Tribunale, Sentenza T-403/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 20 November 2024. — Wuxi Suntech Power Co. Ltd v European Commission. — Dumping – Subsidies – Imports of crystalline silicon photovoltaic modules and cells originating in or consigned from China – Definitive anti-dumping and countervailing duties – Undertaking – Invalidation of undertaking invoices – Legal basis – Article 8(9) of Regulation (EU) 2016/1036 – Article 13(9) of Regulation (EU) 2016/1037 – Implementing Regulations (EU) No 1238/2013 and No 1239/2013 – Implementing Regulations (EU) 2017/367 and 2017/366 – Manifest error of assessment. — Case T-403/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Wuxi Suntech contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/444, con cui la Commissione aveva dichiarato invalide alcune fatture di impegno e disposto il recupero dei dazi anti-dumping e compensativi. La Corte ha ritenuto legittima la conclusione della Commissione secondo cui l'impresa aveva violato l'impegno omettendo di dichiarare determinate rivendite effettuate da società collegate. Ha inoltre chiarito che il potere di invalidare le fatture e di ordinare la riscossione dei dazi discende dagli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037.
Annullamento di fatture di impegno in materia di dazi anti-dumping e compensativi per moduli fotovoltaici cinesi e base giuridica del potere della Commissione di dichiararle invalide e recuperare i dazi
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere violato l'impegno di prezzo; se disponesse di una base giuridica per invalidare le fatture di impegno e ordinare la riscossione dei dazi; e, in particolare, se potesse fondarsi su disposizioni di regolamenti di esecuzione nel frattempo scadute o abrogate, anziché sull'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e sull'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, fino a quando l'impegno non sia modificato o revocato secondo le forme previste, un esportatore resta tenuto a rispettarne integralmente le clausole, comprese quelle che impongono di dichiarare le rivendite effettuate da società collegate elencate nell'allegato dell'impegno; di conseguenza, la Commissione non commette errore manifesto nel constatare la violazione dell'impegno per il solo fatto che l'impresa sostenga di aver subito una riorganizzazione interna non ancora verificata e recepita. Ha inoltre affermato che la dichiarazione di invalidità delle fatture di impegno e la riscossione dei dazi dovuti possono essere legittimamente fondate sull'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e sull'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037; le disposizioni dei regolamenti di esecuzione richiamate nella decisione contestata non costituiscono una base di potere autonoma, ma solo la disciplina del sistema delle fatture di impegno. Pertanto, il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 8, paragrafi 1, 7, 9 e 10, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 13, paragrafi 1, 7, 9 e 10, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 14, paragrafo 7, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 24, paragrafo 7, regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570
- Decisione 2013/423/UE
- Decisione di esecuzione 2013/707/UE
- Decisione di esecuzione 2014/657/UE
Annullamento di fatture di impegno e recupero di dazi anti-dumping e compensativi sui moduli fotovoltaici cinesi
Il Tribunale dell'Unione europea, Seconda Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Wuxi Suntech Power Co. Ltd contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/444. La controversia riguarda la declaratoria di invalidità di fatture di impegno relative a importazioni di moduli e celle fotovoltaiche cristalline originarie o consgnate dalla Cina, nonché l'ordine di riscossione dei dazi anti-dumping e compensativi dovuti.
Fatti e procedimento amministrativo
L'impresa ricorrente esporta nell'Unione moduli fotovoltaici prodotti in Cina. Nel 2013 la Commissione aveva prima adottato un regolamento provvisorio anti-dumping, poi accettato un impegno di prezzo presentato dalla CCCME per conto della ricorrente e di altri esportatori, quindi il Consiglio aveva imposto dazi definitivi anti-dumping e compensativi con i regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013. In seguito, nel 2017, tali misure erano state prorogate con i regolamenti di esecuzione 2017/367 e 2017/366, e l'impegno era stato sostituito da un nuovo obbligo nel regolamento di esecuzione 2017/1570.
La Commissione ha contestato alla ricorrente di aver violato l'impegno omettendo di dichiarare le rivendite nell'Unione effettuate da tre società ritenute collegate: Suntech Europe France, Suntech Power Italy Co., Srl e Suntech Power Deutschland GmbH. Dopo varie fasi di disclosure, osservazioni scritte e due audizioni, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, dichiarando invalide le fatture di impegno e ordinando la riscossione dei dazi.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sollevato tre motivi, ma il terzo è stato ritirato in corso di causa. I motivi residui erano essenzialmente due:
- la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e violato gli articoli 8 del regolamento 2016/1036 e 13 del regolamento 2016/1037 nel ritenere violato l'impegno;
- la Commissione avrebbe agito ultra vires, perché avrebbe invalidato le fatture e ordinato la riscossione dei dazi facendo leva su basi giuridiche non più vigenti o abrogate.
Normativa rilevante e contenuto dell'impegno
Il Tribunale ricorda che, ai sensi della clausola 2 dell'impegno, una delle obbligazioni fondamentali era la trasmissione alla Commissione di relazioni di vendita dettagliate per consentire il controllo del rispetto dell'impegno. L'allegato II, parte integrante dell'impegno, prevedeva modelli di report che includevano le informazioni sulle rivendite nell'Unione. La clausola 1 definiva la nozione di "related party in the Union" rinviando alle società elencate nell'allegato XI.
Ne deriva che tutte le rivendite effettuate da società ancora indicate come collegate nell'allegato XI dovevano essere dichiarate alla Commissione fino a quando l'impegno fosse formalmente modificato.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale osserva che la ricorrente non contestava che, al momento delle fatture controverse, le società Suntech Europe France, Suntech Power Italy e Suntech Power Deutschland fossero ancora elencate nell'allegato XI come collegate. Pertanto, secondo il testo dell'impegno, l'obbligo di dichiararne le rivendite permaneva.
La tesi secondo cui una riorganizzazione interna avrebbe fatto cessare automaticamente il vincolo è stata respinta. Anche ammesso che la ricorrente avesse informato la Commissione della ristrutturazione nel dicembre 2013 e con email del 6 gennaio 2014, tale comunicazione non poteva da sola estinguere l'obbligo di adempiere all'impegno in assenza di una modifica formale dello stesso. Il Tribunale sottolinea che la clausola 5.16 prevede che mutamenti nella struttura societaria possano richiedere l'adeguamento dell'impegno, ma fino a tale modifica l'impegno continua ad applicarsi come scritto.
Il Tribunale aggiunge che la Commissione doveva poter verificare la realtà della ristrutturazione per prevenire abusi o frodi, e che nel caso concreto la prova del cambiamento societario sarebbe stata fornita solo nel 2019, cioè molto tempo dopo le fatture contestate. La Commissione aveva inoltre rilevato elementi che facevano dubitare dell'effettiva ristrutturazione. Di conseguenza, non è stato dimostrato alcun errore manifesto di valutazione né alcuna violazione degli articoli 8 del regolamento 2016/1036 e 13 del regolamento 2016/1037.
Il Tribunale non ha esaminato ulteriormente le censure su errata interpretazione dell'impegno o legittimo affidamento, ritenendole irrilevanti alla luce della conclusione principale.
Ragionamento del Tribunale sul secondo motivo
Quanto alla pretesa mancanza di base giuridica, il Tribunale richiama la sentenza Commissione c. Jiangsu Seraphim Solar System e Council c. Jiangsu Seraphim Solar System e Commissione, nella quale la Corte di giustizia aveva già chiarito che il potere di chiedere il pagamento dei dazi relativi alle operazioni coperte da fatture di impegno invalidate discende dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037.
Secondo il Tribunale, il regolamento impugnato, nei suoi considerando, si collocava proprio in tale cornice: la Commissione aveva informato gli interessati, aveva raccolto elementi dalle autorità doganali e aveva agito sulla base delle disposizioni del regolamento di base. Le disposizioni dei regolamenti di esecuzione richiamate nel dispositivo contestato servivano solo a disciplinare il sistema delle fatture di impegno, non a costituire una fonte autonoma di potere. Per questo motivo la tesi dell'intervenuta scadenza o abrogazione delle disposizioni di esecuzione è stata respinta.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione, mentre il Consiglio, interveniente, è stato condannato a sopportare le proprie spese.
Principi ricavati dalla pronuncia
La pronuncia conferma che:
- un esportatore vincolato da un impegno di prezzo deve continuare a rispettarne tutte le clausole finché l'impegno non venga formalmente modificato o revocato;
- una modifica interna della struttura societaria non produce di per sé effetti liberatori immediati nei confronti dell'impegno;
- la Commissione può invalidare le fatture di impegno e richiedere il recupero dei dazi sulla base degli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037;
- i regolamenti di esecuzione che disciplinano le fatture di impegno non costituiscono la base giuridica autonoma del potere sanzionatorio o di recupero.
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