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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-607/24

Order of the Court of 11 February 2025. — W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-607/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere del ricorso proposto da W.B. Studio contro la sentenza del Tribunale in una controversia di decadenza di un marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti si limitassero, in larga parte, a contestare l’apprezzamento delle prove e a richiamare in modo generico precedenti giurisprudenziali, senza dimostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: mancato riesame dell’impugnazione perché non è stato dimostrato un मुद्दo significativo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativo a un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione, dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, perché solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto alla nozione di uso effettivo del marchio UE e all’apprezzamento delle prove.

Principio di diritto

Un ricorso per impugnazione avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è autorizzato a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal Tribunale né invocare in termini generali una presunta divergenza giurisprudenziale senza identificare con precisione le norme o i precedenti asseritamente violati, la concreta contraddizione e la ragione per cui essa avrebbe rilievo sistemico. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in sostanza a rimettere in discussione valutazioni fattuali sull’uso effettivo del marchio e che non fossero stati soddisfatti i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; pertanto ha negato l’autorizzazione a procedere al ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione a procedere

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto dinanzi alla Corte di giustizia contro una sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di revoca/decadenza di un marchio dell’Unione europea. La Corte, riunita nella formazione incaricata di stabilire se il ricorso possa essere esaminato, ha negato l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. aveva impugnato la sentenza del Tribunale del 17 luglio 2024, con cui era stata respinta la sua azione diretta all’annullamento della decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 novembre 2022. La decisione amministrativa riguardava un procedimento di decadenza promosso tra W.B. Studio ed E.Land Italy Srl.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto: un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procede se non è dimostrato che solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare all’impugnazione una richiesta motivata e completa.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva che la sentenza del Tribunale avesse violato l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio UE, soprattutto in tema di uso effettivo del marchio. In particolare, deduceva:

  • un’erronea valutazione delle prove, basata su fatture datate e fotografie prive di data;
  • un’inesatta individuazione del luogo di uso del marchio, anche con riferimento a etichette destinate all’esportazione;
  • l’omessa considerazione della qualità dei beni e del tipo di mercato di riferimento nella valutazione della quantità venduta;
  • la mancata verifica della capacità delle vendite di mantenere o creare una quota di mercato.

La ricorrente invocava, a sostegno, la giurisprudenza relativa alla nozione di uso effettivo, in particolare le sentenze Ansul, Centrotherm, Intesa, Reber/Walzer Traum e la causa La Mer Technology.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso deve esporre in modo chiaro e dettagliato i motivi, la questione di diritto, la rilevanza sistemica della stessa e, se si invoca una contraddizione giurisprudenziale, indicare con precisione i passaggi delle decisioni rilevanti e le ragioni concrete del conflitto.

Quanto alla critica sull’apprezzamento delle prove, la Corte rileva che la ricorrente mira in sostanza a rimettere in discussione valutazioni fattuali del Tribunale: un simile tipo di censura non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a.

Quanto ai richiami alla giurisprudenza sull’uso effettivo del marchio, la Corte osserva che la ricorrente non ha identificato in modo sufficientemente preciso i passaggi delle decisioni asseritamente contraddetti, né ha spiegato con sufficiente chiarezza la somiglianza delle situazioni confrontate. Inoltre, si è limitata ad affermazioni generali sulla necessità di uniformare la giurisprudenza e sulla certezza del diritto, senza illustrare perché le eventuali divergenze, anche se esistenti, sarebbero tali da porre una questione rilevante per il diritto dell’Unione nel suo complesso.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda di autorizzazione non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi autorizzato a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

In materia di filtro delle impugnazioni ex articolo 58a dello Statuto, non basta contestare la valutazione delle prove né invocare in modo generico la giurisprudenza sull’uso effettivo del marchio: il ricorrente deve dimostrare, con precisione e in modo autosufficiente, che il motivo dedotto solleva una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. In difetto, l’impugnazione non è ammessa a procedere.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaprova dell'uso effettivoricorso per impugnazioneprocedura di filtro delle impugnazionispese processuali

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