Ordinanza n. 654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 97/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 97/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso della società destinataria della misura antimafia. La controversia cautelare riguarda la sufficienza delle sopravvenienze dedotte dalla società per superare il quadro indiziario posto originariamente a fondamento della misura ostativa. La società ha allegato il nuovo orientamento dell'attività societaria verso le ristrutturazioni edilizie, il trasferimento della sede legale in provincia di Como e la modifica della governance mediante l'ingresso di un ex poliziotto. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in questa fase sommaria, che il sig. -OMISSIS- permane socio unico e legale rappresentante, conserva poteri di amministrazione e non risultano contestati i suoi rapporti con esponenti di organizzazioni delinquenziali, collegati ad affari sospetti già valorizzati come indicativi della possibile infiltrazione mafiosa.
La decisione
L'istanza cautelare delle Prefettura e del Ministero dell'Interno è stata accolta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, sulla base di una delibazione prima facie e in attesa degli approfondimenti propri della fase di merito, che la rimozione della misura ostativa richieda non soltanto fatti nuovi positivi, ma anche il loro consolidamento, tale da determinare in modo irreversibile la fuoriuscita dell'impresa dal cono d'ombra della mafiosità. Le sopravvenienze dedotte — modifica dell'attività, trasferimento della sede e cambiamento della governance — non sono state ritenute sufficienti, poiché il precedente socio unico e legale rappresentante mantiene una posizione di controllo e restano non contestati i rapporti con soggetti collegati alla criminalità organizzata. Per l'effetto, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della società appellata e del relativo legale rappresentante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per la rimozione di una misura ostativa antimafia non è sufficiente la mera allegazione di fatti nuovi favorevoli: occorrono fatti positivi ulteriori e il loro consolidamento, in modo da dimostrare una fuoriuscita definitiva e irreversibile dell'impresa dal rischio di infiltrazione mafiosa.
- Nella valutazione cautelare della sopravvenuta cessazione del rischio infiltrativo, il mutamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede e l'ingresso di un nuovo componente nella governance non sono di per sé sufficienti quando il precedente socio unico e legale rappresentante conserva poteri di amministrazione e permangono non contestati i suoi rapporti con esponenti della criminalità organizzata, già collegati ad affari sospetti valorizzati nel provvedimento originario.
- La permanenza di un soggetto precedentemente implicato nel quadro indiziario antimafia in una posizione di controllo o compartecipazione ai poteri gestori può impedire, almeno in sede cautelare, di ritenere consolidata e irreversibile la fuoriuscita dell'impresa dal rischio infiltrativo.
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