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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-39/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 20 November 2024. — Laboratorio SYS, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark sYs – Earlier national figurative marks S&S cosmética natural – Relative ground for invalidity – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-39/24

Giurisprudenza europea62024TJ0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Laboratorio SYS contro la decisione dell’EUIPO che aveva annullato la dichiarazione di nullità del marchio sYs. Conferma che tra il marchio contestato e il marchio anteriore figurativo spagnolo S&S cosmética natural non sussiste rischio di confusione, nonostante l’identità dei prodotti, perché il segno anteriore è percepito soprattutto come elemento figurativo fortemente stilizzato e le differenze visive e concettuali restano decisive. La sentenza chiarisce inoltre che l’uso commerciale effettivo del marchio o la sua descrizione nel registro nazionale non incidono sulla comparazione dei segni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Nullità di un marchio UE per assenza di rischio di confusione con marchi nazionali anteriori figurativi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il marchio dell’Unione europea denominativo sYs e i marchi nazionali spagnoli anteriori figurativi S&S cosmética natural, in particolare quanto alla percezione del marchio anteriore, all’individuazione dei suoi elementi distintivi e dominanti, alla comparazione dei segni e alla valutazione globale del rischio di confusione a fronte di prodotti identici.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente sulla base della percezione del pubblico rilevante del segno così come registrato, non del suo uso commerciale effettivo o di descrizioni del registro. Quando un marchio anteriore figurativo è dominato da un elemento grafico fortemente stilizzato e il suo unico elemento verbale chiaramente leggibile è secondario ma non trascurabile, la sola somiglianza auralе con il marchio posteriore non basta, anche a fronte di prodotti identici e pubblico con attenzione media, a fondare un rischio di confusione se mancano somiglianza visiva e concettuale sufficienti. Pertanto, l’EUIPO ha correttamente respinto la domanda di nullità del marchio sYs.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001

Nullità del marchio UE sYs e rischio di confusione con marchi anteriori spagnoli

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Laboratorio SYS, SL avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è il marchio denominativo sYs, registrato per prodotti di classe 3, e la sua asserita interferenza con due marchi spagnoli anteriori figurativi, entrambi riconducibili alla denominazione S&S cosmética natural.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Laboratorio SYS aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio sYs, invocando, tra l’altro, l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 in combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per altri diritti anteriori, l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato con l’articolo 8, paragrafo 4. La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dichiarando nullo il marchio contestato per tutti i prodotti registrati. La commissione di ricorso ha invece accolto l’appello del titolare del marchio sYs, ha annullato tale decisione e ha ritenuto insussistente il rischio di confusione; ha quindi rinviato alla divisione di cancellazione l’esame della diversa base di nullità fondata sull’articolo 8, paragrafo 4.

Questione giuridica esaminata dal Tribunale

Il Tribunale è chiamato a verificare se la commissione di ricorso abbia errato nel concludere che non esiste rischio di confusione tra i segni in conflitto. In particolare, occorre stabilire:

  • come il pubblico spagnolo rilevante percepisca il marchio anteriore figurativo;
  • quali siano i suoi elementi distintivi e dominanti;
  • se i segni siano simili sul piano visivo, fonetico e concettuale;
  • se, tenuto conto dell’identità dei prodotti, tali somiglianze impongano comunque di ravvisare un rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

La decisione richiama l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo cui un marchio non può essere registrato, o può essere dichiarato nullo, quando, per effetto dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o somiglianza tra prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Viene richiamata la nozione di marchio anteriore dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e la giurisprudenza costante secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Pubblico rilevante, territorio e confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma le valutazioni non controverse della commissione di ricorso:

  • il pubblico rilevante è il pubblico in generale, con grado di attenzione medio;
  • il territorio rilevante è la Spagna, poiché il marchio anteriore è un marchio spagnolo;
  • i prodotti in questione sono identici, essendo tutti ricompresi nella classe 3.

Percezione del marchio anteriore figurativo

Un punto centrale della sentenza è la ricostruzione della percezione del primo marchio anteriore. La commissione di ricorso aveva ritenuto che il segno consistesse in un elemento figurativo molto stilizzato, con motivi floreali, eventualmente percepibili come rose, e con la dicitura “cosmética natural” al di sotto. Il Tribunale respinge le censure della ricorrente e conferma che il segno può essere percepito in due modi soltanto:

  • come puro elemento figurativo di fiori/rose con ornamenti, senza alcun elemento verbale percepito dal pubblico;
  • oppure come rappresentazione stilizzata delle due lettere “S”, con il resto della composizione sempre dominato dal motivo floreale. Il Tribunale esclude che il pubblico colga con immediatezza il simbolo “&”, poiché è quasi invisibile e sovrapposto ai fiori. Esclude anche che la descrizione del marchio come “S&S COSMETICA NATURAL” nel registro nazionale o l’uso commerciale effettivo possano influire sulla percezione rilevante, poiché la comparazione va condotta sui segni come registrati.

Elementi distintivi e dominanti del marchio anteriore

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il vero elemento dominante del marchio anteriore sia il grande elemento figurativo floreale, originale e visivamente marcato, mentre la dicitura “cosmética natural” è secondaria. Le due “S”, se percepite, sono parte integrante dello stesso disegno stilizzato e contribuiscono all’effetto ornamentale complessivo; non costituiscono un elemento co-dominante autonomo. Il fatto che “cosmética natural” abbia carattere descrittivo non consente di ignorarla del tutto, ma neppure la rende decisiva nell’impressione complessiva. Il Tribunale respinge anche il richiamo della ricorrente alla prassi decisionale dell’EUIPO e alle linee guida: tali precedenti non vincolano la legalità della decisione impugnata, che va valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione.

Comparazione dei segni: profili visivo, fonetico e concettuale

Il Tribunale chiarisce inoltre che talune incongruenze testuali presenti nella decisione della commissione di ricorso erano meri errori materiali, evidenti dal contesto complessivo, e non vizi logici della motivazione. Sul piano comparativo, la Corte del Lussemburgo conferma che:

  • visivamente i segni sono diversi, perché il marchio anteriore è caratterizzato da una grafica floreale fortemente connotata che non ha alcun corrispettivo nel marchio sYs;
  • foneticamente vi è, al massimo, una somiglianza limitata, solo per il pubblico che riconosce le due “S” nel marchio anteriore;
  • concettualmente i segni sono dissimili, perché il marchio sYs non ha significato percepibile, mentre il marchio anteriore veicola elementi figurativi e verbali con contenuto evocativo, seppure debole.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur a fronte di prodotti identici e di un pubblico di attenzione media, il Tribunale ritiene corretto negare il rischio di confusione. Per il segmento di pubblico che non percepisce le due “S” nel marchio anteriore, i segni sono del tutto diversi, con esclusione immediata del rischio di confusione. Per il segmento di pubblico che invece le percepisce, permane un forte scarto visivo e concettuale dovuto alla peculiare stilizzazione del marchio anteriore. La sola somiglianza fonetica non basta, in questo caso, a compensare tali differenze, perché l’impressione globale consente al consumatore medio di distinguere agevolmente i segni, anche per beni identici. Il Tribunale distingue la fattispecie da precedenti in cui, pur in presenza di beni identici, esistevano anche somiglianze visive e fonetiche più significative.

Esito del giudizio e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale non esamina la seconda domanda della ricorrente volta a ottenere l’annullamento della registrazione del marchio, perché il rigetto del motivo principale rende superflua tale verifica. Quanto alle spese, Laboratorio SYS è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente, mentre l’EUIPO sopporta le proprie. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento amministrativo di nullità davanti all’EUIPO non sono, in quanto tali, recuperabili; per le spese dinanzi alla commissione di ricorso, la sentenza non altera il regime fissato dalla decisione impugnata.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione non sussiste quando il marchio anteriore figurativo è dominato da un elemento grafico fortemente stilizzato, il suo eventuale elemento verbale è secondario e non sufficiente a conferire una somiglianza globale con il marchio contestato, e le somiglianze residue sono solo fonetiche e limitate. La percezione del pubblico deve essere valutata sui segni registrati, non sul loro uso commerciale o sulla loro descrizione nel registro, e l’identità dei prodotti non basta da sola a imporre la nullità in assenza di una reale somiglianza complessiva dei segni.

Come è indicizzato

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