Cassazione Penale, Sentenza n. 29674/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nel reato di furto di energia elettrica aggravato (art. 625 n.7 c.p.). Il Procuratore contestava che l'aggravante della destinazione dell'energia a pubblico servizio fosse già adeguatamente contestata nell'imputazione (e quindi procedibile d'ufficio alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022), sostenendo che detta aggravante abbia natura oggettiva e non valutativa.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) ha natura in parte valutativa e pertanto deve essere espressamente o chiaramente desumibile dall'imputazione. Nel caso concreto la sottrazione era realizzata mediante manomissione del contatore nell'abitazione dell'imputata, senza indicazioni che rendessero manifesta la destinazione dell'energia a pubblico servizio (diversa è l'ipotesi in cui si contesti l'allaccio diretto alla rete di distribuzione). Inoltre la contestazione suppletiva fatta dal pubblico ministero in udienza non è stata specificamente dedotta nel ricorso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e sostanzialmente confermato la decisione di non procedere per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 625 c.p., comma 1, n. 7
L'aggravante relativa ai beni destinati al pubblico servizio presenta elementi valutativi: richiede verifica giuridica sulla natura della cosa, sulla specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, pertanto deve essere espressamente indicata o chiaramente desumibile dall'imputazione.
art. 624 c.p.
Norma base del reato di furto; le modifiche legislative (richiamate) non autorizzano l'automatica considerazione come oggettiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 se non adeguatamente contestata.
d.lgs. n.150 del 2022
Ha introdotto modifiche rilevanti (tra cui termini e condizioni per la querela e la perseguibilità) ma non elimina l'esigenza che l'aggravante valutativa sia espressamente o chiaramente indicata nell'imputazione.
art. 517 c.p.p.
Consente la contestazione suppletiva in udienza, ma la tempestività e la legittimità della contestazione devono essere valutate caso per caso e possono essere oggetto di specifica doglianza
art. 85 d.lgs. n.150 del 2022
Prevede il termine per la proposizione della querela. La Corte osserva che la dichiarazione di tardività della contestazione è illegittima solo se il titolare dell'azione penale non ha avuto effettiva possibilità di procedere prima della scadenza; nel caso specifico il PM avrebbe potuto agire in precedenza.
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) ha componenti valutative: deve essere espressamente menzionata nell'imputazione o essere in modo incontrovertibile desumibile dai fatti contestati.
- Una descrizione non formale dell'aggravante può essere sufficiente solo se rende manifesto all'imputato che il bene sottratto era al servizio della collettività (es. furto mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione), mentre la manomissione del contatore domestico non basta.
- La contestazione suppletiva in udienza ai sensi dell'art. 517 c.p.p. è possibile, ma la sua tempestività e legittimità dipendono dalle circostanze: se il pubblico ministero aveva la possibilità di contestare prima della scadenza del termine per la querela, la tardività può essere rilevante.
- Le modifiche normative (es. d.lgs. n.150/2022) non consentono di interpretare automaticamente come procedibile d'ufficio un reato aggravato quando l'aggravante valutativa non è adeguatamente contestata nell'imputazione.
- In situazioni analoghe, chi esercita l'azione penale deve assicurarsi che le circostanze aggravanti di natura valutativa siano indicate chiaramente nell'atto di imputazione o contestate tempestivamente in udienza per evitare il rischio di improcedibilità per difetto di querela.
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