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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14651/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di confisca (originario 12/03/2013, divenuto definitivo 25/01/2017) sostenendo due principali censure: (1) l'emergere di "elemento nuovo" costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cimmino Luigi che escluderebbero ex tunc l'appartenenza mafiosa del Petrone, rendendo infondata la pericolosità qualificata e la relativa confisca; (2) la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale (n.24/2019) che ha annullato la categoria prevenzionale di cui all'art.1 lett. a) del d.lgs. n.159/2011 (richiamata dalla legge n.1423/56), con effetti sulla legittimità della confisca fondata anche sulla pericolosità generica: il ricorrente deduce che tali mutamenti rendono insussistenti le basi legali della confisca, specie per i patrimoni accumulati in fasi antecedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, in realtà, contestazioni della motivazione del giudice di merito già ampiamente e correttamente argomentata; in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi ordinari della motivazione, salvo totale carenza del percorso logico-giustificativo. Sul merito, i giudici di merito avevano correttamente valutato che le dichiarazioni del collaboratore Cimmino non costituivano elemento decisivo e realmente nuovo tale da travolgere il complesso probatorio già acquisito (più fonti dichiarative, conversazioni intercettate, riscontri oggettivi). Quanto alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le sentenze della Corte costituzionale forniscono indicazioni interpretative per procedimenti pendenti ma non esercitano effetto demolitorio su provvedimenti definitivamente acquisiti, ove sussista un fondamento autosufficiente fondato sulla restante categoria (lett. b)). Conseguentemente il rigetto dell'istanza di revoca è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge n. 1423/1956

    art. 7; art. 1, n.1 (richiamato)

    L'art. 7 è il rimedio straordinario per la revoca delle misure ablative adottate su proposte antecedenti al d.lgs. n.159/2011: ha natura eccezionale e la revoca ex tunc richiede prove nuove, decisive e non precedentemente valutate che dimostrino l'invalidità genetica del provvedimento originario

  • legge n. 575/1965

    Richiamata come riferimento normativo in materia di prevenzione e misure di sicurezza; utilizzata in combinazione con il Codice antimafia per la determinazione delle categorie di pericolosità

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    art. 1 lett. a) e b); art. 4, comma 1, lett. a); art. 16, comma 1, lett. a); art. 28

    Definisce le categorie di "pericolosità" (lett. a) pericolosità qualificata e lett. b) pericolosità riproduttiva/generica) e disciplina i rimedi; l'art. 28 introduce un mezzo di impugnazione analogo all'art.7 per i provvedimenti adottati dopo l'entrata in vigore. La Corte ha richiamato che, se il provvedimento definitivo si regge anche su lett. b) in modo autosufficiente, la declaratoria di incostituzionalità della lett. a) non comporta automaticamente la revoca

  • Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della categoria prevenzionale corrispondente alla lett. a) (per quanto richiamato nel caso); la decisione ha valore interpretativo per procedimenti pendenti ma non ha efficacia demolitoria automatica sulle decisioni definitive, salvo che il provvedimento non possa reggersi su un fondamento residuo autosufficiente

  • Corte di cassazione - Sezioni Unite

    Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; Sez. U, n. 111 del 30/11/2017; Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 (dep. 2022)

    Stabiliscono i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione: la cassazione è ammessa solo per violazione di legge; non è consentito un riesame puntuale della motivazione di merito salvo che vi sia totale carenza dell'apparato motivazionale; inoltre chiariscono che le pronunce di legittimità costituzionale forniscono interpretazioni per i casi pendenti ma non travolgono automaticamente i giudicati definitivi

  • Cassazione

    sent. n. 6854/2017 (richiamata nel testo)

    Decisione di legittimità che in precedenza aveva dichiarato inammissibile ricorso del medesimo proposto, confermando la solidità del quadro probatorio a carico del ricorrente

  • codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 616

    Art. 125(3): impone l'obbligo generale di motivazione degli atti giurisdizionali, in ragione del quale la mancata o apparente motivazione può giustificare l'intervento di legittimità; art. 616 disciplina la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Un "elemento nuovo" per giustificare la revoca di una confisca preventiva deve essere realmente nuovo, non precedentemente valutato, e decisivo al punto da dimostrare un'invalidità genetica del provvedimento originario; dichiarazioni successive che confermano aspetti essenziali del quadro probatorio non sono sufficienti
  • La cassazione in materia di misure di prevenzione è limitata: non costituisce base per riesaminare il merito o la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito, salvo che vi sia una totale assenza di motivazione o un vizio di diritto
  • La declaratoria di incostituzionalità di una categoria normativa (es. lett. a) del Codice antimafia) non travolge automaticamente provvedimenti definitivi che si reggano anche su altra categoria residua (es. lett. b), purché quest'ultima sia autonoma e autosufficiente a sostenere la misura
  • La valutazione della decisività della prova nuova richiede confronto comparativo con l'intero compendio probatorio precedente: una sola dichiarazione di collaboratore non prevale necessariamente su pluralità di fonti e riscontri oggettivi già acquisiti
  • I rimedi previsti per la revoca (art. 7 L. 1423/56 o art. 28 Codice antimafia) hanno natura straordinaria e non consentono il riaprirsi illimitato del provvedimento definitivo senza elementi nuovi altamente probanti

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