Tribunale, Sentenza T-660/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 20 November 2024. — Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co. Ltd v European Commission. — Dumping – Subsidies – Imports of crystalline silicon photovoltaic modules and cells originating in or consigned from China – Definitive anti-dumping and countervailing duties – Undertaking – Invalidation of undertaking invoices – Legal basis – Article 8(9) of Regulation (EU) 2016/1036 – Article 13(9) of Regulation (EU) 2016/1037 – Implementing Regulations (EU) No 1238/2013 and No 1239/2013 – Implementing Regulations (EU) 2017/367 and 2017/366 – Manifest error of assessment. — Case T-660/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un esportatore cinese avverso il regolamento della Commissione che dichiarava invalide alcune fatture di impegno nel settore dei moduli fotovoltaici. Ha ritenuto che la società avesse violato l’impegno sui prezzi prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema del prezzo minimo variabile e che la Commissione fosse legittimata, ai sensi degli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037, a invalidare le fatture e a ordinare il recupero dei dazi. Il Tribunale ha inoltre escluso che la Commissione avesse agito sulla base di poteri scaduti o abrogati.
Annullamento di fatture di impegno e recupero di dazi antidumping/compensativi dopo la revoca dell’impegno nel settore dei moduli fotovoltaici cinesi: legittimità della decisione della Commissione e sua base giuridica.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la ricorrente avesse violato l’impegno sui prezzi emettendo fatture conformi al nuovo schema del prezzo minimo variabile prima dell’entrata in vigore di tale schema; se disponesse della base giuridica per dichiarare invalide le fatture di impegno e ordinare il recupero retroattivo dei dazi; e se potesse farlo nonostante l’asserita scadenza o abrogazione delle disposizioni richiamate.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, nel settore antidumping e antisovvenzioni, la Commissione può dichiarare invalide le fatture di impegno e ordinare il recupero dei dazi relativi alle operazioni coperte da tali fatture quando accerta una violazione dell’impegno, e che tale potere trova base negli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Nel caso di specie, la ricorrente aveva violato l’impegno perché, prima dell’entrata in vigore del nuovo regime del prezzo minimo variabile, aveva concordato un prezzo inferiore al minimo previsto dall’impegno e aveva presentato fatture modificate senza informare correttamente la Commissione; di conseguenza, la Commissione non ha commesso né errore manifesto di valutazione né difetto di base giuridica nel dichiarare invalide le fatture e nel disporre il recupero retroattivo dei dazi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento (UE) n. 1238/2013
- Regolamento (UE) n. 1239/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570
- Articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (CE) n. 597/2009
Invalidazione di fatture di impegno e recupero di dazi nel settore dei moduli fotovoltaici cinesi
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE da un produttore esportatore cinese contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1216 della Commissione, relativo all’invalidazione di fatture emesse in violazione di un impegno sui prezzi nel contesto di misure antidumping e compensative sulle importazioni di moduli e celle fotovoltaiche in cristallino di silicio originari o provenienti dalla Cina. La causa si inserisce nel complesso susseguirsi di impegno, revoca dell’impegno e introduzione di un sistema di prezzo minimo variabile.
Parti e contesto fattuale
La ricorrente era Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co. Ltd, produttrice in Cina ed esportatrice verso l’Unione. BT Solar d.o.o. era l’importatore croato delle merci oggetto delle fatture contestate, mentre RC-Log d.o.o. svolgeva il ruolo di dichiarante doganale in Slovenia. La Commissione era convenuta; il Consiglio ha sostenuto la Commissione come interveniente.
Il quadro normativo e fattuale era il seguente:
- nel 2013 la Commissione aveva adottato misure provvisorie antidumping e aveva accettato un impegno sui prezzi offerto dalla CCCME per conto della ricorrente e di altri esportatori;
- nel dicembre 2013 erano stati adottati i regolamenti di esecuzione n. 1238/2013 e n. 1239/2013, con dazi definitivi antidumping e compensativi;
- nel 2017, a seguito dei riesami di scadenza, erano stati adottati i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e 2017/366;
- con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 l’impegno era stato revocato e sostituito da un regime di prezzo minimo variabile, applicabile dal 1 ottobre 2017.
Fatti rilevanti per la violazione dell’impegno
Il Tribunale ha ricostruito che la ricorrente, dopo aver emesso tra il 23 agosto e il 13 settembre 2017 fatture di impegno e averle dichiarate alla Commissione, il 20 settembre 2017 ha concordato con l’importatore una revisione al ribasso del prezzo, portandolo al livello compatibile con il nuovo prezzo minimo variabile, ma inferiore al minimo previsto dall’impegno allora ancora vigente. Ha quindi emesso nuove pro forma e nuove fatture commerciali con la stessa numerazione delle precedenti, senza informare la Commissione della modifica sostanziale del prezzo.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente articolava due motivi rimasti in discussione:
- un primo motivo per errore manifesto di valutazione e violazione dell’articolo 8 del regolamento 2016/1036 e dell’articolo 13 del regolamento 2016/1037, sostenendo che non vi fosse violazione dell’impegno perché le fatture sarebbero state conformi al nuovo regime del prezzo minimo variabile;
- un secondo motivo per difetto di competenza e assenza di base giuridica, poiché la Commissione avrebbe fatto leva su disposizioni ormai scadute o abrogate per dichiarare invalide le fatture e recuperare i dazi.
La ricorrente aveva inizialmente formulato anche un terzo motivo relativo alla retroattività del recupero dei dazi, ma lo ha ritirato nel corso del giudizio.
Normativa rilevante e portata delle disposizioni richiamate
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036;
- l’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037;
- i regolamenti di esecuzione n. 1238/2013 e n. 1239/2013;
- i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e 2017/366;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570;
- l’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013, menzionato nel dispositivo impugnato per il limite temporale al recupero dei dazi.
Quanto alla base giuridica, il Tribunale sottolinea che le disposizioni richiamate dalla ricorrente nei regolamenti di esecuzione servivano a disciplinare il sistema delle fatture di impegno, ma non costituivano la vera base di competenza invocata per invalidare le fatture. Tale base veniva invece ricondotta agli articoli 8, paragrafo 9, e 13, paragrafo 9, dei regolamenti di base.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale ha ritenuto che l’impegno imponesse alle imprese aderenti di vendere i prodotti coperti a un prezzo almeno pari al minimum import price fissato nell’impegno, nonché di trasmettere alla Commissione informazioni corrette e non fuorvianti.
Sulla base degli elementi di fatto prodotti dalla ricorrente, il Tribunale ha accertato che:
- il 20 settembre 2017 la ricorrente aveva accettato un prezzo inferiore al minimo previsto dall’impegno;
- a tale data l’impegno era ancora pienamente in vigore;
- la ricorrente non era ancora autorizzata ad applicare il nuovo regime del prezzo minimo variabile, entrato in vigore solo il 1 ottobre 2017;
- la trasmissione di fatture riviste senza informare la Commissione della modifica del prezzo era incompatibile con il divieto di fornire informazioni false o fuorvianti contenuto nell’allegato II dell’impegno.
Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento secondo cui sarebbe rilevante soltanto la data di svincolo in libera pratica delle merci: le fatture erano anteriori all’entrata in vigore del nuovo regime e non potevano dunque essere considerate conformi a un quadro normativo ancora non applicabile.
Di conseguenza, il Tribunale ha escluso che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione o avesse interpretato erroneamente l’impegno, confermando la violazione dello stesso e la conseguente invalidità delle fatture.
Ragionamento sulla base giuridica e sulla competenza della Commissione
Richiamando la sentenza del 16 marzo 2023, Commissione c. Jiangsu Seraphim Solar System e Consiglio c. Jiangsu Seraphim Solar System e Commissione, il Tribunale osserva che gli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037 consentono, in sostanza, l’invalidazione delle fatture e il recupero dei dazi relativi alle operazioni coperte da tali fatture, soprattutto in caso di violazione dell’impegno.
La sentenza evidenzia anche che il considerando 54 del regolamento di revoca del 2017 esprimeva chiaramente l’intenzione di impedire che un esportatore inadempiente beneficiasse del nuovo regime del prezzo minimo variabile, anche se l’accertamento dell’inadempimento fosse avvenuto dopo la cessazione dell’impegno. La Commissione era quindi legittimata, con lo stesso atto, a rimuovere il nome dell’impresa dagli elenchi allegati ai regolamenti di riesame.
Il Tribunale conclude che la Commissione non ha fondato il proprio intervento su disposizioni ormai inefficaci o revocate, ma sulla corretta base giuridica dei regolamenti di base e sul sistema introdotto dal regolamento di revoca. Le disposizioni invocate dalla ricorrente non attribuivano la competenza in questione, ma si limitavano a organizzare il meccanismo delle fatture di impegno.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi:
- respinto integralmente il ricorso;
- condannato la ricorrente alle spese della Commissione;
- dichiarato che il Consiglio e gli intervenienti sopportano le proprie spese.
Principi ricavabili per la pratica
La pronuncia conferma che, in materia antidumping e antisovvenzioni:
- la violazione di un impegno sui prezzi può essere accertata anche quando il comportamento contestato si colloca nella fase di transizione verso un nuovo regime tariffario, se il nuovo regime non è ancora in vigore;
- la Commissione può invalidare fatture di impegno e disporre il recupero dei dazi con base negli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 e 13, paragrafo 9, del regolamento 2016/1037;
- non sussiste affidamento legittimo in ordine all’applicazione anticipata di un regime più favorevole non ancora entrato in vigore;
- le disposizioni dei regolamenti di esecuzione che disciplinano le fatture di impegno non esauriscono la base di competenza della Commissione per reagire alla violazione dell’impegno.
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