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Sentenza

Sentenza n. 2673/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1509/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’esonero contributivo e condannato il Ministero alla restituzione dei contributi previdenziali trattenuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1509/2025 del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire, per ogni giorno lavorato a tempo determinato, dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 e condannato il Ministero alla restituzione della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice, illegittimamente trattenuta, entro il limite massimo di 3.000 euro. Lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza, ha domandato il pagamento di 1.406,82 euro, oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che il titolo fosse stato ritualmente notificato al Ministero, fosse passato in giudicato e non risultasse ottemperato, nonostante fosse decorso il termine di legge per provvedere. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, pagando le somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato fino al pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire entro gli ulteriori 60 giorni, previa richiesta della ricorrente, e riferire al TAR sugli adempimenti. Ha condannato il Ministero a pagare 600 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori distrattari. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e, per l’effetto

    Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza e ha ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato, prevedendo la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);

    Il TAR ha rilevato che il termine previsto per l’adempimento era decorso, insieme alla rituale notificazione e al passaggio in giudicato del titolo, e ha quindi ritenuto azionabile l’ottemperanza.

  • art. 1, commi 180 e 181, legge n. 213/2023

    con il quale è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, per l’effetto, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in suo favore, della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice a lei illegittimamente trattenuta sino al massimo di 3.000,00 euro;

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione aveva riconosciuto alla lavoratrice a tempo determinato l’esonero contributivo per ogni giorno lavorato e il conseguente diritto alla restituzione dei contributi a suo carico illegittimamente trattenuti, entro il limite di 3.000 euro.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è passato in giudicato, è decorso il termine di legge per provvedere e il titolo risulta ancora ineseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso di quel termine, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata.
  • Le somme dovute in esecuzione del giudicato possono essere maggiorate degli interessi legali dal passaggio in giudicato del titolo fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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