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Sentenza

Sentenza n. 1275/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di insediamento in area industriale, conferma del diniego e atti di avvio dei procedimenti di revoca del nulla osta e di riacquisizione dell'area

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di insediamento e gli atti connessi, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, che aveva annullato le determinazioni anteriori e accertato l'obbligo dell'amministrazione di valutare le precedenti istanze depositate. Sono stati inoltre dedotti il difetto assoluto del presupposto, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'erroneità manifesta. Nel procedimento riattivato in esecuzione del giudicato, l'amministrazione aveva ritenuto l'istanza non meritevole perché finalizzata esclusivamente a conservare la disponibilità dell'area, valorizzando il mancato seguito dato a un precedente nulla osta e rilevando l'assenza del requisito soggettivo dell'iscrizione alla Camera di Commercio nonché dell'assenso del comproprietario. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 19 giugno 2026, il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, dopo interlocuzioni tra le parti dirette a una possibile soluzione bonaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente e senza esaminare nel merito le censure di violazione del giudicato, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità manifesta. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, secondo cui il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e applicare l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento impugnato, anche quando esse riguardino la violazione di un precedente giudicato amministrativo.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito processuale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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