Cassazione Penale, Sentenza n. 2693/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 07/03/2022 con cui il Tribunale di Palermo ha ripristinato, per otto mesi, la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di amministratore giudiziario, liquidatore e amministratore in relazione al reato di peculato. Ha dedotto un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente il requisito dell"attualità del pericolo di reiterazione, omettendo la rilevanza del fattore temporale e valorizzando esclusivamente l'esercizio attuale della professione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione analitica e coerente, valutando l"attualità del pericolo in relazione al momento della contestazione e tenendo conto di plurimi elementi (svolgimento attuale di funzioni analoghe, risultanze investigative, personalità e contesto socio-ambientale). La Cassazione ha quindi respinto il gravame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione va valutato in relazione al momento e all'epoca della contestazione e non con riferimento esclusivo al momento attuale; può essere accertato anche mediante elementi quali lo svolgimento attuale di attività professionali analoghe, la personalità del soggetto, il contesto socio-ambientale e le risultanze investigative; una valutazione prognostica adeguatamente motivata non è sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il requisito dell"attualità del pericolo di reiterazione deve essere valutato in rapporto al momento della contestazione e secondo un giudizio prognostico fondato su più elementi, non solo sulla distanza temporale dal fatto.
- Lo svolgimento attuale di funzioni o incarichi analoghi a quelli oggetto di accusa può legittimamente concorrere a dimostrare l"attualità del pericolo di reiterazione.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti se il tribunale ha fornito motivazione logica e coerente; i ricorsi generici o privi di specifici profili di illegittimità saranno dichiarati inammissibili.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari interdittive è necessario contestare puntualmente la coerenza logico-giuridica della motivazione e indicare elementi concreti che escludano l"attualità del pericolo.
- Nelle valutazioni cautelari il giudice può considerare la personalità, le capacità gestionali e il contesto socio-ambientale del soggetto come elementi rilevanti per la prognosi del rischio di reiterazione.
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