Cassazione Civile, Ordinanza n. 41932/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa da un creditore contro una società debitrice. Quest'ultima ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il precetto e il pignoramento, deducendo, tra l'altro, la nullità della notifica del precetto e contestazioni sul quantum. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo sanata la nullità della notifica e non proponibili in quella sede le contestazioni sul quantum. La stessa società ha poi proposto revocazione avverso tale sentenza, ma anche la domanda di revocazione è stata respinta. In cassazione, nel primo ricorso, la società ha articolato quattro motivi contro la sentenza che aveva rigettato l'opposizione; nel secondo ricorso, con un solo motivo, ha impugnato la sentenza che aveva respinto la revocazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un'espropriazione presso terzi il contraddittorio non era integro perché non era stato evocato il terzo pignorato, almeno quello che aveva reso dichiarazione positiva. Tale vizio comportava la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio. La cassazione della sentenza principale travolgeva anche la decisione resa sulla revocazione, determinando la cessazione della materia del contendere sul ricorso riunito.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Sul ricorso principale ha accolto il rilievo preliminare e assorbente relativo al difetto originario di integrità del contraddittorio nell'opposizione agli atti esecutivi in espropriazione presso terzi, poiché non era stato chiamato in giudizio il terzo pignorato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e riesamini l'opposizione. Per effetto di tale cassazione, la sentenza che aveva respinto la revocazione è stata travolta, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul secondo ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi è stata il rimedio utilizzato contro precetto e pignoramento; la Corte non entra nel merito delle doglianze perché accoglie un rilievo processuale assorbente.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando occorre provvedere all'integrazione del contraddittorio.
art. 354 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 383 c.p.c. come base del rinvio al primo giudice per la rimessione della causa in presenza di contraddittorio non integro.
Massime di principio
- Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta in relazione a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario quando abbia reso una dichiarazione positiva; la sua mancata evocazione integra un vizio originario del contraddittorio rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- La mancanza originaria di un litisconsorte necessario comporta la cassazione con rinvio al giudice di primo grado affinché sia integrato il contraddittorio e la causa sia decisa nel corretto assetto processuale.
- Quando la sentenza che definisce il giudizio principale viene cassata per difetto di integrità del contraddittorio, la decisione resa sulla revocazione proposta contro quella sentenza resta travolta e il relativo ricorso può essere dichiarato improcedibile o improseguibile per cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità, il rilievo del difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche se non sollevato dalle parti e anche per la prima volta in cassazione.
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