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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24569/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, indicata nel testo come euro tr... (importo non integralmente leggibile).

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/02/2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi entrambi diretti a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio secondo criteri alternativi rispetto a quelli adottati dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano reiterative e formulate in modo non consentito in sede di legittimità, perché tendevano a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio, mentre la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune dal vizio dedotto, avendo correttamente spiegato le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre motivi che, sotto la veste di vizi di motivazione o violazioni di legge, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a riproporre contestazioni già esaminate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione se il giudice territoriale ha spiegato in modo congruo e logicamente coerente le ragioni della decisione facendo corretta applicazione dei criteri giuridici di valutazione della prova.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alle ulteriori conseguenze economiche previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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