Deliberazione n. 265 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, se acquisito in chiaro, a garantirne la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si colloca nel procedimento accelerato previsto per i casi di revenge porn, con ratifica successiva del Garante entro 48 ore dalla segnalazione.
Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC ed è stato adottato nell’ambito della procedura accelerata prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il Garante ratifica due determinazioni urgenti emanate il giorno precedente dal dirigente competente per impedire l’eventuale diffusione di materiale segnalato dall’interessato.
Contesto normativo e origine del procedimento
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il testo non riporta ulteriori dettagli sul contenuto specifico del materiale, limitandosi a qualificare la vicenda come rientrante nel perimetro del revenge porn.
Provvedimenti urgenti adottati il 16 aprile 2026
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza, nn. 179 e 180 del 16 aprile 2026.
Le misure disposte nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono state le seguenti:
- immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica da parte del Garante
Le determinazioni urgenti sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 16 aprile 2026. Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 17 aprile 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 179/2026 e 180/2026 adottati d’urgenza.
La ratifica è espressamente disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’operato del dirigente competente nei confronti dei destinatari indicati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la competenza dell’Autorità a intervenire, in via accelerata, nei casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 16 aprile 2026 due determinazioni d’urgenza. Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Misure imposte alle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno imposto: - l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento; - l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; - la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 179/2026 e 180/2026 adottati d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma integralmente le misure già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 246 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 266 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 239 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 245 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 263 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 260 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →