprudenziale o di esigenza di uniformazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001

Mancata ammissione dell’appello in materia di marchio UE

La decisione riguarda un ricorso per impugnazione contro una sentenza del Tribunale dell’Unione europea resa in una controversia di revoca di marchio. La Corte di giustizia, nella formazione incaricata di decidere se l’appello possa proseguire, ha esaminato la richiesta di ammissione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. ha impugnato la sentenza del Tribunale del 17 luglio 2024, causa T-54/23, con la quale era stato respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 novembre 2022, adottata nel procedimento di revoca tra W.B. Studio ed E.Land Italy Srl.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina all’ammissione preventiva la trattazione degli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di ammissione e la decisione motivata sulla stessa.

Criterio per l’ammissione dell’impugnazione

La Corte ricorda che l’appello può essere ammesso solo se il ricorrente dimostra che esso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi, la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, la ragione della sua rilevanza e, quando si invoca una contraddizione giurisprudenziale, l’indicazione puntuale dei paragrafi e delle decisioni asseritamente incompatibili.

Valutazione delle censure formulate da W.B. Studio

La Corte ha distinto le doglianze dell’appellante in due gruppi.

1. Contestazioni sulla valutazione delle prove Le censure relative all’uso di fatture datate e fotografie non datate, nonché alla valutazione delle prove sulla genuinità dell’uso del marchio, sono state considerate come una mera rimessa in discussione degli accertamenti fattuali compiuti dal Tribunale. Tali contestazioni non possono, di per sé, dimostrare l’esistenza di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

2. Asserite violazioni della giurisprudenza sull’uso effettivo del marchio Le doglianze fondate su presunti contrasti con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale sull’uso effettivo del marchio non sono state ritenute sufficientemente precise. L’appellante non ha indicato in modo adeguato i paragrafi rilevanti delle decisioni invocate, non ha dimostrato la reale comparabilità delle situazioni e si è limitata ad affermazioni generiche sull’esigenza di uniformare la giurisprudenza e di tutelare la certezza del diritto.

Ragionamento della Corte

La Corte sottolinea che il meccanismo di filtro dell’articolo 58a è volto a limitare il controllo della Corte alle sole questioni che abbiano rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Ne consegue che non basta evocare in astratto la giurisprudenza sull’uso effettivo del marchio o sostenere, in modo generale, l’esistenza di decisioni divergenti del Tribunale; occorre dimostrare concretamente la portata della questione e il suo impatto sull’ordinamento dell’Unione.

Nel caso di specie, la richiesta non soddisfaceva tali requisiti, perché:

  • mirava in parte a contestare accertamenti di fatto;
  • non individuava con precisione le norme o la giurisprudenza asseritamente violate;
  • non spiegava in modo specifico perché le presunte contraddizioni giurisprudenziali fossero significative ai fini dell’articolo 58a.

Dispositivo e spese

La Corte ha quindi deciso che l’appello non è autorizzato a proseguire. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La richiesta di ammissione di un appello in materia di decisioni dell’EUIPO deve contenere una dimostrazione concreta e dettagliata della rilevanza sistemica delle questioni sollevate; in mancanza, e soprattutto se i motivi si limitano a contestare la valutazione dei fatti o a formulare censure generiche di contrasto giurisprudenziale, l’appello non può essere ammesso a proseguire.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europearevoca del marchiouso effettivo del marchioprocedimento di ammissione dell'impugnazioneprova e valutazione delle prove

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