Corte di giustizia, Ordinanza C-829/24
Ordinanza del presidente della Corte del 12 febbraio 2025. — Commissione europea contro Ungheria. — Procedimento accelerato. — Causa C-829/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro l’Ungheria in relazione alla legge sulla tutela della sovranità nazionale e ha chiesto il procedimento accelerato. Il presidente della Corte ha accolto l’istanza, rilevando che la causa riguarda rapporti di ordine costituzionale tra Unione e Stato membro in un settore essenziale e sensibile della vita democratica. La complessità delle questioni e le contestazioni dell’Ungheria non impediscono la trattazione rapida. Le spese sono state riservate.
Ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Ungheria: concessione del procedimento accelerato in una causa relativa alla legge ungherese sulla tutela della sovranità nazionale
La questione giuridica
Se, tenuto conto dell’oggetto del ricorso per inadempimento e della natura della legge ungherese sulla tutela della sovranità nazionale, la causa dovesse essere trattata con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura della Corte, in ragione dell’asserita urgenza e dell’interesse generale a una decisione rapida sulla compatibilità della legge con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Quando una causa per inadempimento investe rapporti costituzionali tra Unione e Stato membro in un settore essenziale e sensibile della vita pubblica e democratica, il presidente della Corte può disporne la trattazione con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura; la complessità delle censure e la contestazione, da parte dello Stato membro, della dannosità delle conseguenze dedotte non escludono di per sé l’urgenza, se è necessario chiarire rapidamente la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione per evitare incertezza pregiudizievole.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 3 della direttiva 2000/31/CE
- Articoli 14, 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE
- Articoli 7, 8, 11, 12, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 5, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 133 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Ricorso per inadempimento contro l’Ungheria e domanda di procedimento accelerato
La pronuncia è un’ordinanza del Presidente della Corte resa in una causa per inadempimento ex articolo 258 TFUE. La Commissione contesta all’Ungheria la compatibilità con il diritto dell’Unione della legge n. LXXXVIII del 2023 sulla tutela della sovranità nazionale e chiede che il ricorso sia trattato con procedimento accelerato.
Parti e contesto della controversia
La ricorrente è la Commissione europea; la convenuta è l’Ungheria. La Commissione sostiene che la legge controversa istituisce un Ufficio per la tutela della sovranità nazionale, dotato di poteri di indagine estesi e sottratti, in taluni aspetti, al controllo dei giudici amministrativi, per individuare attività che possano compromettere la sovranità nazionale e organizzazioni che si avvalgono di sostegno straniero.
Normativa richiamata nella domanda di merito
Nel ricorso principale la Commissione invoca la violazione di numerose disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare:
- gli articoli 49, 56 e 63 TFUE;
- l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;
- gli articoli 14, 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;
- gli articoli 7, 8, 11, 12, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali;
- gli articoli 5, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679.
Oggetto della domanda di procedimento accelerato
La Commissione chiede l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e dell’articolo 133 del regolamento di procedura. Sostiene che la legge ungherese può produrre conseguenze pratiche, economiche e reputazionali rilevanti e in parte difficilmente reversibili, specie per organizzazioni della società civile e fornitori di media, incidendo su pluralismo, libertà dei media e diritti fondamentali.
Posizione dell’Ungheria
L’Ungheria contesta l’urgenza. Secondo lo Stato membro, la Commissione si limita a prospettare conseguenze in termini generali e astratti, senza dimostrare la certezza o probabilità dei danni allegati. Inoltre, le eventuali restrizioni alle libertà di circolazione o alle attività economiche non avrebbero carattere eccezionale in un ricorso per inadempimento. L’Ungheria richiama anche le garanzie processuali previste dalla legge e osserva che la Commissione non avrebbe abbreviato i termini nella fase precontenziosa.
Ragionamento del Presidente della Corte
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il procedimento accelerato può essere disposto quando la natura della controversia impone una trattazione rapida. Nel caso concreto, la Corte osserva che l’Ungheria non contesta la finalità dichiarata della legge né l’istituzione dell’Ufficio, ma piuttosto la sussistenza e la gravità delle conseguenze dedotte dalla Commissione.
La Corte ritiene che tale contestazione non basti a escludere l’urgenza, poiché è necessario chiarire rapidamente se le disposizioni nazionali siano o meno conformi al diritto dell’Unione, anche per evitare che le conseguenze lamentate si producano o si consolidino. Viene sottolineato l’interesse generale a eliminare in breve tempo ogni incertezza, così da consentire all’Ungheria di applicare la legge se compatibile con il diritto dell’Unione, oppure di adottare le misure necessarie se incompatibile.
Rilevanza costituzionale e sensibilità della causa
La pronuncia valorizza in particolare il fatto che la causa riguarda i rapporti di ordine costituzionale tra l’Unione e uno Stato membro in un settore essenziale e sensibile della vita pubblica e democratica. In tale quadro, il Presidente richiama analogicamente la giurisprudenza sul rapido trattamento in altre ipotesi di particolare rilievo costituzionale, osservando che la complessità delle censure non impedisce di per sé il ricorso al procedimento accelerato.
Decisione
Il Presidente della Corte dispone che la causa C‑829/24 sia sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura. Le spese sono riservate.
Principio desumibile dalla pronuncia
La trattazione accelerata può essere concessa in un ricorso per inadempimento quando la controversia investe questioni istituzionali e costituzionalmente sensibili tra Unione e Stato membro, anche se le censure sono numerose e complesse; non occorre che il ricorrente dimostri in modo definitivo gli effetti dannosi della normativa contestata, essendo sufficiente che la rapidità della decisione sia necessaria per dissipare l’incertezza sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione.
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