Cassazione Penale, Sentenza n. 7921/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso deduce violazione dell'art. 47 ord. pen. e carenza di motivazione: il Tribunale avrebbe richiamato la precedente ordinanza senza valutare le sopravvenute osservazioni sulla personalità e la documentazione prodotta dalla difesa, e avrebbe ritenuto inidonea un'attività di volontariato sostenendo implicitamente che fosse necessaria la disponibilità di un'attività lavorativa retribuita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale a quo non ha svolto un giudizio individualizzato sulle condizioni del ricorrente, ha omesso di considerare le acquisizioni documentali sopravvenute e ha errato nel ritenere necessaria la disponibilità di un lavoro retribuito, avendo omesso di valutare compiutamente i comportamenti attuali e le fonti di conoscenza rilevanti ai fini della prognosi di rieducabilità.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La norma è richiamata in relazione al dovere di motivazione del Tribunale di sorveglianza nella valutazione dell'affidamento in prova: va effettuato un giudizio prognostico sulla rieducabilità che tenga conto di tutte le fonti di conoscenza e delle condotte attuali; la mera gravità del reato o i precedenti non possono, di per sé, impedirne la concessione senza adeguata motivazione.
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924
Principio secondo cui il giudizio prognostico deve valutare sia elementi negativi (reato, precedenti) sia elementi positivi emersi dall'osservazione e dall'indagine sociale (assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte, attaccamento familiare, ecc.) per ritenere la proficuità dell'affidamento.
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174
Evidenzia l'indispensabilità dell'esame dei comportamenti attuali del condannato per accertare non solo l'assenza di indizi negativi ma la presenza di elementi positivi utili per una prognosi favorevole.
Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, Rv. 256024
Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, Rv. 256024
Affermato che per l'accesso all'affidamento in prova non è necessaria la sussistenza di un lavoro retribuito già disponibile: tale requisito può essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza deve svolgere un giudizio motivato e individualizzato sulla prognosi di rieducabilità, valutando sia elementi negativi (reati, precedenti) sia elementi positivi emersi dall'osservazione e dall'indagine sociale.
- La mancanza di un lavoro retribuito non è, di per sé, ostativa all'affidamento in prova: attività socialmente utili o volontariato possono essere considerate adeguate a surrogare la disponibilità di un impiego.
- Il giudice deve esaminare esplicitamente le acquisizioni documentali sopravvenute e il comportamento del condannato dopo la condanna; il richiamo generico a precedenti decisioni senza valutare i nuovi elementi costituisce vizio motivazionale.
- Se la motivazione è apparente o mancata su punti decisivi (es. rilevanza del volontariato, dati osservativi), la decisione va annullata e rinviata per nuovo esame.
- Nel dubbio sulla fondatezza della prognosi, è doveroso considerare misure progressive (es. permessi premio, prova di attività volontarie) prima di escludere l'accesso a misure alternative.
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