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Sentenza

Sentenza n. 894/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1292/2024 resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l’intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari per quote latte delle campagne 1999/2000 e 2000/2001, per prescrizione del credito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le Agenzie hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto, deducendo l’erroneità dell’accertamento della prescrizione e chiedendo l’ammissione di documenti prodotti per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a. La documentazione comprendeva i giudicati formatisi sulle controversie relative agli atti di compensazione nazionale delle campagne interessate, la prova della notifica di un’intimazione Agea del 2014 e la prova della notifica della cartella di pagamento del 2018. La società agricola ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, sostenendo l’applicabilità del rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. m-quinquies, c.p.a., nonché l’inammissibilità per violazione dell’art. 101 c.p.a. Nel merito ha contestato l’ammissibilità della documentazione nuova, insistito sulla prescrizione quadriennale o quinquennale e riproposto i motivi di primo grado: difetto di motivazione e mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti e degli interessi, nullità o inesistenza dell’intimazione per contrasto della normativa interna con il diritto unionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo non applicabile il rito abbreviato previsto per gli atti adottati in esecuzione di decisioni della Commissione europea di recupero di aiuti di Stato. Le controversie sulle quote latte riguardano invece prelievi supplementari, qualificati come misure patrimoniali di riequilibrio del mercato, soggetti al termine ordinario di impugnazione di sei mesi. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità ex art. 101 c.p.a., poiché il motivo d’appello individuava sufficientemente il capo impugnato e le ragioni del gravame. Il Collegio ha ammesso i documenti relativi ai giudicati esterni, ritenendo che tali documenti debbano essere acquisiti anche in appello per evitare il contrasto tra giudicati e perché l’eccezione di giudicato è rilevabile d’ufficio e non soggetta ai limiti dell’art. 104 c.p.a. È stata ammessa anche la prova della notifica della cartella di pagamento, in quanto documento di facile lettura, indispensabile e non idoneo ad ampliare il thema decidendum. Nel merito, il termine di prescrizione del capitale dovuto per il prelievo supplementare è stato individuato in dieci anni, mentre per gli interessi opera il termine quinquennale. Il termine quadriennale del regolamento CE n. 2988/95 non è stato ritenuto applicabile ai prelievi supplementari, che non costituiscono irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi di tale regolamento. La pendenza dei giudizi sugli atti di compensazione nazionale, definiti con sentenze passate in giudicato, ha prodotto l’interruzione permanente della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c.; inoltre, la notifica della cartella nel 2018 e i periodi di sospensione legale hanno impedito la prescrizione sia del capitale sia degli interessi. Il primo motivo di primo grado è stato respinto perché la documentazione dimostrava la notifica degli atti e la sufficienza della loro motivazione. Il motivo sulla prescrizione è stato respinto per le ragioni sopra indicate. Il motivo fondato sul contrasto con il diritto unionale è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio riguardava gli atti presupposti di ripartizione e imputazione dei prelievi, già contestati e definiti con giudicato; inoltre, la violazione del diritto unionale integra, in linea generale, annullabilità e deve essere dedotta tempestivamente contro il primo provvedimento affetto dal vizio, non potendo essere fatta valere per la prima volta contro l’intimazione di pagamento. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. m-quinquies, c.p.a.

    atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589

    Il rito abbreviato riguarda gli atti adottati in esecuzione di una decisione della Commissione europea di recupero di aiuti di Stato illegali e non si applica alle controversie relative ai prelievi supplementari sulle quote latte.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    Il termine abbreviato di impugnazione non si applica alle controversie sulle quote latte, non rientranti tra le materie dell’art. 119 c.p.a.

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

  • art. 104 c.p.a.

    I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non impediscono l’acquisizione di documenti comprovanti un giudicato esterno rilevante, né di documenti indispensabili e di facile lettura che non amplino il thema decidendum.

  • art. 106 c.p.a.

    La possibilità di revocazione per contrasto tra giudicati giustifica l’ammissione in appello dei documenti comprovanti l’esistenza di un giudicato esterno.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    È richiamato in relazione all’onere di contestazione delle circostanze dedotte dalla parte.

  • artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c.

    La pendenza del giudizio avente a oggetto il diritto produce l’interruzione permanente della prescrizione fino al passaggio in giudicato della decisione, quando il creditore sia parte del giudizio.

  • art. 2948 c.c.

    Il termine quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica al capitale dovuto per i prelievi supplementari, che non costituiscono debiti periodici; si applica invece agli interessi.

  • art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995

    Il termine quadriennale riguarda le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione e non i prelievi supplementari per quote latte.

  • art. 8-quinquies, commi 10 e ss., d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009

    Prevede un periodo di sospensione legale della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019.

  • art. 68 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020

    È richiamato per la sospensione della prescrizione nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, nell’ambito della normativa emergenziale COVID-19.

  • artt. 1, 3 e 21-bis l. n. 241/1990

    Sono richiamati dalla società agricola in relazione agli obblighi di motivazione, conoscibilità ed efficacia dell’intimazione di pagamento; il Collegio ha ritenuto tali obblighi soddisfatti dalla documentazione prodotta.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato in relazione alla legittimità dell’intimazione di pagamento successiva alla cartella.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati o assorbiti.

  • art. 101 c.p.a.

    L’appello è ammissibile quando individua con sufficiente chiarezza il capo decisorio impugnato e le ragioni della contestazione.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il rischio di contrasto tra giudicati costituisce una ragione per ammettere in appello la prova documentale del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Le controversie relative ai prelievi supplementari sulle quote latte non rientrano nel rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. m-quinquies, c.p.a., poiché tali prelievi non costituiscono recupero di aiuti di Stato illegali disposto in esecuzione di una decisione della Commissione europea, ma misure patrimoniali di riequilibrio del mercato.
  • Nel processo amministrativo devono essere ammessi anche in appello i documenti comprovanti l’esistenza e il contenuto di un giudicato esterno rilevante per la decisione, anche se non prodotti in primo grado nonostante un ordine istruttorio, poiché il giudicato è rilevabile d’ufficio e occorre evitare il contrasto tra giudicati.
  • Il capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare sulle quote latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale; il termine quadriennale previsto dal regolamento CE n. 2988/1995 non si applica a tali prelievi.
  • La pendenza di un giudizio promosso contro gli atti di accertamento o imputazione del prelievo interrompe permanentemente la prescrizione fino al passaggio in giudicato della decisione, quando l’amministrazione creditrice sia parte del giudizio.
  • Il vizio di contrasto di un provvedimento con il diritto unionale integra, di regola, un vizio di annullabilità e deve essere tempestivamente dedotto contro il primo atto che ne è affetto; non può essere fatto valere per la prima volta contro un successivo atto di riscossione quando gli atti presupposti siano divenuti definitivi o coperti da giudicato.
  • L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando, anche attraverso gli atti presupposti ritualmente notificati, consente al destinatario di comprendere la pretesa, gli elementi costitutivi del debito e le ragioni della richiesta, permettendo un’effettiva contestazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e ripartoAppelloIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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