Tribunale, Sentenza T-17/24
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 febbraio 2025 (Estratti). — UL e a. contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Personale del SEAE – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Articolo 15 dell’allegato X dello Statuto – Domanda di rimborso delle spese di asilo nido e di frequenza scolastica – Decisione di diniego. — Causa T-17/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso dei funzionari e agenti del SEAE in servizio in paesi terzi che chiedevano di applicare all'indennità per figli sotto i cinque anni il regime speciale dell'articolo 15 dell'allegato X dello Statuto. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è coinvolta: il Tribunale interpreta in modo letterale, contestuale e sistematico la disposizione, concludendo che essa riguarda solo l'indennità scolastica rimborsatoria (indennità B). Le decisioni di diniego del SEAE sono quindi confermate.
Interpretazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello Statuto: se le regole speciali per i funzionari del SEAE in paese terzo si applichino anche all'indennità per figli sotto i cinque anni (indennità A) oppure solo all'indennità scolastica per i figli di almeno cinque anni (indennità B).
La questione giuridica
Se l'articolo 15 dell'allegato X dello Statuto debba essere interpretato nel senso che il regime speciale previsto per i funzionari e agenti con sede di servizio in un paese terzo si applica anche all'indennità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto per i figli di età inferiore a cinque anni (indennità A), oppure esclusivamente all'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso allegato (indennità B).
Principio di diritto
L'articolo 15 dell'allegato X dello Statuto va interpretato restrittivamente nel senso che le sue disposizioni speciali per i funzionari e agenti dell'Unione con sede di servizio in un paese terzo si applicano solo all'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII (indennità B), destinata a rimborsare spese effettive di frequenza scolastica, e non anche all'indennità forfettaria prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso allegato (indennità A); ne consegue che il SEAE non era tenuto a ricalcolare o estendere a tale indennità le modalità derogatorie dell'articolo 15.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 3 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 15 dell'allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio
Interpretazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello Statuto e indennità familiari per il personale del SEAE
La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da funzionari e agenti del SEAE in servizio negli Stati Uniti e nel Regno Unito contro decisioni interne che avevano negato l'estensione dell'articolo 15 dell'allegato X dello Statuto all'indennità per figli di età inferiore a cinque anni. Il Tribunale è chiamato a stabilire se il regime speciale previsto per il personale in paese terzo incida solo sull'indennità scolastica ordinaria o anche sull'indennità forfettaria per i figli piccoli.
Fatti e procedimento amministrativo
I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità A, prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto, calcolata con le modalità dell'articolo 15 dell'allegato X. Il SEAE aveva risposto con messaggi di posta elettronica del 15 febbraio, 23 marzo, 27 aprile, 2, 5 e 8 maggio 2023, poi i ricorrenti avevano presentato reclami ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinti il 29 settembre 2023.
Posizione del SEAE
Secondo il SEAE, l'articolo 15 dell'allegato X disciplina solo l'indennità scolastica dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII, ossia l'indennità B, che rimborsa spese scolastiche effettive entro un massimale. Per i figli sotto i cinque anni, invece, l'istituzione riteneva applicabile soltanto l'indennità forfettaria dell'articolo 3, paragrafo 2. Pur non essendo obbligato a farlo, il SEAE dichiarava di applicare "per analogia" il meccanismo ai figli tra tre e cinque anni mediante un "complemento istituzionale" disciplinato da guida interna, nel quadro della propria autonomia e del bilancio per spese non obbligatorie.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il primo motivo di ricorso contestava l'interpretazione del SEAE, sostenendo che l'indennità A dovesse essere considerata inclusa nell'ambito dell'articolo 15 dell'allegato X. I ricorrenti facevano leva sul testo, sul contesto, sulla genesi normativa e sugli obiettivi di riforma del sistema degli assegni familiari, chiedendo anche l'accertamento del loro diritto a un calcolo dell'indennità secondo le regole speciali per il personale in paese terzo.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare l'articolo 3 dell'allegato VII dello Statuto, che distingue tra:
- l'indennità scolastica per i figli di almeno cinque anni che frequentano una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore, con rimborso delle spese effettive entro un tetto massimo;
- l'indennità forfettaria per i figli di età inferiore a cinque anni o non frequentanti regolarmente una scuola a tempo pieno.
L'articolo 15 dell'allegato X prevede invece un'indennità scolastica per il personale in paese terzo destinata a coprire le spese effettive di frequenza scolastica, versata su presentazione di giustificativi, con un massimale salvo casi eccezionali definiti dall'autorità competente.
Ragionamento del Tribunale: interpretazione letterale
Il Tribunale osserva che il testo dell'articolo 15 fa riferimento a spese effettive di frequenza scolastica e a un rimborso documentato entro un massimale, elementi incompatibili con l'indennità A, che è invece un importo forfettario indipendente dalle spese realmente sostenute. La formula del massimale rinvia dunque necessariamente all'indennità B, non alla prestazione forfettaria per i figli sotto i cinque anni.
Ragionamento del Tribunale: interpretazione contestuale e sistematica
Sotto il profilo contestuale, il Tribunale valorizza la stretta connessione tra l'articolo 15 dell'allegato X e l'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII: entrambe le disposizioni usano un linguaggio analogo e riguardano prestazioni collegate alle spese effettive di istruzione. Al contrario, l'articolo 3, paragrafo 2, utilizza una formulazione diversa e prevede un importo fisso mensile, incompatibile con la logica del rimborso spese.
Ragionamento del Tribunale: genesi e obiettivi
Quanto alla genesi normativa, il Tribunale ritiene che l'introduzione nel 2004 dell'indennità A non abbia comportato una modifica dell'articolo 15 dell'allegato X: da ciò desume che il legislatore non abbia inteso estendere automaticamente a tale nuova prestazione il regime speciale già previsto per l'indennità B. Anche i richiami ai considerando del regolamento n. 723/2004 e al regolamento n. 3019/87 non mutano il risultato, perché si tratta di obiettivi generali o riferiti alla sola indennità scolastica effettiva.
Giurisprudenza richiamata
Il Tribunale richiama la propria sentenza Trautmann/SEAE del 14 dicembre 2017 per sottolineare che l'articolo 15 dell'allegato X contiene norme speciali e derogatorie rispetto all'articolo 3 dell'allegato VII. Richiama inoltre la sentenza PO e a./SEAE del 25 ottobre 2018, ma precisa che quella causa riguardava solo l'indennità B e l'interpretazione della nozione di "casi eccezionali", senza affrontare l'estensione all'indennità A.
Decisione e principio affermato
Il Tribunale conclude che l'articolo 15 dell'allegato X si applica solo all'indennità B e non all'indennità A. Poiché non esiste alcun obbligo per il SEAE di applicare il regime derogatorio dell'articolo 15 alla prestazione forfettaria per i figli sotto i cinque anni, il primo motivo è respinto e, con esso, l'intero ricorso.
Dispositivo
Il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati, oltre alle proprie spese, anche alle spese sostenute dal SEAE.
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