Cassazione Civile, Ordinanza n. 13678/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da una società a responsabilità limitata contro il proprio ex amministratore, al quale veniva imputato di aver cagionato un danno patrimoniale alla società mediante esborsi privi di giustificazione in favore di due società ungheresi, in relazione all'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda ex art. 2476 c.c. e aveva condannato l'amministratore al risarcimento di euro 140.000 oltre accessori. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo generiche le difese dell'appellante, tardiva la produzione o deduzione di elementi documentali e irrilevante la tesi della compensatio lucri cum damno fondata sul vantaggio fiscale derivante dalle operazioni. Nel ricorso per cassazione l'amministratore ha dedotto nullità e violazione di legge per avere la Corte territoriale: valorizzato l'asserito mancato deposito di fatture e bilanci che, secondo il ricorrente, erano invece già agli atti del primo grado; ritenuto nuove e quindi inammissibili le deduzioni sui bilanci e sulla natura delle operazioni; omesso di considerare la prova documentale già acquisita; non applicato la compensatio lucri cum damno in relazione al beneficio fiscale asseritamente conseguito dalla società. Ha inoltre lamentato omessa pronuncia su alcune specifiche doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato non provata la circostanza giustificativa degli esborsi per mancata rinvenuta produzione delle fatture, senza considerare che tali documenti risultavano già prodotti in primo grado e dunque definitivamente acquisiti al processo. Ha inoltre ritenuto non condivisibile l'affermazione di novità della deduzione relativa all'acquisto di diritti cinematografici, osservando che dagli atti emergeva che la controparte era consapevole che si trattava di film e che l'amministratore aveva impostato la propria difesa in tale senso già in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
richiamato quale base dell'azione di responsabilità della società contro l'amministratore per danni arrecati alla gestione
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali già acquisite e al principio di non contestazione/prova dei fatti allegati
art. 2697 c.c.
escluso che operi come ostacolo alla valorizzazione di documenti già prodotti; la prova del fatto storico rappresentato dal documento si considera acquisita
art. 111 Cost.
primo, secondo e sesto comma
richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione
art. 83 T.U.I.R.
invocato per sostenere la rilevanza fiscale del beneficio conseguito dalla società e la compensatio tra esborso e vantaggio fiscale
art. 103 T.U.I.R.
richiamato dal ricorrente in tema di imputazione fiscale e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
art. 345, comma 3, c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che un documento già prodotto in primo grado non è "nuovo" in appello
art. 372 c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite per escludere che il divieto di nuovi documenti in cassazione colpisca documenti già acquisiti nel processo
art. 169 c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite in tema di ritiro e restituzione dei fascicoli
art. 76 disp. att. c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite per la produzione in appello della copia del documento già prodotto in primo grado
art. 77 disp. att. c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite in relazione al ritiro del fascicolo e alle modalità di controllo del documento
art. 123-bis disp. att. c.p.c.
richiamato per analogia quale modello del potere del giudice di ordinare la produzione di documenti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e le memorie depositate
Massime di principio
- Il principio di non dispersione della prova documentale comporta che il documento ritualmente prodotto in primo grado conserva efficacia probatoria anche nei gradi successivi e il suo contenuto può essere valorizzato dal giudice d'appello, senza che occorra una nuova produzione come se fosse documento nuovo.
- Se una parte allega specificamente in appello un documento già prodotto in primo grado e ne chiede il riesame, il giudice d'appello ha il dovere di esaminarlo o, se non rinvenibile nel fascicolo, di attivarsi per la sua ricostruzione o acquisizione secondo le regole processuali.
- Non può ritenersi nuova, e quindi inammissibile, la deduzione in appello di fatti storici già rappresentati dagli atti e documenti del primo grado, quando la controparte era in concreto già a conoscenza dell'oggetto delle operazioni e delle circostanze rilevanti.
- Ai fini della responsabilità dell'amministratore e della prova del danno, il giudice deve considerare l'intero materiale documentale già acquisito al processo; non è legittimo fondare la decisione sull'asserita mancanza di prova quando i documenti sono stati ritualmente prodotti e il loro contenuto è richiamato negli atti difensivi.
- Il giudice di appello può e deve ricostruire il contenuto dei documenti già acquisiti anche quando non siano materialmente presenti nel fascicolo di secondo grado, non potendo la loro efficacia dipendere da scelte processuali successive della parte che li abbia originariamente prodotti.
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